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Richiesta di preventivo da Claudio per Processo Civile da Mantova, Lombardia

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Mantova, Lombardia
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Da parte di Claudio [nascosto]
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Mi sono sottoposto a un intervento di rinoplastica per alzare la punta del naso che era molto bassa. L'intervento è stato eseguito dal Dott. G*** e Dott. B**** dell'ospedale di S***. Mi era stato promesso l'innalzamento della punta del naso ma il naso è ancora basso, avevano fatto una simulazione che hanno però loro in mano, forse posso averla fra un mese. Ma dalla mia c'è che il cattivo risultato è evidente, il mio naso fa pena, è semplice da vedere. Ho pagato l'intervento XXXX euro e il contratto cita testualmente correzione estetica. I medici negano l'evidenza dicendo che il risultato è soddisfacente. Mi hanno proposto un ritocco a Aprile XXXX ma io non mi fido piu', pare fra l'altro che nello staff siano tutti otorini e non ci sia nemmeno un chirurgo estetico. Voglio capire se c'è possibilità di avere un rimborso delle spese di intervento e del fatto che una successiva operazione mi costerà piu' del normale perché sono già intervenuti loro. Ma mi basterebbe solo che mi restituissero il maltolto. Vorrei sapere a che spese e che rischi vado incontro per favore.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Laura Lippolis

Laura Lippolis

Avvocato
Piazza de Medici - Brescia (Gavardo)

Egr. Sig. Claudio, il Suo caso rientra nella fattispecie della responsabilità medica per inadempimento contrattuale. Nel caso volesse promuovere una causa civile, potrà chiedere la risoluzione del contratto o l'esatto adempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Per prima cosa, Le suggerisco di recuperare tutta la Sua documentazione medica presso l'ospedale adito. Secondo, di rivolgersi ad un medico legale specializzato nel settore al fine di essere sottoposto a visita medica. In tale occasione mostrerà al medico la suddetta documentazione ed eventuali giustificativi di spese mediche sostenute dopo l'operazione. In tal modo avrà in mano una relazione "tecnica" idonea a chiarire se nel suo caso vi siano state negligenze poste in essere dai medici intervenuti e di quale tipo.Vertendo in materia di responsabilità medica, è prevista la mediazione obbligatoria, quale presupposto per promuovere l'azione legale avanti il giudice competente.Laddove volesse avere ulteriori chiarimenti, potrà contattarmi via mail: [rimosso] ove Le preciserò in maniera dettagliata le spese di mediazione, le spese per promuovere la causa avanti il Tribunale competente, nonché gli onorari. Cordiali saluti.Avv. Laura Lippolis     

Michele Zantedeschi

Michele Zantedeschi

Avvocato
Via Trento - Provincia di Verona (Pescantina)

nor Claudio,

preliminarmente sono a manifestarLe la mia
solidarietà per quanto Le è occorso, in quanto si tratta una materia come il
diritto alla salute è necessario avere sempre un adeguato riguardo.

In merito alla questione da Lei posta alla mia
attenzione è necessario inquadrare correttamente la fattispecie in un caso di
responsabilità medica, la quale può essere declinata sia quale omessa,
incompleta e/o scorretta informazione, e/o erronea esecuzione.

Per quanto da lei esposto, appare evidente che vi
sia una colpa grave da parte dei medici che hanno eseguito la prestazione, e,
se dovesse essere confermato che gli stessi non hanno neppure una
specializzazione in ambito chirurgico-estetico le conseguenze potrebbe
ripercuotersi anche in altri ambiti.

Ma a prescindere dalla responsabilità per
l’erronea esecuzione, mi preme porre alla Sua attenzione un’interessante
pronuncia giurisprudenziale che ha affermato che quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più
grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, e che di tale
possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente
informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno
derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito.

Il risultato
sperato dal paziente e la tutela della salute fanno presumere che il consenso
non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta in modo ampio
e corretto, e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario
quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti
pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle
determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse
stato informato.

