La richiesta
Buongiorno, avrei necessità di ricevere preventivo per separazione (consensuale e non). Grazie in anticipo
Separazione e Divorzio
Buongiorno, avrei necessità di ricevere preventivo per separazione (consensuale e non). Grazie in anticipo
Egregio Signor [rimosso], faccio seguito alla Sua richiesta di assistenza legale, per comunicarLe i recapiti del mio Studio in vista del preventivo per la separazione Avv. Fabrizio Mendola Studio Legale Bullo Ranieri [rimosso] . [rimosso] Milano [rimosso] fax [rimosso] Mi può contattare quando desidera così da indicarLe i costi nonchè le modalità del procedimento. Resto a Sua disposizione al n. [rimosso] e Le porgo cordiali saluti. Avv. Fabrizio Mendola
Egregio Sig.re, senza sapere nulla ( per esempio sulle varie condizioni di natura patrimoniale , riguardo ai figli ove vi fossero e all'assegno, eventualmente anche per il coniuge ove non avesse reddito o questo fosse insufficiente e sulle altre questioni da regolamentare ) è difficile fare un preventivo di massima! Può essere più preciso oppure chiami in studio, ma anche al [rimosso] per ulteriori informazioni.; La saluto cordialmente Avv. Pruna
Buongiorno, sono disponibile a una consulenza e, eventualmente, a seguirla. Cordiali saluti. Avv. Edoardo Giuffria
Gentile sig. [rimosso], con riferimento alla sua richiesta non è improprio richiamare per completezza un’informativa generale circa l’attuale sistema di costi e prezzi in materia forense, cosicchè potrà scegliere, oltre al costo, la qualità professionale ad esso connessa. Le diverse "modalità" di separazione e di divorzio (divorzio breve, negoziazione assistita, accordi innanzi all'ufficiale di stato civile ad esempio, nonché il tribunale in caso di conflittualità) si riflettono sul compenso dovuto all'avvocato, e, quindi, sui costi che i coniugi devono affrontare. Dopo la separazione, consensuale e non, il divorzio breve (legge X maggio XXXX n. XX) riduce in modo significativo i tempi tra separazione e divorzio (da tre anni a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale. Inoltre, il compenso dell’avvocato è, in generale, connesso alla “intensità” dell’attività espletata, “intensità” che è connessa alla presenza di figli, economicamente autosufficienti e non, al patrimonio immobiliare dei coniugi, ecc.. Stante la variabilità dei costi, può farsi un’idea preliminare sul compenso da sostenere, che può essere determinato con pattuizione privata con l’avvocato-a oppure secondo il sistema tabellare. Secondo l’attuale struttura tabellare di cui al dm n. XX del XXXX, i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti, quando, all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato consensualmente pattuito tra il cliente e l’avvocato-a attraverso un preventivo esauriente. La suddetta struttura parametrica è caratterizzata, infatti, dalla massima facilità applicativa e da estrema flessibilità, consentendo con immediatezza di determinare il compenso spettante; il cliente e l’avvocato (ma anche il giudice), qualora nella pattuizione fanno riferimento ai parametri per il compenso, non devono fare altro che: •individuare l’autorità giudiziaria adita ; •il valore della controversia (e quindi la fascia di valore), che, nel caso di specie, è indeterminabile; •le fasi del giudizio (studio controversia, fase introduttiva, attività istruttoria, fase decisionale) in cui vi è stata attività professionale; •procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi in cui vi è stata attività professionale. L’attuale struttura parametrica, infatti, svincola la determinazione del compenso da criteri quantitativi collegati al numero di atti difensivi redatti (non ci sono più i diritti di procuratore), o dal numero di udienze cui il difensore ha partecipato, stabilendo un compenso unitario per ogni fase processuale, anche se con una forbice ampia: importo minimo, importo medio, importo massimo. Occorre evidenziare che per l’attivazione del procedimento è dovuto anche il contributo unificato, che è, per fortuna, di importo modesto. Si va, infatti, da XX,XX euro per la separazione consensuale e per la domanda congiunta dei coniugi per il divorzio, ad euro XX,XX per i procedimenti contenziosi e per la separazione personale dei coniugi in [rimosso] . Per la determinazione del compenso spettante all’avvocato, occorre preliminarmente accertare il valore della causa di separazione/divorzio (e quindi, la fascia di valore parametrico), e ciò a prescindere dalla procedura adottata. Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, la causa di separazione e/o di divorzio va considerata di valore indeterminato. Fatte tali doverose premesse, in ordine alla parcella dell’avvocato in caso di negoziazione assistita e divorzio breve, si evidenzia quanto segue. Negoziazione assistita. In base all’art. X del d.l. XX.X.XXXX n.XXX, convertito in legge n. [rimosso] , la convenzione di negoziazione assistita (con l’assistenza di almeno un avvocato per parte) può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale: •di separazione personale; •di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio; •di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo così raggiunto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, è trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per la trasmissione dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato. Nel caso di nulla osta per regolarità dato da parte del Procuratore della Repubblica, non si ha il “passaggio” in Tribunale, con la conseguenza che, stante l’assenza di una fase giudiziale, per il compenso dell’avvocato, occorre fare riferimento alla tabella XX del d.m. n. [rimosso] relativa alle prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tale tabella prevede per le controversie di valore indeterminabile (a seconda della complessità da XXXXX a XXXXX a [rimosso] euro, come sono le cause di separazione/divorzio) un compenso: •minimo di € X.XXX,XX. A meno che le parti (cliente-avvocato) non abbiano preventivamente pattuito un compenso di importo diverso, quindi minore, in considerazione del fatto che la pattuizione tra le parti prevale sugli importi parametrici del dm n.XX del XXXX. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che l’accordo raggiunto risponde all’interesse dei figli, lo autorizza (con conseguente successiva trasmissione dell’accordo raggiunto, da parte dell’avvocato all’ufficiale dello stato civile del comune interessato). In tale caso, il compenso si determina stante l’assenza del “passaggio” in tribunale, e quindi con la tabella parametrica stragiudiziale (n. XX) del dm n. [rimosso] . Quando invece il Procuratore della Repubblica, ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, trasmette l’accordo raggiunto al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti. In tale caso, però non viene evitato il “passaggio in tribunale”. Per il compenso, quindi, non può che farsi riferimento alle prestazioni giudiziali, e quindi, alla tabella X del dm n. XX del XXXX, e come già sopra precisato, nel caso in cui le parti non abbiano concordato un diverso importo, quale compenso professionale, senza fare riferimento alle tabelle parametriche del dm n. [rimosso] . Accordi di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile. In base all’art. XX del d.l. XX.X.XXXX n.XXX, convertito in l. n. [rimosso] , i coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, innanzi all’ufficiale dello stato civile, possono concludere un accordo congiunto di separazione consensuale, di divorzio o di modifica delle relative condizioni (l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale). Tale procedura non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non indipendenti. In tale procedura, nel caso di assistenza dell’avvocato, per il compenso professionale, stante la mancanza del “passaggio in tribunale”, occorre fare riferimento alla tabella n. XX del dm n. [rimosso] relativa alle prestazioni stragiudiziali. Si può, quindi, concludere che, nel caso di assistenza e difesa del cliente nella procedura di negoziazione assistita oppure nella redazione degli accordi di separazione/divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile, per il compenso dell’avvocato si deve fare riferimento alla tabella giudiziale (tabella X) oppure alla tabella stragiudiziale (tabella XX) del dm n. XX del XXXX, a secondo se vi è stata o meno “il passaggio in tribunale” della controversia. Diversamente ed in alternativa all’attuale sistema tabellare, le parti possono concordare privatamente un preventivo, sulla base di dati specifici, comunicati dal cliente e pertinenti alla soluzione da intraprendere, se consensuale oppure giudiziale. In tal senso la sua richiesta non è corredata da alcun dato, come presenza di figli, se minori o maggiorenni, se autosufficienti, beni in comune, conflittualità, attività lavorativa, ecc.. La mancanza di tali dati non consente di definire o pattuire, anche solo a titolo di preventivo, i costi della separazione, in quanto, come scrivo all’inizio, il compenso professionale è valutabile in relazione alla modalità e qualità della separazione da svolgere a favore del cliente, se stragiudiziale oppure giudiziale; ciò a prescindere da pattuizione privata con il cliente oppure dal sistema tabellare. Gentile sig. [rimosso], lo studio resta a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, consulenza ed assistenza. Distinti saluti. Studio Ghioldi (email: [rimosso] ).
