Ho ricevuto insieme a mia moglie un eredità da parte di un nostro amico.il testamento …

Richiesta di preventivo da Salvatore per Diritto di Famiglia da Latina, Lazio

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Latina, Lazio
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Da parte di Salvatore [nascosto]
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Ho ricevuto insieme a mia moglie un eredità da parte di un nostro amico.il testamento è stato fatto davanti ad un notaio,pubblicato ecc.alla sua morte si è presentato un suo parente con un altro testamento che come dice lui glie .lo ha fatto il mio amico prima di morire.ho fatto controllare questo testamento da un grafologo:la scrittura sembrerebbe la sua,ma non di una persona che stava bene,in quanto il mio amico aveva diversi problemi.aveva XX anni,ecc.è passato X anno e mezzo,si può fare ancora qualcosa?c è un appartamento anche tra i beni.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Fabrizio Amore

Fabrizio Amore

Avvocato
Via Aldo Moro - Latina (Aprilia)

Sarebbe il caso di verificare i documenti Avv amore [rimosso] . Cordialità

Alessandra Cavallaro

Alessandra Cavallaro

Avvocato
Via Pellegrino Matteucci, 104, Roma, RM, Italia - RM (Roma)

Sig. Cappiello. Per una giusta valutazione della vicenda appena descritta, sarebbe opportuno fissare un appuntamento presso il mio studio, dove potremo, insieme, esaminare tutti gli elementi della fattispecie, con i documenti che sono in suo possesso ed elaborare una soluzione. La prima consulenza offerta dallo studio è assolutamente gratuita. Mi faccia sapere. Può contattarmi al seguente recapito [rimosso] .
Saluti.
Avv. Cavallaro

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Salvatore,

nel caso da Lei prospettato viene in rilievo l'istituto giuridico della annullabilità del testamento per incapacità di intendere e di volere del testatore.

I casi di incapacità di disporre per testamento sono disciplinati dall'art. XXX c.c a norma del cui X° comma non possono testare, oltre ai minori e gli interdetti per infermità mentale, coloro "che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento".

A tale proposito, la Suprema Corte con la pronuncia del XX/XX/XXXX n. XXXX ha affermato che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postuli l'esistenza non già di una anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuiius, bensì la prova che a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di un'altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.

La prova dell'incapacità del de cuius al momento della redazione del testamento è delicata: deve essere assai rigorosa e tesa a dimostrare un grado di incapacità di intendere e di volere tale da legittimare una pronuncia di interdizione e non di semplice inabilitazione, atteso che questo minor grado di incapacità legittima a testare.

Tale prova potrebbe essere dimostrata ad esempio con certificati medici dai quali risulti una malattia mentale del testatore; e la conseguenzialità tra la malattia mentale e la asserita incapacità di autodeterminazione del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria. In mancanza , al contrario, di tale prova, non sarà possibile agire in giudizio per ottenere l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere del suo amico.

Nella speranza di esserLe stato utile, Le lascio i miei recapiti in caso abbia bisogno di altri chiarimenti o di assitenza: cell [rimosso] - mail [rimosso]

Cordiali saluti.

Avv. Alessandro Solazzi

Silvia Mamprin

Silvia Mamprin

Avvocato
Via Martiri - Città Metropolitana di Venezia (Musile di Piave)

Egregio Sig. Cappiello,
innanzitutto è necessario accertare se il testamento sia stato o meno redatto dal de cuius. Poi, per poterLe dare una risposta adeguata sarebbe opportuno conoscere sia la data sia il contenuto di entrambi i testamenti. Il testamento, infatti, è un atto revocabile e vi è la necessità di verificare se quello successivo abbia revocato in modo espresso il precedente. Diversamente, vengono meno solamente le disposizioni che sono incompatibili con il primo testamento.
Rimango a Sua disposizione.
Cordiali saluti.
Avv. Silvia Mamprin

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Il testamento avrà una data e una firma. Se pensa che ci sia qualcosa che non le torna deve impugnare il testamento e fare una causa civile. Si consulti anche con un grafologia di fiducia perchè per fare causa occorre essere sicuri che il testamento non sia originale...saluti Avv. G. Mossuto.

Cristina Cetta

Cristina Cetta

Avvocato
Via Canfora - Catania (Catania)

Buona sera signor Salvatore, innanzitutto dovrebbe contattare il Notaio prsso il quale è stato pubblicato il testamento bisognerebbe sapere cosa Le ha lasciato, il tempo trascorso tra il tetamento pubblico e quello, che sicuramente sarà olografo del parente, e ancora il suo amico non aveva altri parenti? Se lo desidera può contattarmi al n. [rimosso] XXX per avere chiarimenti sulla questione. Cordiali saluti Avv. Cristina Cetta

Giuseppe Riccio

Giuseppe Riccio

Avvocato
Via Miano - Napoli (Napoli)

Si sig. Salvatore. Si deve impugnare il testamento olografo presentato dall'altro presunto erede. Sicuramente si farà una causa. Però potrebbe valere la pena se il patrimonio e' consistente.

Gennaro Di Maio

Gennaro Di Maio

Avvocato
Via XXIV Maggio - Lecce (Maglie)

Il testamento esibito dal parente può essere impugnato per incapacità del testatore art.XXX c.c.) o per vizio della volontà (art.XXX c.c.) nel caso la redazione sia stata frutto di errore, violenza o dolo, sempre che si riescano a dimostrare in giudizio le circostanze che avrebbero determinato la nullità mediante prove per testi e documentazione sanitaria. L'azione si prescrive in cinque anni dal primo atto di esecuzione del testamento nel caso di incapacità e sempre in cinque anni da quando si scopre l'errore, il vizio o il dolo nel caso di vizio della volontà.
L'atto di citazione dopo essere stato notificato va trascritto presso la Conservatoria dei RRII del luogo ove si trova l'immobile caduto in successione per evitare eventuali alienazioni da parte del parente che (presumo) ne era in possesso.

Avvocato Antonella Persico

Avvocato Antonella Persico

Avvocato
Corso di Francia - Roma (Roma)

Sig. Cappiello,

Lei è ancora nei termini per accettare l'eredità ( qualora non lo avesse già fatto) e far trascrivere l'accettazione in conservatoria, ai fini dell'intestazione dell'immobile.
Per darLe ulteriori indicazioni, occorre sapere i particolari del caso e pertanto è necessario un incontro; può fissare un appuntamento al mio Studio chiamando nel pomeriggio ( ore XX.XX / XX.XX) allo XX. [rimosso] X.
Lo Studio chiuderà per ferie dal X.X al XX.X p.v.

Cordiali saluti
Avv. Antonella Persico

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