Il mio caso è una separazione da ex conviventi. Io abito ancora nella casa della convivenza, …

Richiesta di preventivo da Fabio per Separazione e Divorzio da Roma, Lazio

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Roma, Lazio
Richiesta inviata il
Da parte di Fabio [nascosto]
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Il mio caso è una separazione da ex conviventi.
Io abito ancora nella casa della convivenza, di proprietà della mia ex compagna ma è probabile un mio allontanamento imminente (a proposito, quanto preavviso posso avere?).
Ho temporaneamente il problema logistico di dove andare a dormire poiché sono proprietario di una casa che però è affittata fino a fine febbraio XXXX, con possibilità che si liberi a settembre XXXX (disponibilità teorica dell'(inquilino). Quindi per me sarebbe il caso di resistere quanto possibile.
Abbiamo X figli di X e X anni.
Io guadagno X.XXX €/mese ed ho a carico un mutuo di circa XXX €/mese.
Il mutuo riguarda una casa di proprietà comune ma lo sto pagando tutto io. Con un ignobile ricatto (poi vi spiego) non ci pensa assolutamente a contribuire al pagamento del mutuo per metà.
Lei fa l'Amministratore di Condominio ed ha entrate irregolari ma dovrebbe contare su X.XXX-X.XXX €/mese.
Pretende per il mantenimento dei figli XXX € mese + spese straordinarie al XX%. in questo modo io rimango con circa XXX €/mese per la mia vita (o per quello che ne rimane)..
La richiesta ha carattere di urgenza poiché ha praticamente fatto capire che a giorni farà procedere l'avvocato per mancato accordo bonario e costui inizierà chiedendomi l'allontanamento da casa.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Lucia Desiderio

Lucia Desiderio

Avvocato
Via Caio Mario 27 - Città Metropolitana di Roma (Roma)

la Sua posizione rispetto alla casa "familiare" di proprietà della Sua ex compagna è quella di detentore qualificato (secondo un recente orientamento della Cassazione), sicché Lei ha sulla casa un potere di fatto basato su un Suo interesse proprio all'abitazione, tutelato da principi costituzionali.Ciò significa che, qualora Lei non rilasciasse spontaneamente l'immobile, nessuno potrebbe cacciarLa, men che meno con violenza o clandestinità, ma occorrerebbe che sia instaurata nei Suoi confronti una vera e propria causa ordinaria per ottenere il rilascio dell'immobile stesso. Quanto all'appartamento di proprietà comune, andrà regolamentato il rapporto patrimoniale relativo al mutuo, e se del caso procedere alla divisione o ad altra soluzione che soddisfi entrambi.In merito ai figli, sarà opportuno regolamentare i relativi rapporti, con ricorso in Tribunale (congiunto o meno), per quanto riguarda i rapporti personali con gli stessi e per quanto riguarda il mantenimento.Per una più approfondita disamina del Suo caso non esiti a contattarmi ai numeri XX- [rimosso] X o [rimosso] XXX, o via email all'indirizzo [rimosso] .Cordiali saluti.Avv. Lucia Desiderio

Avv. Fabio Di Resta

Avv. Fabio Di Resta

Avvocato
Via Antonio Mordini - Città Metropolitana di Roma (Roma)

Ha sicuramente bisogno un avvocato che si occupi attentamente del suo caso, quello che adesso le posso consigliare è di non sottoscrive niente fintanto che non si sia affidato ad un suo avvocato e restando nella casa coniugale; cominci anche a raccogliere documentazioni contabili/dichiarazioni dei redditi e altro relativo a sua moglie. Alla lettera dell'avvocato di sua moglie si potrà rispondere con altra lettera. La chiamerò per dettagli e per un primo approfondimento. cordiali saluti avv. Fabio Di Resta

Alessandra Cavallaro

Alessandra Cavallaro

Avvocato
Via Pellegrino Matteucci, 104, Roma, RM, Italia - RM (Roma)

