Imputazione di omissione di soccorso per aver urtato il braccio di un pedone procurandogli la …
Richiesta di preventivo da Amilcare per Processo Penale da Bergamo, Lombardia
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Andrea Bondioli
Avvocato Via Alessandro Volta - Provincia di Como (Como)signor Arrigoni, al fine di poter valutare ogni possibilità difensiva sarebbe necessario un incontro personale volto a comprendere, documenti alla mano, la fase processuale in cui lei si trova. L'incontro potrà essere gratuito e senza impegno.Mi può contattare al n. XXX.XX.XX.XXX.Un cordiale salutoAvv, Andrea Bondioli
Studio Legale Avocat
Avvocato Via Belvedere - Como (Como)La contatteremo telefonicamente.Cordiali saluti Avv.Arpa Davide
Cristina Ghioldi
Avvocato Viale Daniele Ranzoni - Città Metropolitana di Milano (Milano)
Amilcare, il dovere
di fermarsi, in caso di incidente, con danni alla persona, è obbligatorio per
l'identificazione del conducente e per fornire i primi soccorsi. Perché
sussista il reato, dunque, deve essere accertata la presenza sul luogo di
almeno una persona con una lesione, non necessariamente grave, ma che incida in
qualche modo sulla sua integrità psico-fisica. L’obbligo di soccorso impone di
attivarsi immediatamente. In teoria, quindi, commette il reato chi, dopo aver
contribuito a cagionare l’incidente, si sia allontanato, anche se fa ritorno,
magari poco dopo sul luogo steso per prestare quei soccorsi che avrebbe
viceversa dovuto garantire subito. Nel caso in cui vi siano feriti, poi, la
assistenza deve essere prestata pure se rifiutata, o comunque deve essere
offerta davvero e non ci si può limitare ad un proposta sbrigativa e
affrettata. Il reato è punito solo a titolo doloso: quindi è necessario che la
condotta omissiva sia realizzata da chi è consapevole non solo dell’incidente,
ma anche dei danni a terzi. Recentemente la Cassazione ha rideterminato la
dimensione del suddetto obbligo, cioè di fermarsi e prestare soccorso. Il caso
deciso riguardava una signora che, alla guida di un’auto, colposamente urtava
un motorino cagionando al giovane conducente una lesione guaribile in circa
dieci giorni. La signora però anziché attivarsi per soccorrere il motociclista,
si allontanava immediatamente dal luogo del sinistro, senza farsi nemmeno
identificare. Al riguardo, l'art. XXX del codice della strada prescrive che il
conducente “in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno alla persona”: l’inottemperanza all'obbligo
di fermarsi, in caso di incidente, con danno alle persone, è punibile. Tale
condotta di fermata ed assistenza va tenuta, a prescindere dall’intervento di
terzi, poiché si tratta di un dovere che grava direttamente su colui che è
rimasto coinvolto nel sinistro stradale. Nè il soggetto obbligato può affidarsi
a mere congetture o a ipotesi di soccorso da parte della polizia o del XXX,
almeno fino al momento in cui non abbia conseguito l’assoluta certezza dell’avvenuto
intervento degli organi competenti. Per
tali ragioni, sempre in astratto, non esclude il reato, il giudizio, che viene
fatto dopo il fatto, avente ad oggetto l’utilità o l’inutilità della dovuta assistenza
omessa, ad esempio, perché l’investito ha riportato solo leggere lesioni oppure perché l’assistenza è
stata prestata da altri. La responsabilità potrebbe non essere ulteriormente esclusa,
ad esempio, dal fatto che l’investitore abbia delegato ad altri la verifica
delle esigenze di cura della persona coinvolta nell'incidente. Ciò in quanto
una delega di tal tipo può essere interpretata come conferma dell’atteggiamento
psicologico del responsabile, contrario a farsi identificare ed a non attivarsi
utilmente per ridurre gli effetti lesivi della condotta di guida pericolosa colposamente
messa in atto. Al di là della teoria, è necessario considerare il contesto delle obiettive
modalità di verificazione del sinistro, in rapporto alla sollevata
contestazione mossa a suo carico. Inoltre, contestualizzare la concreta
scansione cronologica dei fatti, così come percepita dai soggetti coinvolti nella
loro dinamicità e nel loro svolgersi, in concreto. Il giudizio di colpevolezza può
basarsi sul fatto che l’investitore, ad esempio, si era accorto di aver
impattato contro una pedone, in quanto questo solo fatto dovrebbe indurre l’automobilista
a pensare di aver potuto causare una lesione al pedone e, quindi, ritenere
dovuto e necessario fermarsi per accertarsi del tutto ed eventualmente prestare
soccorso Amilcare, per un parere più adeguato alla sua richiesta,
sarebbe opportuna una descrizione più puntuale di fatto, circostanze, modalità
e cronologia complessiva. Resto disponibile per ulteriori chiarimenti, nonché per
consulenza ed assistenza legale. Cordiali saluti. Studio Ghioldi ( [rimosso] ) – (XXX.XX.XX.XXX).
Kenton Miles
Avvocato Via Giuseppe Ripamonti - Città Metropolitana di Milano (Milano)Egr. sig. Amilcare,il reato di cui parla è previsto e punito dall'art. XXX del codice penale.Se desidera assistenza in merito a quanto sopra, possiamo fissare un appuntamento non impegnativo e gratuito per valutare la migliore strategia difensiva possibile.Se concorrono determinate circostanze (che le spiegherò successivamente), inoltre, potrebbe usufruire di un particolare istituto giuridico che lascerebbe la sua fedina penale "indenne da qualsiasi iscrizione negativa" e Le eviterebbe si sottoporsi ad un processo penale.Ovviamente è necessario conoscere tutti i dettagli della questione per trovare la migliore soluzione.Il nostro recapito è il seguente: X [rimosso] XX. Se invece vorrà essere ricontattato da noi, ci scriva di nuovo indicando un Suo recapito telefonico.Distinti saluti Avv. Luciano FioreStudio Legale InternazionaleKenton & Miles Worldwide Legal Networkhttp://www.kentonmiles.net
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