In un condominio di XX proprietari non esiste regolamento e le tabelle millesimali e gli …
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Avvocato Giuseppe Antonio Brundu
Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)Alberto, non è necessario che esistano già delle tabelle millesimali per poter far funzionare un condominio. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n.XXXXX/XXXX spiegando che è pur sempre possibile una gestione condominiale con la conseguente ripartizione delle spese e con la valida costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni.Come spiegano i giudici di piazza Cavour, per formare le tabelle millesimali, come pure per modificarle, non c'è bisogno della forma scritta "ad substantiam" e per questo l'esistenza di un criterio di ripartizione può anche essere desunto da fatti concludenti come il costante pagamento per più anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, invece della formale approvazione. Premesso ciò, resta la possibilità per il condomino "di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva".Le tabelle millesimali "possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, potendo i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purchè sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. XXXX c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle(in tal senso, v. Cass. X dicembre XXXX n. XXXXX)".Pertanto, qualora il criterio suddetto non sia satto rispettato, sarà senz'altro suo diritto chiederne la revisione.Nella speranza di averLe dato una risposta esauriente, Le dò la mia disponibilità ad assistrLa qualora volesse procedere in tal senso, e Le lascio i recapiti ai quali potrà contattarmi:email: [rimosso] cell [rimosso] In attesa di un suo riscontro, La saluto cordialmente.Avv. Alessandro Solazzi
Avvocato Giuseppe Antonio Brundu
Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)Anche qualora siano errate, le tabelle, quale ne sia la loro origine, sono obbligatorie per tutti i condomini fino al momento in cui non vengono modificate. L’eventuale loro erroneità, da intendersi come violazione della reale consistenza dell’edificio, può essere fatta valere solo impugnandole, richiedendo una loro modifica convenzionale o giudiziale (Cass. civ. Sez. II, XX/XX/XXXX, n. XXXXX). Ciascun condomino, infatti, può impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge o dal regolamento condominiale. Causa frequente di impugnazione è quella della non corrispondenza fra la quota di spesa condominiale e il valore dell’immobile di proprietà. La via giudiziale, ovviamente, prevede un ricorso al Tribunale. Laddove si tratti solo di revisionare i valori espressi nelle tabelle allegate al regolamento condominiale, basta che un condomino citi in giudizio l'amministratore. Cordiali saluti.
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