Ho necessità di informazioni per una separazione consensuale con figlio minore. Qui di seguito vi …

Richiesta di preventivo da Mattia per Separazione e Divorzio da Treviso, Veneto

Richiedi Preventivo

Richiedi un preventivo, presenta il tuo quesito,
entra in contatto con i
professionisti della tua città.
Scopri di più
7512 Professionisti pronti a risponderti! Ricevi una proposta personalizzata da professionisti della tua città.
Treviso, Veneto
Richiesta inviata il
Da parte di Mattia [nascosto]
Telefono: [nascosto]
E-mail: [nascosto]
Ho necessità di informazioni per una separazione consensuale con figlio minore. Qui di seguito vi descrivo brevemente la nostra posizione:
Siamo sposati civilmente e religiosamente.
Siamo in affitto e io sono l'unica persona che porta reddito.
Principalmente i diritti e doveri verso il minore e all'attuale coniuge.

In attesa di un vostro riscontro,
Grazie e cordialità.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Gold
Avv. Filippo Barosio

Avv. Filippo Barosio

Avvocato
Via Pietro Paleocapa - Provincia di Savona (Savona)

dato che la moglie, in base al quesito, sembra non avere  reddito proprio a mio parere il marito deve versarle un importo per il mantenimento.La moglie ha poi diritto a richiedere le somme per il mantenimento del minore.Nel caso la moglie trovasse un 'occupazione o avesse altre entrate (affitti etc) l'importo per il mantenimento della moglie sarebbe di conseguenza ridotto.Il consiglio è di addivenire a una separazione consensuale, più rapida e che comporta minori costi per spese legali.Rimango a disposizione al numero di telefono XXX [rimosso] cordiali salutiAvv. Filippo Barosio

Veronica Salvoni

Veronica Salvoni

Avvocato
Via Vittorio Emanuele II - Provincia di Brescia (Brescia)

Mi contatti pure senza impegno al mio numero [rimosso]

Alessia Segat

Alessia Segat

Avvocato
Via Daniele Manin - Treviso (Oderzo)

A

Studiolegale DMP

Studiolegale DMP

Avvocato
Via Roma 34 Montebelluna - Provincia di Treviso (Montebelluna)

Gentilissimo Mattia,In risposta al Suo quesito posso risponderLe per punti:- in primo luogo la scelta di una separazione consensuale è decisamente la migliore. Vi è la possibilità di scegliere un unico avvocato per i coniugi in modo da redigere un ricorso in Tribunale avanti ad un giudice il quale, verificato che gli accordi sono stati presi nel miglior interesse per la prole, omologa l'accordo dai coniugi raggiunto. (ossia lo "convalida").- Il ricorso e la procedura è abbastanza semplice e, se vorrà, potremo approfondirla assieme. La cosa più importante è quella che Voi coniugi siate d'accordo su alcuni punti fondamentali quali: divisione di eventuali beni mobili e immobili; divisione dei conti correnti (qui bisogna verificare se avete beni in comune o no e, soprattutto, se avete scelto la comunione o separazione dei beni). Infine, ma direi che è la cosa più importante, decidere presso chi vivrà il figlio e come verranno gestite le visite. (per esempio un weekend ed uno no dal padre; un pomeriggio a settimana col padre; vacanze alternate Pasqua Natale con madre e padre, etc...). I coniugi possono scegliere la modalità che ritengono più opportuna con il vincolo di pensare sempre e comunque al bene della prole. Il bambino deve crescere e vivere in un ambiente di "collaborazione" tra ex coniugi, e deve mantenere un rapporto sano ed equilibrato sia con entrambi genitori che con le rispettive famiglie di origine. - quanto agli aspetti economici bisogna capire se: la moglie ha diritto o meno (o magari non lo vuole proprio) ad un assegno di mantenimento. Questo dipende da molti fattori: capacità reddituale del marito (anche l'assegno varia in relazione a quanto anche Lei può permettersi); mentre si tiene conto del "medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" per determinare l'assegno solo se la moglie ha effettivamente dovuto compiere delle scelte (come l'abbandono di un lavoro) per il bene della famiglia. Inoltre, la moglie potrebbe non avere alcun diritto in altri casi come, ad esempio, se si può ricollocare facilmente sul mercato del lavoro, magari perchè ha una laurea, oppure perchè è giovane, etc.... Il tutto è da valutare. resta il fatto che se vi separate consensualmente siete voi a stabilire la presenza o meno e il quantitativo di questa somma.- per il figlio la questione è diversa. Dovrà comunque versare un assegno mensile (nel caso in cui il figlio viva prevalentemente con la madre) sempre in relazione alle sue possibilità e con la finalità che il bambino possa crescere sereno e secondo i propri interessi e aspirazioni. Essendo consensuale, l'accordo va strutturato assieme. Questi, però, sono gli elementi essenziali.Nel mio sito, se Le interessa, ho scritto alla sezione BLOG --> PERSONA due articoli sul punto. Uno si chiama: " Vademecum per una separazione con (e senza) l'assistenza di un avvocato" e l'altro si chiama: " Separazione e divorzio, quali documenti mi servono?". Se googla li può facilmente trovare (magari scrivendo anche il mio nome avv. Mirco Caeran, oppure Studio Legale DMP). In internet trova anche tutti i miei riferimenti qualora Lei voglia approfondire la questione. Se ritiene, può anche scrivermi una mail, che trova sempre nel sito, in modo da poter avere altri chiarimenti sul punto o, come credo, per discutere del lato economico. Dato che mi pare di aver capito avete già raggiunto un accordo, dal lato economico potrei venirLe personalmente incontro.Spero di averLe risposto ed esserLe stato di aiuto.Un caro salutoLe auguro il meglio,Spero di vederLa o sentirLa presto,Avv. Mirco Caeran  