Sono l’avvocato Alessandra Cavallaro e mi occupo
di diritto di famiglia, quindi,  anche di
separazioni e divorzi. Ho letto la sua mail, che , per il contenuto, oramai
raggruppa molti uomini e molte donne che non hanno convolato a giuste nozze. Ci
si separa da coniugi e ci si separa da conviventi ma mentre una separazione tra
coniugi porta con se problemi pratici e psicologici, la cessazione di una
convivenza, proprio perchè non è contemplata giuridicamente, scatena cruente
battaglie e molti ostacoli. Infatti il coniuge più debole può comunque contare
su tutta una serie di diritti, mantenimento - assegnazione della casa coniugale
- pensione di reversibilità - trattamento di fine rapporto etc.. che nessun
coniuge, andandosene da casa, può sottrargli. Al contrario, il convivente
non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio
compagno, può ritrovarsi senza niente. Privato dagli affetto, dai soldi, dalla
casa e senza tutela, specialmente se, dalla "condivisione", non sono
nati figli.
Il convivente è considerato, dal codice penale (art. XXX cp.), "persona
della famiglia" e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca
maltrattamenti (fisici o morali). Non è invece previsto tra i conviventi il
reato di violazione degli obblighi familiari. SEPARAZIONE
Non è previsto adire, come per la separazione tra coniugi, al Tribunale. Per
legge sono due estranei la cui regolamentazione della separazione è rimessa a
liberi accordi (patti di convivenza).
Il convivente economicamente più debole non può vantare alcun diritto
all'assegno di mantenimento od agli alimenti.
 EREDITA'.
Il convivente superstite non ha diritto successorio. L'unico modo per
tutelarlo è mediante un lascito testamentario. Egli partecipa come un
qualsiasi estraneo solo per la quota disponibile. Le aliquote fiscali sono più
alte rispetto a quelle previste nella successione di congiunti. A meno che non
si ricorra ad assicurazioni in favore del partner superstite.
 PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità.
   L’ABITAZIONE
Quando una convivenza cessa di essere tale il diritto di continuare a vivere
nella casa spetta a chi ne ha l’esclusiva proprietà. In caso di mancato
rilascio spontaneo dell’immobile da parte del convivente non titolare, il
titolare potrà agire in giudizio per la restituzione dell’immobile. Alcune
sentenze hanno stabilito però che i compagni uniti dal vincolodi convivenza,
“sia pure esso sia un vincolo di fatto e non giuridico”, oltre alla semplice
ospitalità, costituiscono la nascita di una situazione di possesso tutelabile
dell’immobile dove hanno abitato. Se questa teoria fosse accolta,
determinerebbe una situazione anomala, il non proprietario se cacciato con
violenza dal convivente proprietario potrebbe ricorrere al magistrato chiedendo
la reintegrazione dell’abitazione di cui è stato spogliato. L’ex convivente
proprietario sarà poi costretto ad agire in giudizio per dimostrare il suo
titolo di proprietà.
 L’ABITAZIONE QUANDO CI SONO I FIGLI
In caso due conviventi con figli minori, o maggiorenni, ma non economicamente
autonomi, cessassero la loro convivenza, il Tribunale può affidare
l’abitazione al convivente affidatario dei figli. (si applica la stessa regola
dei coniugi separati). L’abitazione può essere quindi affidata al genitore che
non è titolare dell’immobile solo perchè gli sono stati affidati i figli. Nel
caso l’abitazione sia in locazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al
convivente affidatario dei figli il diritto di succedere nel contratto di
locazione, questa regola vale anche in caso di morte del conduttore, il
compagno superstite ha il diritto di successione del contratto.
 I FIGLI NATURALI STESSI DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI
I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica.
 I FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
X) Entrambi i genitori esercitano la potestà sui minori. 
X) In caso di cessazione della convivenza è il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza a decidere sul suo affidamento, (in caso di non
conflittualità tra i genitori sull’affidamento del figlio, questo rimane
affidato al genitore con cui convive).
 X) E’ il Tribunale ad essere competente all’assegnazione della casa
familiare e per la fissazione dell’assegno di mantenimento al carico del
genitore non affidatario. Queste problematiche sono analizzate anche dal
Tribunale per i minori ma in aspetto di prescrizione e non di tempestività
esecutiva (così, il più delle volte, è necessario sostenere due cause per
tutelare un figlio naturale, qualora fosse presente la conflittualità
genitoriale, proprio per la differenza sostanziale tra il Tribunale
ordinario ed il Tribunale per i Minori).La cosa
fondamentale da fare, che , anzi, avreste già dovuto fare, è regolare  con un accordo tutto ciò che concerne l’affidamento
ed il mantenimento dei figli.Ho raggruppato quelli che sono i punti essenziali relativi
alla materia. Reputo comunque fondamentale un incontro presso lo studio al fine
di esaminare concretamente la problematica, effettuando una prima consulenza
assolutamente gratuita.SalutiAvv. Cavallaro [rimosso]











 

Antonella

Antonella

Avvocato
Via Giovanni Antonelli - Città Metropolitana di Roma (Roma)

Egregio sig. Fabio, diciamo che non è previsto un termine di preavviso ma solitamente il giudice concede un termine di XX giorni per allontanarsi da casa , comunque, sarebbe opportuno parlarne a voce mi può chiamare a studio al seguente numero X [rimosso] XX la consultazione telefonica e/o un eventuale primo incontro sono gratuiti.Cordiali saluti. avv. Antonella Minelli

Alessandra Nicolini

Alessandra Nicolini

Avvocato
Via della Giuliana - Roma (Roma)

Sig. FabioPuò prendere contatto con il mio studio telefonando al numero XX [rimosso] X nelle ore pomeridiane dalle ore XX,XX, così prendiamo un appuntamento anche a breve per darle un mio più attento parere alla vicenda da Lei proposta, che è abbastanza complessa. cordiali saluti Avv. Alessandra Nicolini

Leonardo Dinnella

Leonardo Dinnella

Avvocato
Viale Ventuno Aprile - Città Metropolitana di Roma (Roma (RM))

Buonasera,  La contatterò domani per assisterla sulla questione da Lei posta.Cordiali Saluti Avv Leonardo Dinnellaviale XXI Aprile XX B,Roma www.ilso.itM: XXX.XX.XX.XXX

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