Costo separazione consensuale io con reddito fisso e alcuni immobili intestati, mio marito al momento …

Richiesta di preventivo da Elena per Separazione e Divorzio da Forlì (Forlì-Cesena), Emilia-Romagna

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Forlì (Forlì-Cesena), Emilia-Romagna
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Costo separazione consensuale io con reddito fisso e alcuni immobili intestati, mio marito al momento disoccupato. Abbiamo una figlia di quasi XX anni. Grazie Elena soprani

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Annalisa Alpi

Annalisa Alpi

Avvocato
Via Riccardo Brusi - Forlì-Cesena (Cesena)

Ra buona sera,
la separazione consensuale è la modalità per addivenire alla separazione con vantaggi sia dal punto di vista della tempistica, sia dal punto di vista dei costi.
Per quanto concerne la tempistica il vantaggio consiste nel fatto che la richiesta avviene attraverso il deposito atto contenente gli accordi dei coniugi in merito alla regolazione dei rapporti dopo la separazione ( assegnazione casa, mantenimento, affido, genitore convivente...ecc). Il Giudice in un'unica udienza non farà altro che prenderne atto e omologare gli accordi.
Quanto al vantaggio costo consiste nel fatto che avete la possibilità qualora non ci siano disaccordi di essere assistiti da un unico legale con conseguente divisione in due parti uguali del corrispettivo della parcella.
Nello specifico per una separazione consensuale l'importo totale della mia parcella ammonta ad € XXX,XX ( i quali potranno essere fatturati al XX% a carico del marito e XX% a carico della moglie) altre CPA (cassa previdenza Avvocati) X%
Specifico inoltre che a tale importo non sarà maggiorato di iva in quanto il mio studio beneficia del regime fiscale dei minimi.
Inoltre per la separazione consensuale la legge richiede un contributo unificato di € XX,XX
Per ulteriori chiarimenti in proposito sono disponibile ad appuntamento presso il mio studio.
Questi sono i miei recapiti ai quali potete contattarmi.
cell. [rimosso] XXX
e-mail: [rimosso]
Cordiali Saluti.
Avv. Annalisa Alpi

Michele Conti

Michele Conti

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi, 18 - Provincia di Forlì-Cesena (Forlì)