Egegio Sig. [rimosso], per formulare preventivi per separazioni concensuali e giudiziali occorre avere informazioni sulle condizioni economiche, patrimoniali e familiari dei coniugi (beni in comunione da dividere, figli a carico, etc.) e sugli aspetti che costituiscono o possono costituire oggetto di controversia. Pertanto, riterrei opportuno programmare un incontro informativo per poter esaminare in modo approfondito la sua posizione e darle indicazioni sui preventivi richiesti.. Avv. Pietro Gianluca Di Stefano [rimosso] . [rimosso] - Mobile [rimosso] [rimosso] [rimosso]
Buongiorno, la consensuale richiede un esborso di € XXXX,XX, comprese Cassa Avvocati, Iva e spese vive . Per la giudiziale occorrerebbe sapere se ci sono figli o questioni inerenti al mantenimento o meno del coniuge separando ; inoltre l'importo varia a seconda dell'attività concretamente da svolgere (atto introduttivo, memorie difensive, numero di udienze alle quali partecipare) ; per queste ragioni, in mancanza di queste informazioni, posso comunicarLe un importo approssimativo di € XXXX,XX ai quali aggiungere Cassa Avvocati e Iva oltre alle spese vive . Attendo Sue . Cordiali saluti . Avv. Ugo Paolo Santoro [rimosso] )
Gent.mo sig. [rimosso] L., per avere un preventivo per una separazione consensuale e giudiziale, La prego di contattare il mio Studio ad uno dei miei riferimenti qui di seguito indicati. Nell'attesa, Le invio cordiali saluti. Avv. Ilenia Mastrorocco [rimosso] , XX XXXXX Milano Tel. [rimosso] Fax. [rimosso] Cell. [rimosso] [rimosso]
Egr. [rimosso] L. i costi della mia assistenza saranno indicati nella scrittura di mandato professionale imposta dall’Ordine degli Avvocati e dalla legge professionale, sia che si tratti di negoziazione assistita che di procedura giudiziale. In caso di separazione giudiziale la fase iniziale viene già pagata in parte con il fondo spese. Resto a disposizione per un primo consulto sul da farsi ad un costo di Euro XXX,XX presso il mio studio in via F. Cavallotti XX a Milano. Altrimenti, laddove volesse spedirmi ( [rimosso] ) i documenti necessari ad esaminare il caso da remoto, posso risponderLe con un compiuto parere entro X giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta somma da corrispondersi sul conto PayPal [rimosso] oppure tramite bonifico bancario (ITXX F [rimosso] XXX Banca Pop di Sondrio Unità Virtuale), somma che verrà scalata dalle mie spettanze qualora si rendesse necessario procedere e decidesse di incaricare il sottoscritto. Saluti cordiali, avv. Giovanni Bonomo
Buongiorno il preventivo per una separazione di tipo consensuale per un solo coniuge è di € X.XXX,XX oltre Iva XX% e Cpa X%. Se vengono rappresentati entrambi i coniugi è di € X.XXX,XX sempre oltre accessori somma da dividere in due. Per quanto riguarda la giudiziale, dipende dall'attività svolta e sono solita fare il preventivo dopo un preventivo colloquio conoscitivo per ragioni di correttezza. Porgo i migliori saluti Avv. Francesca Benussi [rimosso] . [rimosso] Milano
Buongiorno una separazione consensuale ha un costo di euro XXX,XX oltre iva (ovvero XXX,XX euro a coniuge); una separazione giudiziale ha un costo variabile (dipende da quanto litigiosi sono i coniuge e da quanta attività occorre per giungere alla separazione) tra i X.XXX,XX ed i X.XXX,XX euro oltre iva. Mi spiace non potere essere più chiaro o specifico ma non ho informazioni a sufficienza, se ritiene possiamo fissare un appuntamento esplorativo iniziale (costo euro XXX,XX oltre iva) in cui possa darLe tutte le dovute informazioni e dettagli relativi al preventivo, basandomi, però su una descrizione dei fatti e della pratica più effettiva. Cordiali saluti Avv. Giulio Mario Guffanti