Avv. Giacomo Tropea

Avv. Giacomo Tropea

Avvocato
Via Germania - Provincia di Padova (Vigonza)

Egregio Sig. Mattia,se Le occorre una parere pro veritate sulla sua situazione ovvero assistenza giudiziaria congiunta ai fini della separazione, La aspetto in Studio a Vigonza (PD). Avremo l'occasione di conoscerci e analizzare nel dettaglio la situazione e dunque definire le attività più opportune.La saluto cordialmente.Avv. Giacomo TropeaForo di Padova

Avv. Emanuela Zardo

Avv. Emanuela Zardo

Avvocato
Piazza della Serenissima, Castelfranco Veneto, TV, Italia - TV (Castelfranco Veneto)

Sig. Mattia,      Le lascio i miei riferimenti per contattarmi.Avv. Emanuela Zardo+XX [rimosso] XXX [rimosso]  

Toni Saturno

Toni Saturno

Avvocato
Via Pantano - Provincia di Salerno (Licusati)

Sig. Mattia,

nel tentare di dare congrua ed esaustiva risposta ai Suoi
quesiti, mi occorre innanzitutto premettere che gli accordi raggiunti dai
coniugi separandi in sede di consensuale dovranno, in ogni caso, essere
vagliati da un soggetto terzo ed imparziale e cioè il Tribunale.

Per tanto, è bene evidenziare che gli accordi raggiunti dai
coniugi devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei figli minori
(del figlio nel Suo caso).

 

Venendo nello specifico dei quesiti da Lei posti, cercherò di sintetizzare
schematicamente:

X) IN MERITO ALL’ACCORDO SUI FIGLI E AI DOVERI VERSO QUESTI
ULTIMI

Come noto, nei confronti della prole, i genitori hanno dei
doveri morali e material, nonché economici.

Nell’accordo di separazione, dunque, in primis devono essere regolati i tempi e le modalità di presenza
dei figli presso uno dei due genitori. Oggi, salvo non ci siano condizioni
ostative, la soluzione che sarebbe opportuno optare è quella dell’affidamento
congiunto (L. XX/XXXX) e non già esclusivo, lesivo degli interessi del minore.
È utile, inoltre, anche al fine di non destabilizzare il minore, stabilire la
collocazione presso uno dei due coniugi.

Per quanto attiene la vita e lo sviluppo psico-fisico dei figli
minori durante il periodo di separazione, Le preciso che, salvo diversi
accordi, normalmente le scelte relative a questioni di straordinaria
amministrazione (ad es. scelta del percorso formativo, salute, attività
sportive etc.) dovranno essere prese
di comune accordo dai genitori separati – altrimenti, in caso di disaccordo,
ciascuno può ricorrere al Giudice. Le scelte, invece, relative alle questioni
di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate disgiuntamente da
ciascun genitore – anche in base ai tempi di permanenza del figlio presso
ciascun coniuge.

Per ciò che concerne l’aspetto economico, i doveri verso i figli
si concretizzano in un assegno di mantenimento. La regola generale, salvo
diverso accordo, è dettata dall’art. XXX ter, comma IV del cod. civile e
stabilisce che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in
proporzione al proprio reddito. Nel Suo caso, dunque, Lei sembrerebbe l’unico
obbligato (almeno attualmente). Al fine di determinare l’ammontare dell’assegno
di mantenimento in favore dei figli, eventualmente anche in accordo con l’altro
coniuge, occorre tenere come riferimento i seguenti parametri:

- attuali esigenze del figlio;

- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;

- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun coniuge.

