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Richiesta di preventivo da Elisa per Diritto di Famiglia da Roma, Lazio

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Roma, Lazio
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Da parte di Elisa [nascosto]
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Cerco consulenza legale Mio padre é deceduto X anni fa e abbiamo effettuato la successione legittima tra mia madre( che erano in comunione dei beni) ,io ( figlia) e altri due figli ( avuti da un matrimonio precedente ). Abbiamo messo in vendita la casa dove mia madre ha il diritto di abitazione già sapendo quali sono le quote che spettano a noi eredi, ma adesso sorge un problema con i mobili ! Vorrei sapere se i miei due fratellastri hanno diritto al mobilio o se rimane a mia madre che traslocherà, fin che è in vita? Il problema sorgeda richieste assurde da parte di uno di loro.....

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Gold
Andrea Giordano

Andrea Giordano

Avvocato
Via Dino Frescobaldi - Roma (Roma)

La situazione è sicuramente complessa.
Come lei ben sa, alla morte di suo padre, la quota di sua madre era X/X e quella di voi figli X/X. Tutti i mobili e gli arredi della casa familiare, se acquistati dopo il matrimonio, sono entrati nella comunione legale dei coniugi. Tuttavia, alla morte di suo padre la comunione si è sciolta e gli eredi (lei sua madre e gli altri fratelli), secondo la rispettiva quota, hanno acquistato il XX%di suo padre.
Ciò significa che se suo fratello insiste nella pretesa potrebbe chiedere la divisione della comunione e ottenere un conguaglio in denaro pari alla quota di sua spettanza sul XX% della comunione sugli arredi.
Per scoraggiare tale proposito e non dare l'idea di un tacitoconsenso, il mio consiglio è cominciare inviando una diffida in cui lei come sorella o sua madre, comunicate la vostra volontà di non cedere i mobili perché sono un ricordo di famiglia. Poi, a seconda della risposta, si moduleranno le strategie.
Rimango comunque a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.
Avv. Andrea Giordano

Avv. Stefano Gorini

Avv. Stefano Gorini

Avvocato
Viale dei Colli Portuensi, 536, Roma, RM, Italia - RM (Roma)

Buon pomeriggio
Per poterle dare una risposta avrei bisogno di conoscere le richieste dei suoi fratelli, mi contatti per un appuntamento al n. X [rimosso] X, o [rimosso] XXX
Cordiali saluti
Avv stefano Gorini

Alessandra Cavallaro

Alessandra Cavallaro

Avvocato
Via Pellegrino Matteucci, 104, Roma, RM, Italia - RM (Roma)

Mi contatti al [rimosso] . Saluti. Avv. Alessandra Cavallaro

Ludovica Piccinin

Ludovica Piccinin

Avvocato
Via dei Savorelli - Città Metropolitana di Roma (Roma)

Ra Rovetta,
alla luce di quanto mi descrive, La informo che l'art. XXX c.c. dispone a favore del coniuge superstite oltre al diritto di abitazione anche il diritto di uso dei beni mobili che arredano l'appartamento.
Tuttavia, una volta avvenuta la vendita dell'immobile tali diritti verranno meno entrambi.
Conseguentemente, i beni mobili che arredano l'appartamento dovranno essere ripartiti secondo le quote previste per legge per la successione legittima.
Gli unici beni mobili di cui Sua madre avrà eventualmente diritto di trattenere sono quelli che la legge definisce all'art.XXX c.c. "personali" ovvero ad esempio: beni di cui, prima del matrimonio il coniuge era proprietario, di uso strettamente personale o che servono all'esercizio della professione.
La invito a contattarmi al fine di ricevere maggiori delucidazioni che il caso richiede informandoLa che il primo incontro è totalmente gratuito.
Cordiali saluti
Avv. Ludovica Piccinin.

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto reale di abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso dei beni mobili che la arredano di cui all'art. XXX, comma X, c.c che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anche alla successione intestata del coniuge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. XXXXX/XXXX confermando, peraltro, un recente principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass SS.UU XX febbraio XXXX, n. XXXX).

Di conseguenza, se anche Sua madre rinuncia al diritto di abitazione sull'immobile familiare, nessuno può imporle di rinunciare altresì al diritto di uso del mobilio, che dunque potrà portare con sé ovunque decidesse di trasferirsi.

Se avesse necessità di altri chiarimenti non esiti a contattarmi al numero [rimosso] XXX.
Cordiali saluti,
Margherita Zurru

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