Abbiamo un locale in affitto ad uso commerciale. Il presente locale è riscaldato con dei …

Richiesta di preventivo da Leone per Processo Civile da Somma Lombardo (Varese), Lombardia

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Somma Lombardo (Varese), Lombardia
Richiesta inviata il
Da parte di Leone [nascosto]
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E-mail: [nascosto]
Abbiamo un locale in affitto ad uso commerciale. Il presente locale è riscaldato con dei macchinari elettrici che fanno aria fredda e calda, dei climatizzatori tanto per intenderci.

Durante tutto il periodo invernale i macchinari per riscaldare bene il locale devono essere accesi XXh no stop. Di fatto è dal mese di dicembre che non vengono spenti. Il proprietario è al corrente della situazione e da tempo ha detto che deve cambiare il compressore esterno. Tuttavia noi continuiamo sempre a lasciare le macchine accese e spendere un mucchio di soldi per la bolletta elettrica.

Vorrei gentilmente sapere cosa possiamo fare per risolvere questa situazione e se ci sono gli estremi per bloccare il pagamento del canone d'affitto.

Grazie

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Sonia Pirovano Alberici

Sonia Pirovano Alberici

Consulente_legale
Piazza Chiesa - Provincia di Novara (Borgomanero)

Gent.mo Sig. Leonebisognerebbe analizzare il contratto di affitto e mettere in mora la proprietà per l'esecuzione dei lavori.Mi contatti allo X [rimosso] XX - [rimosso] - mail [rimosso] per una primaria valutazione della problematica e consigliarLe al meglio i passi da compiere.Restando a Sua più completa disposizione per qualsivoglia chiarimento porgoCordiali salutiSonia Pirovano Alberici

Tania Emanuela Beretta

Tania Emanuela Beretta

Avvocato
Via Cosimo Del Fante - Città Metropolitana di Milano (Legnano)

Gent.mo, per quanto attiene la possibilita' di non pagare i canoni d'affitto non e' esclusa ma nemmeno automatica onde evitare accuse di morsita', ad esempio, anzitutto e in ogni caso deve essere inviata al locatore una diffda scritta all'adempimento dei propri doveri mi  contatti al [rimosso] per approfondire.Cordiali saluti

Avv. Stefano Gobbi

Avv. Stefano Gobbi

Avvocato
Via Santa Teresa del Bambin Gesù - Milano (Legnano)

Egregio Sig. Leoneriterrei opportuno fissare un appuntamento per discutere meglio la questione.Il mio studio applica tariffe agevolate.Rimango in attesa di un Suo cortese contatto e porgo cordiali saluti.Avv. Stefano Gobbi

Studio Legale Avocat

Studio Legale Avocat

Avvocato
Via Belvedere - Como (Como)

La contatteremo telefonicamente.Cordiali saluti Avv.Arpa Davide.

Ugo Paolo Santoro

Ugo Paolo Santoro

Avvocato
Via Teodosio - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Buon pomeriggio, il consiglio di natura pratica che vi posso dare (non conoscendo il contenuto del contratto di locazione da Voi stipulato) e' di proporre al locatore proprietario, se questi non interviene per la sostituzione  del compressore, la voltura dell'intestazione dell'utenza per l'energia elettrica .Tenete presente che quel tipo di intervento a mio modo di vedere e' da ricondurre alla manutenzione ordinaria e quindi la relativa spesa graverebbe sul conduttore (sempre che nel contratto non risulti diversamente) .Da evitare tassativamente il blocco nel pagamento del canone che Vi esporrebbe ad un'intimazione di sfratto per morosita' .Se credete possiamo fissare un appuntamento presso il mio studio per affrontare la questione piu' analiticamente .Cordiali saluti .Avv. Ugo Paolo Santoro

