La richiesta
Buon giorno > > in data odierna ho ricevuto la fissazione di udienza di opposizione > all'archiviazione quale p.o. per la giornata del XX/XX presso il trib > di Bologna per il procedimento relativo al fascicolo n. [rimosso] > RGNR,fascicolo che vede indagata il vice > procuratore onorario del tribunale di Udine, cerchiamo di fare una > breve ricostruzione dei fatti prima di giungere al dunque, > ricostruzione necessaria al fine di poter consentire a questo ufficio > al fine di decidere in > merito: > in data XX aprile XXXX alle ore XX venivo sentito come parte civile nel > procedimento penale rubricato al numero [rimosso] in composizione > monocratica nella persona della dott.ssa Carla Missera nei confronti di > AVATANEO FULVIO imputato del reato di cui all'art XXX commi X e X > cp per aver diffamato a mezzo Internet la mia persona, il cui articolo > on line è ancora presente dal mese di aprile dell'anno XXXX e > nonostante ne sia stata richiesta la censura con l'oscuramento dello > stesso lo stesso è ancora visibile ad un numero indefinito ed > indefinibile di utenti in quanto posto su un sito web che non possiede > un accesso limitato previo credenziali ma al quale si accede > liberamente e al quale possono accedere tutti sia che siano utenti di > settore che > non. > Questo fa emergere due punti che vanno esaminati e dai quali > scaturiscono molteplici responsabilità sia penali che civili, > responsabilità che non sono state sufficientemente prese in > considerazione dal dott Borghini e in precedenza dal pm che ha raccolto > la querela a Udine e dal giudice di primo grado che ha svolto il > giudizio a Udine nel > XXXX: > X) il primo punto è quello legato all'articolo XXX cp inquanto > lasciando on line il corpo di reato l'odierna indagata ha commesso un > favoreggiamento personale durante l'udienza con l'imputato non > accogliendo le richieste della parte offesa, il favoreggiamento è > consistinto nell'assolvere un imputato responsabile di un reato che > continua a commettere lasciando on line un articolo grazie all'aiuto > diretto da parte dell'indagata aiuto consistito nella richiesta della > stessa nell'assoluzione > dell'imputato X) la stessa oltre a commettere l'articolo XXX cp ha anche > commesso il reato previsto e punito dall'articolo XXX commi X e X cp > XXX cp in quanto permettendo che l'imputato lasci on line l'articolo > l'odierna imputata ha concorso nel permanere del reato e pertanto > dovrebbe anche applicarsi il dispositivo dell'articolo XX codice penale > in base al quale sia all'imputato che all'odierna indagata devono > essere puniti con la pena per la violazione più grave aumentata sino al > triplo > . > Pertanto riproduco il corpo di reato con data di stampa [rimosso] . > > A sostegno di tutto questo inoltre si ritene opportuno anche ribadire > quanto viene affermato dalla suprema corte di cassazione in merito al > reato previsto e punito dall'articolo XXX commi X e X codice > penale: > > Suprema Corte di Cassazione – V Sezione Penale > Sentenza n. [rimosso] > > Facebook ha certamente aumentato il carico di lavoro dei Tribunali > italiani che sempre più spesso si devono pronunciare su questioni > litigiose sorte proprio tra gli utenti del social network che in > bacheca non si risparmiano fotografie con l'amante o minacce e frasi > offensive contro il capo ufficio o il vicino di > casa. > > Nel caso di specie, la questione trattata dalla quinta sezione penale > della Suprema corte di Cassazione riguardava appunto la diffusione di > frasi diffamatorie e offensive pubblicate da un uomo nei confronti > della ex compagna, da cui ha avuto una > figlia. > > Secondo i giudici di [rimosso] , che hanno respinto il ricorso > dell'uomo – già ritenuto colpevole dai giudici di merito – la condotta > incriminata ovvero utilizzare una bacheca "facebook" per > diffondere un messaggio diffamatorio, per costante giurisprudenza, > "integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. > XXX, comma terzo, del codice penale poiché trattasi di condotta > potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque > quantitativamente apprezzabile di persone ... nè l'eventualità che fra > i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le > espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella > diversa ipotesi di > ingiuria". > > > Corte di Cassazione sezione V Penale > sentenza X ottobre XXXX – XX gennaio XXXX, n. XXXX > Presidente Nappi – Relatore De Gregorio > > Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, di cui alla sentenza in > fondo all'articolo, i Supremi Giudici hanno avuto modo di affrontare > ancora una volta la diffamazione attraverso i social > network. > Divulgare offese tramite Facebook può costare una condanna > per diffamazione aggravata e, nella sentenza n. [rimosso] la Cassazione > spiega chiaramente che il suddetto social network è in grado di > raggiungere un elevato numero di persone e, pertanto, potenzialmente > idoneo alla configurazione della fattispecie di > reato. > Da alcuni anni ormai gli ermellini hanno specificato, in varie > occasioni, la direzione da seguire nel caso in cui si faccia un uso > improprio del citato sito internet, pertanto, nessun dubbio sulla > vicenda esaminata, quando ci si lascia andare a commenti "poco > carini" si rischia una condanna per > diffamazione. > Nel caso di specie, l'imputata aveva inviato una serie di messaggi in > cui si rivolgeva alla vittima appellandola > "cornuta" > Testo della sentenza > Corte di Cassazione sezione V Penale > sentenza X ottobre XXXX – XX gennaio XXXX, n. XXXX > Presidente Nappi – Relatore De Gregorio > Ritenuto in fatto > Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha > parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti > dell'imputata O. , che l'aveva condannata alla pena di giustizia per il > reato di diffamazione, riqualificandolo ai sensi del comma X dell'art > XXX cp, riconoscendo le attenuanti generiche, rideterminando la pena in > Euro XXX di multa e confermando la condanna al risarcimento danni. > Epoca del fatto > (omissis). > > X.