Comunione dei Beni, Genova
Al momento del matrimonio i coniugi sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale che regolerà il loro rapporto per tutta la durata del matrimonio e che può essere di due tipi. Il primo corrisponde alla
comunione dei beni e tale regime si applica qualora le parti non stabiliscano diversamente. Fanno parte della comunione i beni acquistati separatamente o insieme in circostanza di matrimonio, le aziende gestite da entrambi, le rendite dei beni propri, le azioni relative a società di capitali e i titoli di Stato. Non possono essere messi in comune i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio, quelli acquisiti per donazione o ereditati con successione, quelli indispensabili per lo svolgimento della professione o quelli personali o ottenuti in seguito al risarcimento del danno, come la pensione ricevuta per incapacità lavorativa.
Per gli atti di ordinaria amministrazione i coniugi possono decidere separatamente, il contrario avviene per quelli di natura straordinaria. Lo
scioglimento della comunione dei beni è disciplinato dall'art 191 del codice civile. I casi contemplati sono: scomparsa o morte presunta, annullamento di matrimonio, fallimento di un coniuge o scelta di un altro regime.
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