Il sottoscritto luigi B. giornalista e direttore della testata pagine autorizzazione tribunale di Salerno Reg. …
Richiesta di preventivo da Luigi per Diritto di Famiglia da Salerno, Campania
Richiedi Preventivo
entra in contatto con i
professionisti della tua città.
Scopri di più
Da parte di Luigi [nascosto]
Telefono: [nascosto]
E-mail: [nascosto]
Quesito:
- Considerato che l'accordo fra i coniugi di nazionalità diversa hai sensi dell'art. X del regolamento Europeo n. XXXX/XXXX può essere redatto in qualsiasi momento anche in corso di divorzio, con il quale si decide di comune accordo la legge applicabile di una delle due nazionalità;
- Considerato che l'accordo non deve essere redatto con atto pubblico, ma attraverso una scrittura privata;
- A prescindere la possibilità dal poter redigere un atto notarile. che è comunque costoso.
La scrittura privata redatta successivamente al matrimonio, nella quale si dichiara la volontà dell'applicazione dei coniugi dell'art. comma c, avvalersi del regolamento CE n. XXXX, in caso di separazione o divorzio, è valida davanti al giudice se tale scrittura viene redatta con una o più delle seguenti modalità
Marca da bollo datata timbro postale
registrazione dell'atto agenzia entrate,
firme autenticate segretario Comunale o ufficiale Anagrafe
La cosa è fattibile.
può essere redatta da un avvocato o deve necessariamente essere redatta dal notaio.
A conclusione delle delucidazioni la scrittura privata con data certa o autenticata in bollo, può essere trasmessa allo stato civile per l'annotazione ai margini del matrimonio?
Se la risposta è affermativa ed in che modo è possibile trasmettere l'atto o da chi.
Le sarei grato come giornalista se mi illuminasse in materia, avendo letto il suo articolo su interne al regolamento Ce n. XXXX in materia.
In attesa di notizie in merito al quesito posto, si porgono distinti saluti.
Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com
Avv. Vincenzo Casamassa
Avvocato Via Filippo Turati - Benevento (Foiano di Val Fortore)
Credo sia da ritenersi scontato che entrambi i coniugi siano cittadini europei.
La forma dell'accordo è disciplinata dall'Articolo X del regolamento, che così dispone:
Validità formale
X. L’accordo di cui all’articolo X, paragrafi X e X, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che per metta una registrazione durevole dell’accordo.
X. Tuttavia,selaleggedelloStatomembropartecipantein cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l’accordo prevede requisiti di forma supple mentari per tali accordi, si applicano tali requisiti.
X. Se,nelmomentoincuièconclusol’accordo,laresidenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l’accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
X. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro parteci pante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti.
Preventivo?!
Ricevi subito una proposta personalizzata dagli Avvocati che operano nella tua città!