In corso di ristrutturazione del tetto è stato utilizzato un primer bituminoso con solventi che …

Richiesta di preventivo da Marco per Edilizia, Urbanistica da Roma, Lazio

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Roma, Lazio
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Da parte di Marco [nascosto]
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In corso di ristrutturazione del tetto è stato utilizzato un primer bituminoso con solventi che ha impregnato il solaio del tetto stesso provocando fortissimi odori chimici all'interno dell'appartamento sottostante il tetto.Lo scrivente ,proprietario dell'appartamento,è stato costretto ad abbandonarlo da oltre un anno e mezzo ,con l'avallo del direttore dei lavori.In questo arco di tempo sono stati effettuati vari trattamenti compreso lo smantellamento parziale del tetto e alcuni trattamenti all'interno dell'appartamento con acido cloridrico.Anche se gli odori si siano ridotti notevolmente ,persistono ancora odori che rendono invivibile l'appartamento.Vorrei sapere se giunti a questo punto esistano i presupposti x richiedere un risarcimento danni ,visto che da circa un anno e mezzo sono in affitto in un'altro appartamento.Si consideri che della cifra pattuita inizialmente con la ditta sono stati corrisposti circa il XX% dei soldi pattuiti come da contratto.La scadenza dei lavori era fissata in XX giorni lavorativi ma la chiusura lavori a tutt'oggi non è stata ancora effettuata.Rimango in attesa di un vostro riscontro.Cordiali saluti

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Studio Legale Jusdem

Studio Legale Jusdem

Avvocato
Via Sardegna - Città Metropolitana di Roma (Roma)

Egregio sig. Russo,
la contatteremo quanto prima.

Avv. Marcello Padovani
www.jusdem.it
via Sardegna n. XX
XXXXX – Roma
Email [rimosso]
Tel./Fax XX [rimosso] X
Mob. [rimosso] XXX

Gold
Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli - Avv. A. Mollo

Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli - Avv. A. Mollo

Avvocato
Via Carlo Mirabello - Roma (Roma)

Certamente si può chiedere il risarcimento del danno e il pagamento della penale per il ritardo. Ci contatti per un incontro. Cordiali saluti.

Mario Rossi

Mario Rossi

Avvocato
Piazzale Clodio - Roma (Roma)

Il quesito da lei posto necessita di analizzare innantutto il termine di prescrizione di una eventuale azione. Sotto tale aspetto è doveroso evidenziare che l'art.XXXX c.c. recita "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna".
Tuttavia nel caso di specie è necessario valutare se si tratta di un vizio redibitorio oppure se sia un prodotto del tutto inidoneo ad assolvere la funzione per il quale era stato comprato perchè di un genere, anche sotto un aspetto tecnico, diverso rispetto a quello a cui era destinato.
Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della
cosa consegnata al compratore qualora questa presenti
imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che
la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o
ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un ti
po diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha,
invece, consegna di «aliud pro alio» che dà luogo all'azione contrattual
e di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. XXXX cod.
civ svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dal
l'art. XXXX cod. civ qualora il bene venduto sia completamente
diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la
destinazione economico-sociale della «res» venduta e, quindi, a fornire
l'utilità richiesta.
Sicchè è opportuno eseguire un accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad analizzare il prodotto e stabilire se si tratta di un vizio redibitorio o di un inadempimento previsto dall'art. XXXX c.c l'accertamento tecnico preventivo è opportuno anche per verificare se il prodotto è stato applicato con idonee tecniche, poichè spesso nella pratica le società fornitrici si difendono eccependo la colpa all'acquirente che non ha applicato in modo idoneo il prodotto. Qualora l'accertamento tecnico preventivo risulti favorevole si piò iniziare un contenzoso giudiziario con alte probabilità di vincita. Per maggiori informazione può contattarmi al [rimosso] . Avv. Mario Rossi

Raffaella Gallegra

Raffaella Gallegra

Avvocato
Via Cassia - Roma (Roma)

Egregio Sig. Marco R
da quanto mi descrive, i presupposti per richiedere un risarcimento danni ci sono tutti.
Avrei bisogno di ulteriori dettagli al fine di fornirLe un'assistenza adeguata.
A tal fine La invito a contattarmi ai numeri di seguito riportati:
Tel. XX. [rimosso] X
Tel. XX. [rimosso] X
Cell. [rimosso]

Maria Giovanna Talia

Maria Giovanna Talia

Avvocato
Via Luciano Zuccoli - Roma (Roma)

Buona sera se le cose si sono svolte come illustrato , ci sono i presupposti per fare i una valutazione dei danni subiti partendo da una analisi delle emissioni prodotte dai materiali utilizzati, fino a giungere alla quantificazione dei danni in considerazione sia del costo dei lavori per rimuovere le cause, sia dei canoni corrisposti fino al ripristino dei luoghi I costi della assistenza legale terra conto delle fasi e del valore della pratica

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