Tutto ciò
premesso, al fine di poter agire nei confronti della struttura ospedaliera e/o
clinica privata ove è stata eseguita l’operazione di chirurgia estetica, nonché
nei confronti dei singoli medici che l’hanno curata, è necessario avere la copia
integrale della Sua cartella clinica, oltre al contratto da Lei sottoscritto,
compresa la nota informativa, ed i pagamenti effettuati.

Infine e non
da ultimo sono a comunicarLe che le spese legali che Lei dovrebbe affrontare in
questa fase stragiudiziale sono contenute ad € XXX,XX, per la predisposizione
di una lettera d’intervento che ha il duplice scopo di mettere in mora e
interrompere i termini di prescrizione del Suo diritto ad ottenere il
risarcimento del danno, oltre a chiedere i dati dell’assicurazione con cui la
struttura ospedaliera ha sottoscritto un contratto. Nel caso in cui si dovesse
raggiungere un accordo transattivo in sede stragiudiziale solitamente le spese
legali vengono liquidate dall’assicurazione, ed in ogni caso il sottoscritto le
limite entro il XX% dell’intero importo recuperato. Infine nella denegata
ipotesi in cui non si dovesse ottenere il risarcimento integrale del danno
subito, si potrà agire in via giudiziaria per il recupero della residua somma
dovuta. All’uopo sono inoltre a metterLa al corrente del fatto che da poco è
entrata in vigore una norma che prevede l’obbligatorietà della conciliazione
per tali fattispecie di responsabilità civile, pertanto, prima di avviare la
causa sarà necessaria tale attività nella quale i medici sono interessati a
collaborare al fine di evitare ulteriori e più gravi spese legali.

Sebbene la
materia sia complessa, avendo trattato diversi casi di responsabilità medica,
mi permetto, per completezza, di consigliarLe di rivolgersi, oltre che ad un
legale, anche ad un medico-legale il quale, oltre ad accertare la
responsabilità del medico che l’ha curata, dovrà altresì evidenziare gli
eventuali danni psicologici che tale vicenda Le ha comportato, oltre alle
ulteriori spese mediche necessarie per rimediare al problema a Lei arrecato, il
tutto per avere una visone completa della vertenza e quindi della richiesta
risarcitoria da inoltrare alla struttura ospedaliera e/o ai medici.

Restando a
Sua completa disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, colgo
l’occasione per salutarLa distintamente.

Avv. Michele
Zantedeschi

Domenico Tomaselli

Domenico Tomaselli

Praticante_avvocato
Via Guglielmo Marconi - Provincia di Vibo Valentia (Vibo Valentia)