Cristina Ghioldi

Cristina Ghioldi

Avvocato
Viale Daniele Ranzoni - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Leone, non sembra
che ci siano gli estremi per bloccare il pagamento del canone. Il consumo di
energia elettrica è necessariamente alto e proporzionato al fatto che
l’impianto o gli impianti siano accesi XX ore su XX. Occorrerebbe sapere da
quando decorre la locazione; se la necessità di sostituire il compressore preesisteva
al contratto se in tale sede fosse quindi stata già considerata; se sì, come si
fosse accordato con il locatore; oppure, se tale necessità sia sopravvenuta al
contratto ad esempio per un uso intenso dell’impianto, dato che come scrive
resta acceso XX ore su XX. Nel primo caso spetterebbe al locatore provvedervi,
mentre nel secondo, sulla base delle informazioni fornite, potrebbe spettare al
conduttore per l’intero oppure al XX%. Da un punto di vista giuridico, secondo
il criterio generale (art.XXXX c.c.), applicabile in materia di distribuzione
delle spese tra locatore ed inquilino, sono previste, a carico del conduttore,
le spese di manutenzione derivate dall’uso normale ed ordinario del
climatizzatore, uso che deve essere conforme alle clausole del contratto
stipulato. Precisando che, quando si tratta di cose mobili, come è il
climatizzatore, le spese di conservazione e di manutenzione ordinaria sono a
carico del conduttore. In base a quanto sancito dall' art. XXXX c.c. sono
considerate spese di piccola manutenzione, quindi a carico del conduttore, le
spese dovute per riparazioni a guasti causati dal normale deterioramento o uso
del bene,  e non da vetustà o da caso
fortuito. Vanno considerate, a titolo d'esempio, le riparazioni esterne degli
impianti idrici (lavelli, vasche, WC, bidet, rubinetti)  o degli impianti elettrici (sostituzione
lampadine, temporizzatore d'accensione,  interruttori, prese elettriche, deviatori,
pulsanti e segnalatori acustici o luminosi), nonché le riparazioni degli apparecchi
di servizio di riscaldamento o condizionamento, la manutenzione delle strutture
e dei rivestimenti come pavimenti, pareti e soffitto. Sono, quindi, a carico del
conduttore la sostituzione di apparecchiature o parti di esse dovuta a colpa nell’uso.
Così anche la riparazione ed assistenza tecnica di parti esterne dell’impianto
dovute all’uso concordato, nonchè la pulizia annuale e gli adempimenti  periodici di controllo. Sono invece escluse le
spese relative all’installazione e sostituzione totale degli impianti interni
alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico), salvo che i guasti
manifestatisi non siano dipesi da un uso anormale della cosa locata da parte
del conduttore o da colpa o dolo del conduttore. Il proprietario è, quindi,
tenuto ad effettuare tutte le riparazioni, previste a suo carico, in quanto non
può esimersi dal mantenere in buono stato locativo la cosa locata al fine di
soddisfare l’uso a cui viene destinata (art. XXXX c.c.).  A tal fine deve sostenere le spese cosiddette
straordinarie, necessarie ed indispensabili per mantenere la cosa locata in
condizione tale da servire all’uso convenuto. In base all’art. XXXX c.c. il
locatore, infatti, deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, come sopra precisato. Le
riparazioni necessarie, in generale, coincidono di solito con le spese di
maggior entità ed improrogabili, utili:  X)
per garantire durante la locazione l’efficienza nel funzionamento degli
impianti; X) per conservare l’immobile, l’attività commerciale e l’uso, come
concordati contrattualmente; X) per prevenire rischi di danno oppure la mancata
utilizzazione da parte del conduttore del bene locato, inteso nella sua
interezza. È, ad esempio, spesa straordinaria la sostituzione di un impianto
avariato che impedisca l’uso contrattualmente convenuto oppure quella di
adeguamento richiesto dalla legge; oppure la sostituzione di pezzi per vetustà
(caldaia, bruciatore, compressore...) al XXX% oppure al XX%. In considerazione
che l’immobile è ad uso commerciale, salvo il caso in cui il conduttore ed il
proprietario dei locali si siano accordati diversamente, spettano al conduttore
 le spese relative all’attività normale di
funzionamento, di pulizia e di ordinaria manutenzione dell’impianto di riscaldamento
e condizionamento dell'aria. Applicando al caso concreto i principi sopra
richiamati, non è escluso che sia a carico del  conduttore la spesa per la sostituzione del
compressore così richiesta per contenere gli alti consumi in bolletta. Per definire
in ogni caso la questione proposta sarebbe utile sapere a completamento il
contesto temporale della locazione e le dimensioni dell’attività; se e come all’origine
del contratto vi eravate accordati; se la necessità di sostituire il compressore
fosse preesistente ad esso oppure se la stessa possa dipendere da un uso intenso
dell’impianto, dato che, come scrive, resta acceso XX ore su XX, oppure possa dipendere dalla relativa
eventuale vetustà. Disponibile per chiarimenti, consulenza ed assistenza. Distinti
saluti. Studio Ghioldi ( [rimosso]
).

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