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato > col primo motivo il vizio di motivazione circa l'individuazione > dell'imputata come autrice degli sms ritenuti diffamatori, > apparentemente provenienti da tale M.M. . La Corte aveva confermato la > statuizione del primo Giudice sul punto, trascurando di considerare che > l'indirizzo IP riferibile al predetto pseudonimo poteva essere in > realtà in uso anche alle persone che abitavano con l'imputata. X.X Nel > secondo articolato motivo è stata dedotta l'errata applicazione > dell'art XXX cp, poiché il Giudice di appello avrebbe giudicato > integrata la diffamazione, avvenuta tramite l'inserimento del messaggio > offensivo sul profilo Facebook della persona offesa, D.L. , che in quel > periodo era accessibile a tutti, come riferito dalla stessa al > processo. Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe, così, fondata su > una valutazione soggettiva e non su un accertamento obbiettivo, come > avrebbe dovuto essere in considerazione del fatto che la comunicazione > con più persone è il presupposto del > reato. > X.X Per altro verso la motivazione non avrebbe esaminato specificamente > l'elemento soggettivo del reato, omettendo di considerare che, dato il > contesto in cui i fatti si erano verificati, l'imputata avrebbe potuto > avere solo l'intenzione di chiarire con la persona offesa il suo > destino sentimentale e non di offenderla, né > ridicolizzarla. > X. Con motivi aggiunti depositati in Cancelleria il XX Settembre la > difesa ha lamentato la mancata applicazione della causa di non > punibilità di cui all'art XXX bis cp, che la Corte territoriale avrebbe > potuto applicare, essendo intervenuta la sua decisione dopo l'entrata > in vigore della > legge. > X.X Sotto altro profilo ed in relazione al secondo motivo è stata posta > la questione dell'uso della parola cornuta e del suo reale significato > offensivo se rivolto nei confronti di una donna, essendo > tradizionalmente rivolto agli uomini, e, perdendo – secondo il > ricorrente – il consueto contenuto offensivo, che comunemente coinvolge > il maschio, nel caso che destinataria ne sia una donna. All'odierna > udienza il PG,dr D., ha concluso per l'annullamento senza rinvio e > l'avvocato S. per l'imputata si è riportato ai > motivi. > Considerato in diritto > Il ricorso è infondato. > X. Il primo motivo di ricorso solo in apparenza si riferisce al > denunziato vizio di motivazione mentre in realtà svolge censure sul > merito dell'apprezzamento probatorio effettuato dai Giudici di appello. > La motivazione resa è pienamente plausibile ed ineccepibile sotto il > profilo logico, avendo valorizzato lo stringente argomento per cui la > mittente dei messaggi incriminati, in cui D.L. era definita cornuta, > aveva una relazione sentimentale, come in realtà capitava all'imputata > O. , col fidanzato della destinataria delle espressioni offensive; > inoltre, è stato sottolineato il valore probante del messaggio in cui > era stato chiesto all'amica della parte civile di intercedere presso di > lei per la rimessione della querela, che era partito dal profilo > facebook della giudicabile, persona che a tale atto aveva un chiaro > interesse. Sulle base di tali inequivocabili elementi l'autrice delle > comunicazioni denigratorie è stata coerentemente individuata > nell'attuale > imputata. > X. Quanto al secondo motivo, occorre premettere che la giurisprudenza > di questa Corte ha ritenuto – in base a dati di comune esperienza – che > la divulgazione di un messaggio tramite facebook, ha, per la natura di > questo mezzo, potenzialmente la capacità di raggiungere un numero > indeterminato di persone, che, del resto, si avvalgono del social > network proprio allo scopo di instaurare e coltivare relazioni > interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non determinato; > pertanto se il contenuto della comunicazione in siffatto modo trasmessa > è di carattere denigratorio, la stessa è idonea ad integrare il delitto > di diffamazione. In tal senso Sez. X, Sentenza n. XXXXX del [rimosso] > Cc. (dep. [rimosso] ) Rv. [rimosso] : La diffusione di un messaggio > diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" > integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. XXX, > comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente > capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque > quantitativamente apprezzabile di > persone. > X.X L'accessibilità del profilo facebook perlomeno da parte delle > persone autorizzate ad entrare in relazione con il suo titolare, di > regola in numero consistente per le caratteristiche intrinseche dello > strumento di comunicazione, è stato il dato di fatto sul quale la Corte > triestina ha fondato l'esistenza del presupposto della