Sig.ra Soprani,
la situazione da Lei prospettata non è così poco frequente oggigiorno.
Cercherò di esser il più breve possibile ma al contempo il più esaustivo possibile, ovviamente mettendomi a disposizione per un incontro chiarificatore sulle peculiarità di più difficile comprensione.
Durante il matrimonio la fonte normativa per l’assistenza reciproca è fornita dall’art. XXX c.c il quale afferma che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, per cui, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Dopo il matrimonio, durante la separazione, la base normativa per l’assistenza reciproca è fornita dall’art. XXX c.c. il quale afferma che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli XXX e seguenti [.....] Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.
Il presupposto per l’assegno di mantenimento è l’esistenza di un matrimonio (quindi la convivenza non da diritto all’assegno di mantenimento ex art. XXX c.c. e art. X delle divorzio).
I requisiti del coniuge per ottenere l’assegno di mantenimento sono sostanzialmente due: X) la separazione o il divorzio non devono essere addebitabili al coniuge che richiede l’assegno di mantenimento X) il coniuge che richiede il mantenimento deve rivestire la qualifica di coniuge debole Nel caso di specie, coniuge debole risulta essere suo marito. Tale requisito merita qualche spiegazione.
Il legislatore riconosce, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, il problema, semmai, consiste nel comprendere cosa si intende coniuge economicamente più debole: sicuramente in questa definizione rientra il coniuge senza alcun tipo di reddito (questa è l’ipotesi più comune), ma nella medesima definizione rientra anche quella in cui il coniuge richiedente è titolare di redditi propri, ma tali redditi non gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto durante il matrimonio. In altre parole, la legge non riconosce l’assegno solo per il coniuge disoccupato o senza reddito, ma il legislatore riconosce l’assegno di mantenimento anche al coniuge che ha redditi propri, quando tali redditi non gli consentono di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Potrebbe sembra strano che un coniuge, anche se autosufficiente, possa ricevere il mantenimento, il motivo si comprende meglio se si pensa al fatto che durante il matrimonio entrambi i coniugi (con i loro apporti) concorrono a formare il tenore di vita della coppia, ma gli apporti non devono – per forza – consistere in contributi economici, ma gli apporti possono consistere anche in altre attività interne alla famiglia che non ”producono reddito” visibile, ma formano il tenore globale della vita famigliare.
Il mantenimento serve proprio a conservare tale equilibrio (il quale, come già detto non è legato ai meri apporti economici e alle sole entrate dei due coniugi). Quindi, il mantenimento – di fatto – serve a ridurre il deterioramento delle condizioni economiche (e del tenore di vita) che il coniuge debole subisce per la cessazione del legame coniugale. Queste condizioni economiche (e il tenore di vita), di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un equilibrio tra la situazione durante il matrimonio e quella dopo il matrimonio.
Come già detto, il mantenimento può essere riconosciuto ad un coniuge privo – completamente – di reddito (anche se il mantenimento del coniuge separato o divorziato o non è legato alla totale mancanza di reddito del coniuge debole), in queste ipotesi (cioè quelle di coniuge completamente privo di reddito) occorre comprendere quando la mancanza di reddito diventa così patologica dall’escludere il diritto al mantenimento: il caso al quale spesso si ricorre per spiegare la situazione è quello di un coniuge privo di reddito, che rimane inerte anche avendo la capacità lavorativa o la possibilità di procurarsi un reddito.
Il problema, allora, è se le (astratte) capacità lavorative del coniuge, che ha diritto al mantenimento, possono eliminare il diritto all’assegno. Ci si chiede, in altri termini, se il rifiuto di effettuare una attività lavorativa elimina il diritto al mantenimento. Proprio quanto detto in precedenza sulla natura del diritto al mantenimento (e la differenza, sopra riportata, tra mantenimento ed alimenti), ci permette di sottolineare che l’astratta capacità lavorativa (in concreto non esercitata) e l’astratta possibilità di avere un reddito (possibilità non concreta) non sono un elemento che elimina il diritto al mantenimento, posto che il diritto al mantenimento del coniuge debole non è legato all’incapacità lavorativa, ma è legato all’esigenza di conservare un tenore di vita vicino a quello che godeva durante il matrimonio.
Quindi, in teoria, un coniuge che può (in astratto) lavorare e che ha (in astratto) la possibilità di avere un reddito, ma che (in concreto) non lavora (e in concreto non sfrutta la sua capacità di produrre reddito) ha sempre diritto al mantenimento. Ovviamente la situazione di inerzia del coniuge non è irrilevante per il legislatore, poiché l’inerzia, in presenza di un continuo rifiuto di offerte di lavoro (idonee e consone), diventa un elemento che potrebbe portare alla riduzione dell’assegno di mantenimento, ma, come detto, si deve trattare di una situazione di conclamata inerzia del coniuge e di rifiuto inspiegabile alla produzione di reddito proprio.
Di solito, manca l’inerzia patologica, e l’assegno di mantenimento può essere riconosciuto quando sussistono cause oggettive che impediscono la produzione di un reddito (es. disoccupazione conclamata in un determinato settore) o cause legate alla persona (es. malattia, anche psichica), in quest’ultime ipotesi (malattie psichiche come la depressione) è interessante notare come si deve trattare di cause che impediscono l’esercizio dell’attività lavorativa, ma permettono di conservare le facoltà di spendere gli introiti ottenuti con l’assegno di mantenimento.
Alla luce di quanto detto, ed analizzando meglio il caso concreto, sarà possibile quantificare a grandi il quantum da versare a suo marito e le modalità, nonché, non da ultime, le modalità di affidamento del minore,
Non esiti a contattarmi.
Cordialità.
Michele Conti

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