Richiesta pubblica

Devo fare richiesta per il divorzio ho firmato la separazione febb XXXX

Separazione e Divorzio

La richiesta

Devo fare richiesta per il divorzio ho firmato la separazione febb XXXX

Risposta del professionista

Il termine di un anno decorre dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale nella causa di separazione giudiziale. E dunque – di regola – dalla prima udienza che si è tenuta nel procedimento di separazione. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui i coniugi sono comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale. Se il procedimento di separazione si è svolto mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale dello stato civile, il termine di sei mesi decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile.

Risposta del professionista

Gentile Sigra La informo che il mio studio, sito a Fermo in [rimosso] .XX, svolge pratiche di separazione e divorzio da diversi anni, con particolare attenzione ai figli minori. Il compenso per l'attività professionale prestata è il seguente: in caso di divorzio consensuale € X.XXX,XX+ Iva e cap; nel caso di divorzio giudiziale € X.XXX,XX + Iva e Cap. Mi può contattare al numero dello studio [rimosso] in orario pomeridiano oppure al [rimosso] . Saluto cordialmente. Avv. Stefania Bastiani

Risposta del professionista

Salve, per la procedura di divorzio è possibile, previo contatto telefonico ai seguenti recapiti [rimosso] e verifica dei requisiti necessari, chiudere l'iter senza alcun costo o con compenso secondo i parametri minimi. La invito, pertanto, a contattare lo Studio Legale ai recapiti telefonici sopra indicati, per una prima consulenza gratuita. Distinti saluti. Avv. Gerardo Decaro

Risposta del professionista

Gent.ma Sig.ra [rimosso] M., le segnalo che con l'entrata in vigore del Decreto Legge [rimosso] convertito in Legge [rimosso] in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione o divorzio è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziarsi consensualmente negoziare tra loro un accordo con l'assistenza di un legale per parte o, sussistendo determinate condizioni, sottoscrivere tra loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune. Potrà trovare maggiori informazioni sul nostro sito web studiolegalenomos.it Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. saluti cordiali

Risposta del professionista

Buongiorno sig.ra [rimosso]. Con la nuova normativa si può inoltrare la richiesta di divorzio dopo un anno dalla separazione giudiziale o dopo soli sei mesi se la separazione è stata consensuale. Prima di depositare il ricorso ora si deve inviare alla controparte lettera raccomandata con l'invito alla negoziazione assistita e solo se controparte non aderisce alla richiesta di negoziazione o se questa non ha esito positivo si può procedere con la procedura tradizionale. il foro di competenza è quell dell'ultima residenza dei coniugi o quello di uno di essi. mi pare di capire dalla sua scheda che essendo lei di Cagliari il divorzio si dovrà presentare lì... il mio studio è ad Asti quindi siamo un po' lontanucce, in ogni caso ho la possibilità di appoggiarmi a colleghi anche della sua zona. per un divorzio congiunto le mie competenze sono di XXX euro in caso di assistenza ad un solo coniuge, XXXX euro in caso di assistenza ad entrambi i coniugi. Per un divorzio giudiziale la tariffa è calcolata in base alla complessità della pratica da un minimo di XXXX ed un massimo di XXXX euro. Le cifre sono escluse spese vive e tasse. Qualora abbia bisogno di chiarimenti in merito può contattarmi al [rimosso] oppure al [rimosso] . Ringrazio e saluto cordialmente. Avv. st Enrica Cerrato

Risposta del professionista

Gent.ma Sig.ra, per quanto concerna la Sua richiesta La invito a contattarmi allo [rimosso] o al [rimosso] per fissare un appuntamento. Distinti saluti. Avv Federico Faraone

Risposta del professionista

mi contatti pure in studio per un appuntamento e procederemo con gli atti. Cordiali Saluti

Risposta del professionista

Gentile signora, in primo luogo devo rappresentarle che l'articolo XX della legge [rimosso] ha previsto un nuovo strumento giuridico, ovvero l'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile. Considerato che è decorso il tempo per procedere al divorzio, lei ed il suo ex coniuge potreste chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile competente di registrare un atto, che ha la stessa efficacia di una sentenza, in cui, con il consenso reciproco, dichiarerete di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del vostro matrimonio. Naturalmente occorrerà che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge XXX/XX o economicamente non autosufficienti. Anche nel caso di questa procedura "stragiudiziale", comunque, è bene farsi assistere da un legale per la redazione dell'atto, per le diverse sfumature che esso può assumere nella vostra vita. Nel caso che non ricorressero tali requisiti, dovrete procedere all'instaurazione di una procedura classica, redigendo, con la rappresentanza e l'assistenza di un legale, un atto congiunto, cui seguirà la pronuncia giudiziale. In caso di conflitto tra coniugi, occorrerà, allo stesso modo, seguire la procedura classica. Spero di esserle stato utile, sono a disposizione per eventuali chiarimenti o assistenza, che, grazie ad Internet, possiamo anche realizzare a distanza. Cordiali saluti

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