Dispongo di un giardino recintato che e' considerato parte comune ma che nello stato di …
Richiesta di preventivo da Giovanni per Edilizia, Urbanistica da Monza (Monza e della Brianza), Lombardia
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Deborah Landro
Avvocato Via Antonio Pacinotti - Milano (Milano)
Egregio signor Giovanni pur avendo necessità di visualizzare i documenti a grandi linee potrei così rispondere alla Sua domanda: é vietato ogni atto o comportamento finalizzato ad attrarre la cosa comune nella propria disponibilità, impedendone quindi l'uso collettivo. Il condomino cui gli altri abbiano conferito l'uso esclusivo della cosa comune non ne diventa proprietario, a meno che non ponga in essere atti idonei a mutare il titolo del possesso, cui deve accompagnarsi il decorso del tempo utile a far scattare l'usucapione.
Rimango a disposizione per qualsivoglia chiarimento e con l'occasione porgo
Cordiali Saluti,
Avv. Deborah Landro
Raffaella Bordogna
Avvocato Via Ezio Zambianchi - Bergamo (Bergamo)Si attraverso azione giudiziaria di divisione bene comune in causa verrà predisposto da tecnico incaricato progetto di divisione che di solito viene accettato dalle parti o diviene sentenza del giudice. in ogni caso dovrei verificare dai documenti se l'azione nel suo caso sia effettivamente esperibile se ritiene mi contati nel mi studio di Bergamo via zambianchi X tel X [rimosso] X buona giornata
Studio Legale Avocat
Avvocato Via Belvedere - Como (Como)
! Alla luce dei pochi fatti e delle limitate informazioni in nostro possesso, posso dirle che la divisione giudiziale delle parti comuni del giardino condominiale è possibile in virtu' della seguente normativa.
L’art. XXXX c.c.comma X dispone: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: X) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune”
Da questo si evince che il giardino è di proprietà comune.
L’art. XXXX statuisce: “Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.” In pratica la divisione giudiziale di un giardino condominiale sarà possibile solo nel caso di un miglioramento dell'utilizzo dello stesso e nel caso in cui gli altri comproprietari siano a cio' disponibili.L’art. XXXX c. X afferma che: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo XXXX, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.” Ciò significa che la divisione giudiziale da Lei voluta dovrebbe essere accolta e voluta anche dagli altri condomini il cui consenso appare imprescindibile e subordinato all'eventuale miglioramento dell'utilizzo del giardino..Per ogni altra eventuale problematica contatti direttamente in nostro studio alla seguente email: [rimosso] Cordiali saluti.Dr.Arpa Davide
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