X) ACCORDI SU MANTENIMENTO DEL CONIUGE

Anche in questo caso , l’importo dell’assegno di mantenimento
(eventuale) può essere determinato liberamente ed in comune accordo dai coniugi
separandi. L’art. XXX cod. civ però, stabilisce che deve sempre tenersi in
considerazione il diritto del coniuge che non ha redditi propri (nel caso di
specie Sua moglie) ad essere mantenuto. In particolare, il diritto al
mantenimento sussiste laddove le distanze reddituali siano significative,
ovvero nella misura del XX% in più dell’uno rispetto all’altro (come mi pare di
capire sia nel suo caso). Al contempo è pur vero che occorre tenere in
considerazione anche le circostanze e i redditi dell’obbligato stesso (così, ad
es se Lei percepisce uno stipendio di € X.XXX,XX, l’importo del mantenimento
del coniuge potrebbe essere determinato in € XXX,XX mensili; laddove, invece,
dovesse percepire uno stipendio di € X.XXX,XX, ovviamente l’importo dell’assegno
di mantenimento in favore di Sua moglie sarà maggiore). Consideri sempre che il
Suo coniuge, come mi rappresenta, è senza reddito alcuno.

X) ACCORDI SULLA CASA CONIUGALE

La casa coniugale è il luogo nel quale i coniugi hanno deciso di
stabilire il centro degli interessi familiari. A nulla rileva che essa sia in
locazione. La libera scelta dei coniugi separandi è preminente anche in
relazione al destino della casa coniugale. Potrebbero, dunque, trovare un
accordo che vada incontro alle esigenze di entrambi ( ad esempio, nel caso di
immobile locato si potrebbe optare per un immobile con un costo minore del
canone di locazione – considerando che il pagamento del canone sarà a carico
del coniuge che produce reddito). In ogni caso, la regola generale vuole che il
godimento della casa coniugale sia stabilito nell’interesse prioritario dei
figli – che in quella casa continueranno ad abitare con il genitore
prevalentemente collocatario (art. XXX sexies cod. civ.)

 

Tenga presente, comunque, che sarà sempre possibile la revisione
delle condizioni della separazione consensuale, laddove, con il passare del
tempo, le condizioni stesse dei coniugi (personali e patrimoniali) dovessero
mutare oppure dovessero subentrare nuove esigenze del figlio - anche uno solo
dei coniugi, in caso di disaccordo, potrà presentare ricorso al Tribunale.

 

X) COSTI

I costi per l’assistenza legale in una separazione consensuale
vanno da un minimo di € XXX,XX per ciascun coniuge ad un massimo di € X.XXX,XX,
in ragione della complessità dell’accordo da raggiungere e delle questioni
patrimoniali e di affidamento dei figli da affrontare.

A tali spese vanno aggiunte quelle del contributo unificato per
il ricorso al Tribunale (omologazione dell’accordo) di € XX,XX.

 

Per una disamina più approfondita della questione, che tenga
conto di ulteriori e specifiche circostanze concrete, non esiti a contattarmi
ai numeri [rimosso] – X [rimosso] XX o con mail all’indirizzo [rimosso] .

Il costo per la consulenza sarà concordato in corso di primo
colloquio.

Cordiali Saluti,

Avv. Toni Saturno

Toni Saturno

Toni Saturno

Avvocato
Via Pantano - Provincia di Salerno (Licusati)

Sig. Mattia,

nel tentare di dare congrua ed esaustiva risposta ai Suoi
quesiti, mi occorre innanzitutto premettere che gli accordi raggiunti dai
coniugi separandi in sede di consensuale dovranno, in ogni caso, essere
vagliati da un soggetto terzo ed imparziale e cioè il Tribunale.

Per tanto, è bene evidenziare che gli accordi raggiunti dai
coniugi devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei figli minori
(del figlio nel Suo caso).

 

Venendo nello specifico dei quesiti da Lei posti, cercherò di sintetizzare
schematicamente:

X) IN MERITO ALL’ACCORDO SUI FIGLI E AI DOVERI VERSO QUESTI
ULTIMI

Come noto, nei confronti della prole, i genitori hanno dei
doveri morali e material, nonché economici.

Nell’accordo di separazione, dunque, in primis devono essere regolati i tempi e le modalità di presenza
dei figli presso uno dei due genitori. Oggi, salvo non ci siano condizioni
ostative, la soluzione che sarebbe opportuno optare è quella dell’affidamento
congiunto (L. XX/XXXX) e non già esclusivo, lesivo degli interessi del minore.
È utile, inoltre, anche al fine di non destabilizzare il minore, stabilire la
collocazione presso uno dei due coniugi.

