Contenzioso riguardante suddivisione delle parti cumuni (solaio e terreni) di una casa _ richiedo …

Richiesta di preventivo da Antonini per Processo Civile da Reggio Emilia (Reggio nell'Emilia), Emilia-Romagna

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Reggio Emilia (Reggio nell'Emilia), Emilia-Romagna
Richiesta inviata il
Da parte di Antonini [nascosto]
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Contenzioso riguardante suddivisione delle parti cumuni (solaio e terreni) di una casa _ richiedo conoscenza specifica relativa a parti comuni condominiali

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Massimo Romolotti

Massimo Romolotti

Avvocato
Via Fratelli Manfredi, 4, Reggio Emilia, RE, Italia - RE (Reggio Emilia)

Le parti comuni dell'edificio sono classificate dall'art. XXXXC.C in tre gruppi:
A) le parti che costituiscono elementi integranti dell'edificio senza le quali questo non sarebbe né completo nè utilizzabile;
B) le parti costituenti semplici pertinenze al servizio comune es. riscaldamento centralizzato, lavanderia ecc
C) le parti destinate all'uso e al godimento dei condomini, ma tuttavia senza carattere di pertinenza o di necessità nel senso che non sono quelle di cui non si possa utilmente fare a meno per rendere abitabile l'edificio, es l'ascensore, le cisterne, gli impianti per l'acqua, per il gas ecc.
Le parti comuni sono a disposizione dei condomini i quali possono utilizzarle per usi diversi da quelli previsti solo con l'approvazione dell'assemblea condominiale. Nessun condomino può rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni nè tantomeno sottrarsi agl obblighi di spesa in caso di lavori. Infatti la suddivisione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è regolata dall'art. XXXXCC che sancisce che, salvo diverso accordo, esse devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Se, invece, tali spese riguardano cose destinate a servire in misura diversa i condomini, vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno ne può fare.
Nel quesito non viene specificato altro e conseguentemente posso enucleare un caso che presumo possa essere analogo al Suo problema.
In materia di condominio qualora il solaio abbia una funzione portante dell'intero edificio, la proprietà esclusiva di esso non impedisce che gli altri condomini se ne avvantaggino. In tal caso, sul solaio con la proprietà esclusiva dei condomini interessati concorre una comunione di godimento in favore di tutti gli altri che nell'edificio sono proprietari ( proprietà solitaria) dei piani, con la conseguenza che tutti i condomini che ne ricavano utilità per l'esistenza e per la protezione della propria unità abitativa, sono tenuti a sopportare le spese per la conservazione della cosa ma anche ad assumere le necessarie determinazioni per la manutenzione e riparazione della stessa. Per questo caso la normativa richiamata è l'art. XXXX codice civile.
Resto a Sua disposizione qualora volesse approfondire la questione.
Distinti Saluti
Avv. Massimo Romolotti

Avv. Francesco Cassanelli Stami

Avv. Francesco Cassanelli Stami

Avvocato
Via Emilia Est - Modena (Modena)

Sarebbe necessario analizzare tutta la sua documentazione e parlare con lei per capire se si tratta di una causa iniziata o da iniziare.

Naturalmente siamo a sua disposizione per fare ciò e contestualmente preparale un preventivo per i costi della nostra assistenza.

Il primo appuntamento è gratuito.

Avv. Francesco Cassanelli Stami.

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