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Avvocato Giuseppe Lelio Adamo

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Avvocato Giuseppe Lelio Adamo

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Piazza Mazzini Giuseppe 73100 Lecce

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Avvocato iscritto all'Albo di Lecce
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Ultime 10 Risposte (su 1 totali)

Preventivo Avvocato per Diritto di Famiglia

Domanda del 26/06/2017 10:20 da Siena (Provincia di Siena)
voglio sapere quanto costa adottare i miei unici nipoti (di XX e di XX anni ) , che non hanno più i genitori ,senza l'aggiunta del mio cognome. Risiedo a sinalunga (si) e ho XX anni e data la mia età se occorre molto tempo per completare la pratica. grazie [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile Sig. [rimosso] C., in merito alla Sua richiesa Le posso anticipare che è possibile quanto da Lei richiesto, nei limiti di quanto in seguito leggerà. Il nostro ordinamento giuridico disciplina l’adozione dei maggiorenni, ed è permessa a chi abbia compiuto XX anni e non abbia figli minori o abbia figli maggiorenni che vi acconsentano. Richiede, inoltre, il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché dell’eventuale coniuge di quest’ultimo. Adottante può essere una coppia di coniugi, ma anche una persona sola, ed è consentita l’adozione da parte di uno solo dei coniugi purchè l’altro dia il suo consenso, se non è separato legalmente. Normalmente, in presenza delle condizioni richieste dalla legge l’adozione viene dichiarata dal Tribunale con decreto, che viene annotato a margine dell’atto di nascita dell’adottato e produce i seguenti effetti: l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio; l’adottato succede all’adottante allo stesso modo di un figlio legittimo, mentre l’adottante non ha diritti di successione nei confronti dell’adottato; tra adottante ed adottato sorge un reciproco obbligo alimentare; l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine, compresi i diritti successori; l’adottato non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottante, salvo alcuni impedimenti matrimoniali, e l’adottante non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottato; l’adozione può essere revocata per indegnità dell’adottato o dell’adottante. Secondo l’originaria formulazione della disposizione dell’art.XXX cod.civ., la persona maggiorenne, alla quale fosse stato attribuito il cognome dall’ufficiale di stato civile perché non riconosciuta dai propri genitori naturali, nel caso di adozione assumeva come unico cognome quello dell’adottante, mentre negli altri casi conservava il proprio cognome originario anteponendovi il cognome dell’adottante. La Corte Costituzionale, con sentenza dell’XX maggio XXXX n.XXX, ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione (ultimi due commi dell’art.XXX c.c.)per contrasto con l’art. X della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili della persona e, quindi, anche il diritto all’identità personale. Nel caso dell’adozione di un maggiorenne, difatti, essendo questi una persona ormai adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, seppure imposto dall’ufficiale di stato civile, è un segno distintivo che fa parte integrante dell’identità personale, sicchè la sua eliminazione comporta una lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. X della Costituzione. In particolare,la Corte Costituzionale ha osservato che non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, per cui precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi"; inoltre che la norma in esame appare irrazionale alla luce della riforma dell’adozione attuata con la legge n. XXX del XXXX, con la quale si è posta una netta distinzione fra l’adozione di minori, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se scopo della prima è quello di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo - il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome dell’adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. XX della legge n. XXX del XXXX), salvo la c.d. adozione in casi particolari - mentre assolutamente diversa è la finalità della seconda, poiché tale adozione (art. XXX cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che l’adottato conserva tutti i propri precedenti rapporti, in particolare quelli con la famiglia di origine. Da ciò l’illegittimità costituzionale dell’art.XXX cod. civ. nella parte in cui non prevede che l’adottato maggiorenne, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, possa conservare il cognome originariamente assegnatogli, aggiungendolo al cognome dell’adottante. La tempistica varia da Tribunale a Tribunale, ad ogni buon conto ritengo che un anno o massimo un anno e mezzo siano più che sufficienti. Ovviamente, data la sua ragguardevole età faremo di tutto al fine di consentire il risultato in una tempistica consona. Il costo varia dai X.XXX,XX ai X.XXX,XX Euro oltre spese e tasse. In attesa di un Suo riscontro, Le invio distinti saluti. Avv. Giuseppe Lelio Adamo   ____________________________ AVV. GIUSEPPE LELIO ADAMO Studio Legale  P.zza G. Mazzini XX XXXXX LECCE [rimosso] Tel/Fax XXXX.XX.XX.XX Cell. [rimosso] XXX