Caro
Claudio, il suo caso attiene alla materia della responsabilità medica e, in
particolare, sul consenso informato.Tenga
presente che in  tema di responsabilità
civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo
contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente
esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed
anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non
fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha natura contrattuale,
atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura,
diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono
esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.Di
recente con la sentenza n. XXXXX del XX settembre XXXX , ad esempio, i giudici
hanno chiarito che l'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi
prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario, ovvero
il c.d. "consenso informato", non è solo un obbligo o un dovere che
attiene alla buona fede nella formazione del contratto, bensì è elemento
indispensabile per la validità del contratto stesso, che richiede un consenso
consapevole del paziente, nonché elemento costitutivo della
"protezione" garantita a livello costituzionale e dalle altre norme
di diritto positivo, tese "ad aumentare le garanzie a favore dei
consumatori del bene della salute". La
pronuncia conferma un orientamento pressoché unanime, sancito anche dalle
Sezioni Unite, secondo il quale "il fondamento del consenso informato,
viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di
protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In
questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso
ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore della prestazione di garanzia
è idonea a ledere diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi
non patrimoniali" (Cass. SS.UU. n. XXXXX/XXXX).Ripercorrendo
la stessa ragion d'essere del consenso informato, la terza sezione civile della
Cassazione ha affermato che la "finalità dell'informazione che il medico è
tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del
paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione
medica" (Cass. n. XXXXX/XXXX).Di
conseguenza, "l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte
del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente
ad oggetto l'intervento terapeutico, di talchè l'errata esecuzione di
quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo
risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di
informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente,
all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica -
pregiudicati nelle due differenti ipotesi" (Cass. n. XXXXX/XXXX).Quanto
alle modalità dell'informazione, la giurisprudenza ha avuto modo diverse volte
di ribadire che la stessa deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e
complete, adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un
linguaggio che tenga conto del suo stato soggettivo e del bagaglio di
conoscenze di cui dispone, in grado di informare sui possibili effetti negativi
di una terapia o di un trattamento chirurgico, sulle possibili
controindicazioni e sulla gravità degli effetti (Cass. Pen. n. XXXXX/XXXX) non
potendo bastare le indicazioni su un modulo prestampato e una firma, ma
occorrendo invece un colloquio del medico con il paziente (cfr. ex multis,
Cass. n. XXXXX/XXXX). Questa premessa sul consenso era doverosa perchè in
materia vanno distinti gli interventi terapeutici da quelli estetici. Nei
primi infatti assume un obbligazione di mezzi dove non assicura il risultato o
la guarigione al XXX% ma si impegna d usare tutti i mezzi di scienza a sua
disposizione. Cosa
totalmente opposta in caso di trattamenti estetici dove si assume un obbligo di
risultato.Ancora,
in tema di responsabilità del professionista l'art. XXXX c.c. dispone che
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia,
valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.L'art.
XXXX c.c. precisa poi che nel caso in cui l'esecuzione della prestazione
comporti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il
prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.Mentre
tradizionalmente è pacifico che qualsiasi attività medica rientri nelle
obbligazioni di mezzi, dal momento che il medico deve fare tutto ciò che è
nelle sue facoltà, ma non ha l'obbligo di garantire un risultato finale certo e
definitivo (la guarigione non può infatti essere assicurata al XXX%), in ambito
di chirurgia estetica la questione assume termini differenti: nei casi in cui
la richiesta di operato medico risponde ad interessi prevalentemente estetici
del paziente, il chirurgo dovrà garantire un risultato sia anatomo-funzionale
che soprattutto estetico.Dottrina
e giurisprudenza a lungo hanno dibattuto a riguardo, anche perché dalla
differente qualificazione del rapporto deriva un altrettanto diverso onere
della prova gravante sul creditore nelle obbligazioni di mezzi ovvero sul
prestatore d'opera nelle obbligazioni di risultato.Numerose
sono le sentenze a favore dell'inquadramento delle obbligazioni in esame come
obbligazioni di risultato: il Tribunale di Modena precisa che
"L'odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di una
protesi contrae una obbligazione di risultato, con la conseguenza che il
rischio del lavoro non grava sul paziente…"; ancora il Trib. di Firenze,
Sez II Civile, sent. n. XXXX del XX/XX/XXXX paragonava addirittura l'attività
dell'odontoiatra a quella di un architetto: "in particolare detta attività
si estrinseca in un risultato esterno […] l'attività del dentista può pertanto ricostruirsi
anch'essa in termini di risultato e non di mezzi"; e da ultimo la Corte
d'Appello di Genova "L'obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale
obbligazione di risultato[…]; il mancato raggiungimento dello stesso, per
erroneità o inadeguatezza (anche colpa lieve) del progetto affidatogli,
costituisce inadempimento dell'incarico ad abilita il committente a rifiutare
di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di
cui all'art. XXXX c.c.[…]".Tutto
ciò premesso, se lei aveva prestato il consenso a un intervento estetico mirato
ad alcuni risultati e questi ad oggi non vi sono, si può esperire una causa
mirata al risarcimento del danno.Se
lei dovesse essere interessato ad impiantare una causa mi contatti.

































Cordiali
saluti.

Gold
Avv. Laura Melis

Avv. Laura Melis

Avvocato
Via Giovanni Pascoli - Provincia di Lucca (Lucca)

Gent.mo utente,da quel che scrive Lei avrebbe diritto non solo al rimborso delle spese, ma al risarcimento dei danni per l'esito negativo dell'intervento.Sono disponibile a gestirLe la vicenda, previa approfondimento dei fatti; mi invii una mail all'indirizzo [rimosso] oppure mi contatti al [rimosso] .In attesa di riscontro, porgo distinti saluti,Avv. Laura Melis

Francesco Tedioli

Francesco Tedioli

Avvocato
Via Pietro Frattini - MN (Mantova)

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