diffusione dei > messaggi di cui alle imputazioni tra più soggetti e non, come vorrebbe > il ricorso, la parola della teste persona > offesa. > X.X Quanto alla doglianza circa la dedotta mancata analisi > dell'elemento soggettivo del reato, va osservato che la sentenza > risulta, in diritto, in armonia col consolidato orientamento della > giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per il delitto di > diffamazione è necessario e sufficiente il dolo generico, che si > verifica tramite l'uso consapevole di espressioni che nel contesto > sociale di riferimento sono ritenute offensive, per il significato che > oggettivamente assumono. Così, Sez. X, Sentenza n. XXXX del [rimosso] > Ud. (dep. [rimosso] ) Rv. [rimosso] ; Sez. X, Sentenza n. XXXX del > [rimosso] Ud. (dep. [rimosso] ) Rv. [rimosso] . In fatto la spiegazione > circa l'esistenza del dolo in capo all'imputata appare perfettamente > congrua, avendo la Corte tenuto conto dell'intero compendio probatorio > emerso e del rapporto sentimentale che univa O. al compagno della > persona offesa, per cui l'imputata era da ritenersi ben consapevole, > date le peculiarità della situazione che stava vivendo, non solo > dell'efficacia denigratoria dell'espressione "cornuta" ma > anche delle conseguenze devastanti sul piano della relazione > interpersonale tra i due > fidanzati. > > X.X. La versione proposta dalla difesa implica un'interpretazione > alternativa sul fatto – come tale non ammissibile in questa fase – ed è > stata adeguatamente confutata in sentenza, con la perspicua > osservazione che se l'intenzione dell'imputata fosse stata quella di > informare la donna tradita, lo avrebbe fatto in ogni altro possibile > modo riservato e non tramite il social network, > per > definizione mezzo divulgativo di informazioni verso una quantità > indeterminabile di > persone. > X.Riguardo al motivo aggiunto col quale è stata lamentata la mancata > applicazione della causa di non punibilità di cui all'art XXX bis cp, > deve rispondersi che proprio perché la decisione di appello è > intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge con la quale è stata > introdotta, sarebbe stato onere del ricorrente sollecitarla al Giudice > di merito come motivo o anche in fase di conclusioni, ostando alla sua > adozione nella presente fase il divieto di cui agli artt XXX, comma > terzo e XXX comma secondo cpp. In tal senso Sez. X, Sentenza n. XXXXX > del [rimosso] Ud. (dep. [rimosso] ) Rv. [rimosso] : In tema di esclusione > della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione > dell'applicabilità dell'art. XXX-bis cod. pen. non può essere dedotta > per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. > XXX comma secondo cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in > vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. (In > motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un > apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva > essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore > della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come > sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo > grado). > X.X Quanto all'aspetto col quale il ricorrente ha proposto una diversa > interpretazione della parola incriminata, che perderebbe il contenuto > offensivo se rivolta ad una donna in quanto comunemente diretta con > significato dispregiativo e ridicolizzante verso il maschio, deve > osservarsi che, trattandosi di una rivisitazione nel merito di un > giudizio dato nei precedenti gradi del processo, esso è inammissibile > in questa fase. X.X D'altra parte non può fare a meno di cogliersi il > senso discriminate nei confronti del genere femminile ed in contrasto > col principio di uguaglianza tra i sessi di cui all'art X Costituzione, > dal quale il discorso difensivo sembra ispirato, potendo sottendere il > presupposto di una diversa considerazione culturale e sociale tra uomo > e > donna. > P.Q.M. > Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese > processuali. > > Alla luce di tutto quanto sopra esposto richiedo che questo ECC.MO > tribunale nella figura di questo ECC.MO giudice > voglia > > X) disporre il rinvio al giudizio per l'odierna > indagata per i reati previsti e puniti dagli articoli XXX cp , XXX > commi X e X XXX codice penale al quale venga applicato anche il > dispositivo dettato dall'articolo XX codice penale in quanto non > oscurando l'articolo presente sul sito > web il > reato stà continuando il suo effetto e stà continuando a produrre gli > effetti diffamatori nei miei > confronti > X) disporre nuovamente il rinvio a giudizio del signor > AVANTEO FULVIO quale autore dell'articolo in oggetto, persona > reperibile presso la sede AIAV sita in Torino al [rimosso] agine > di polizia giudiziaria la sede del > server > X) rinvii a giudizio per i reati di falsa testimonianza > tutti coloro che hanno testimoniato in primo grado in quanto non era > effettivamente presenti sui > fatti > X) disponga l'interrogatorio degli indagati > X) disponga il sequestro preventivo dell'articolo in > oggetto e del sito internet in > oggetto > > X) richieda l'applicazione delle sanzioni disciplinari > alla dott.ssa > Gaspardis > > Essendo io di Udine e al momento non disponendo di un difensore sono a > richiederLe come devo procedere in sede di Udienza, come si svolge > l'udienza e se sarebbe disponbile ad accettare > l'incarico. > > Distinti saluti