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Avv. Pierpaolo Greco

Avvocato
Avv. Pierpaolo Greco

Avv. Pierpaolo Greco

Indirizzo
Via D. Milelli 88100 Catanzaro

Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Catanzaro
Matricola: 1192 (verifica)

Contatti
Telefono: 0961720162
Email: pierpaologreco@tim.it

Presentazione

La clientela dell'Avvocato Pierpaolo Greco è costituita da soggetti privati, aziende, società, condomini, banche, assicurazioni, associazioni ed enti pubblici e privati.

Servizi Offerti

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Curriculum di Avv. Pierpaolo Greco

La clientela dell'Avvocato Pierpaolo Greco è costituita da soggetti privati, aziende, società, condomini, banche, assicurazioni, associazioni ed enti pubblici e privati.

Ultime 10 Risposte (su 2 totali)

Preventivo Avvocato per Processo Civile

Domanda del 07/06/2019 09:00 da Cirò Marina (Provincia di Crotone)
Buongiorno. Vorrei sapere se avete un avvocato marino. Con rispetto. Cordiali saluti. [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, dovrebbe specificare meglio di cosa ha bisogno grazie

Preventivo Avvocato per Società

Domanda del 24/05/2019 09:03 da Placanica (Provincia di Reggio Calabria)
Buongiorno, è da trenta anni che subisco un fallimento e ancora oggi ritengo che sia ingiusto. Ero socio di una s.n.c. con mio fratello e nel XXXX detta società è stata dichiarata fallita. Io però, con regolare atto notarile, uscii da questa Società XX anni prima della dichiarazione di fallimento. [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Buongiorno, il fallimento del socio receduto da una snc, come nel suo caso, non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, a condizione però che siano state osservate le formalità necessarie per rendere note ai terzi i fatti indicati; se il tribunale ha dichiarato anche il suo fallimento per estensione, evidentemente il recesso da socio della snc, pur se avvenuto XX anni prima, non è mai stato comunicato e pubblicato nel registro delle imprese; in ogni caso il reclamo contro la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento per estensione avrebbe dovuto essere proposto entro un termine perentorio, ormai già abbondantemente trascorso. Quanto ai danni per la lungaggine del processo, lei ha diritto ad ottenere l'equa riparazione (Legge Pinto n. XX/XXXX) per ogni anno di ritardo, considerando che la durata del procedimento fallimentare non dovrebbe superare i sei anni; in ogni caso il ricorso va proposto entro sei mesi dalla chiusura della procedura. distinti saluti