Per quanto attiene la vita e lo sviluppo psico-fisico dei figli
minori durante il periodo di separazione, Le preciso che, salvo diversi
accordi, normalmente le scelte relative a questioni di straordinaria
amministrazione (ad es. scelta del percorso formativo, salute, attività
sportive etc.) dovranno essere prese
di comune accordo dai genitori separati – altrimenti, in caso di disaccordo,
ciascuno può ricorrere al Giudice. Le scelte, invece, relative alle questioni
di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate disgiuntamente da
ciascun genitore – anche in base ai tempi di permanenza del figlio presso
ciascun coniuge.

Per ciò che concerne l’aspetto economico, i doveri verso i figli
si concretizzano in un assegno di mantenimento. La regola generale, salvo
diverso accordo, è dettata dall’art. XXX ter, comma IV del cod. civile e
stabilisce che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in
proporzione al proprio reddito. Nel Suo caso, dunque, Lei sembrerebbe l’unico
obbligato (almeno attualmente). Al fine di determinare l’ammontare dell’assegno
di mantenimento in favore dei figli, eventualmente anche in accordo con l’altro
coniuge, occorre tenere come riferimento i seguenti parametri:

- attuali esigenze del figlio;

- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;

- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun coniuge.

X) ACCORDI SU MANTENIMENTO DEL CONIUGE

Anche in questo caso , l’importo dell’assegno di mantenimento
(eventuale) può essere determinato liberamente ed in comune accordo dai coniugi
separandi. L’art. XXX cod. civ però, stabilisce che deve sempre tenersi in
considerazione il diritto del coniuge che non ha redditi propri (nel caso di
specie Sua moglie) ad essere mantenuto. In particolare, il diritto al
mantenimento sussiste laddove le distanze reddituali siano significative,
ovvero nella misura del XX% in più dell’uno rispetto all’altro (come mi pare di
capire sia nel suo caso). Al contempo è pur vero che occorre tenere in
considerazione anche le circostanze e i redditi dell’obbligato stesso (così, ad
es se Lei percepisce uno stipendio di € X.XXX,XX, l’importo del mantenimento
del coniuge potrebbe essere determinato in € XXX,XX mensili; laddove, invece,
dovesse percepire uno stipendio di € X.XXX,XX, ovviamente l’importo dell’assegno
di mantenimento in favore di Sua moglie sarà maggiore). Consideri sempre che il
Suo coniuge, come mi rappresenta, è senza reddito alcuno.

X) ACCORDI SULLA CASA CONIUGALE

La casa coniugale è il luogo nel quale i coniugi hanno deciso di
stabilire il centro degli interessi familiari. A nulla rileva che essa sia in
locazione. La libera scelta dei coniugi separandi è preminente anche in
relazione al destino della casa coniugale. Potrebbero, dunque, trovare un
accordo che vada incontro alle esigenze di entrambi ( ad esempio, nel caso di
immobile locato si potrebbe optare per un immobile con un costo minore del
canone di locazione – considerando che il pagamento del canone sarà a carico
del coniuge che produce reddito). In ogni caso, la regola generale vuole che il
godimento della casa coniugale sia stabilito nell’interesse prioritario dei
figli – che in quella casa continueranno ad abitare con il genitore
prevalentemente collocatario (art. XXX sexies cod. civ.)

 

Tenga presente, comunque, che sarà sempre possibile la revisione
delle condizioni della separazione consensuale, laddove, con il passare del
tempo, le condizioni stesse dei coniugi (personali e patrimoniali) dovessero
mutare oppure dovessero subentrare nuove esigenze del figlio - anche uno solo
dei coniugi, in caso di disaccordo, potrà presentare ricorso al Tribunale.

 

X) COSTI

I costi per l’assistenza legale in una separazione consensuale
vanno da un minimo di € XXX,XX per ciascun coniuge ad un massimo di € X.XXX,XX,
in ragione della complessità dell’accordo da raggiungere e delle questioni
patrimoniali e di affidamento dei figli da affrontare.

A tali spese vanno aggiunte quelle del contributo unificato per
il ricorso al Tribunale (omologazione dell’accordo) di € XX,XX.

 

Per una disamina più approfondita della questione, che tenga
conto di ulteriori e specifiche circostanze concrete, non esiti a contattarmi
ai numeri [rimosso] – X [rimosso] XX o con mail all’indirizzo [rimosso] .

Il costo per la consulenza sarà concordato in corso di primo
colloquio.

Cordiali Saluti,

Avv. Toni Saturno

Avv. Massimo Melillo

Avv. Massimo Melillo

Avvocato
Via Giuseppe Garibaldi - Provincia di Rimini (Misano Adriatico)

Buonasera, non contatto pure senza impegno al seguente numero di cellulare [rimosso] per un colloquio telefonico.Cordialmente Avv. Massimo Melillo 

Preventivo?!

Ricevi subito una proposta personalizzata dagli Avvocati che operano nella tua città!

Richiedi Preventivo