Dispongo di un giardino recintato che e' considerato parte comune ma che nello stato di …

Richiesta di preventivo da Giovanni per Edilizia, Urbanistica da Monza (Monza e della Brianza), Lombardia

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Monza (Monza e della Brianza), Lombardia
Richiesta inviata il
Da parte di Giovanni [nascosto]
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Dispongo di un giardino recintato che e' considerato parte comune ma che nello stato di fatto lo utlizzo in maniera esclusiva, gli altri condomini hanno le loro porzioni con i miei medesimi benefici. Volevo sapere se posso fare una divisione giudiziale delle parti comuni anche senza il consenso dei miei vicini.
Grazie

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Deborah Landro

Deborah Landro

Avvocato
Via Antonio Pacinotti - Milano (Milano)

Egregio signor Giovanni pur avendo necessità di visualizzare i documenti a grandi linee potrei così rispondere alla Sua domanda: é vietato ogni atto o comportamento finalizzato ad attrarre la cosa comune nella propria disponibilità, impedendone quindi l'uso collettivo. Il condomino cui gli altri abbiano conferito l'uso esclusivo della cosa comune non ne diventa proprietario, a meno che non ponga in essere atti idonei a mutare il titolo del possesso, cui deve accompagnarsi il decorso del tempo utile a far scattare l'usucapione.
Rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento e con l'occasione porgo
Cordiali Saluti,
Avv. Deborah Landro

Raffaella Bordogna

Raffaella Bordogna

Avvocato
Via Ezio Zambianchi - Bergamo (Bergamo)

Si attraverso azione giudiziaria di divisione bene comune in causa verrà predisposto da tecnico incaricato progetto di divisione che di solito viene accettato dalle parti o diviene sentenza del giudice. in ogni caso dovrei verificare dai documenti se l'azione nel suo caso sia effettivamente esperibile se ritiene mi contati nel mi studio di Bergamo via zambianchi X tel X [rimosso] X buona giornata

Studio Legale Avocat

Studio Legale Avocat

Avvocato
Via Belvedere - Como (Como)

! Alla luce dei pochi fatti e delle limitate informazioni in nostro possesso, posso dirle che la divisione giudiziale delle parti comuni del giardino condominiale è possibile in virtu' della seguente normativa.
L’art. XXXX c.c.comma X dispone: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: X) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune”
Da questo si evince che il giardino è di proprietà comune.
L’art. XXXX statuisce: “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.” In pratica la divisione giudiziale di un giardino condominiale sarà possibile solo nel caso di un miglioramento dell'utilizzo dello stesso e nel caso in cui gli altri comproprietari siano a cio' disponibili.L’art. XXXX c. X afferma che: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo XXXX, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.” Ciò significa che la divisione giudiziale da Lei voluta dovrebbe essere accolta e voluta anche dagli altri condomini il cui consenso appare imprescindibile e subordinato all'eventuale miglioramento dell'utilizzo del giardino..Per ogni altra eventuale problematica contatti direttamente in nostro studio alla seguente email: [rimosso] Cordiali saluti.Dr.Arpa Davide

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