Mio padre è venuto a mancare a marzo. Era lui ad amarmi. Voleva lasciarmi una …
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( mia madre ha delegato le decisioni al fratello minore e così mi sono rivolta a lui Ha
XX anni.). Gli ho fatto una proposta senza pretese solo giusta e legittima, penso. .quella che mi liquidasse la mia parte di legittima magari anticipandomi anche quella
di mamma. Questo perché il mio compagno non mi sostiene economicamente
avendo un'attività in start up. Mio fratello ha allora sfilato une perizia estimativa delle
due case e un testamento olografo di mio padre (ma la calligrafia l ho riconosciuta è
la sua solo artefatta ma non abbastanza) nel quale mia madre è usufruttuaria di tutte w due le case e lui erede universale che deve pagare a noi fratelli le legittime. Vorrei impugnare il testamento.
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Studio abcd
Agenzia_pratiche Via Iglesias - Provincia di Carbonia-Iglesias (Gonnesa)
Oggetto: Successione ereditaria. Testamento olografo. Quota di legittima.
Gent.ma sig.ra Casnici,
la complessità del caso da lei prospettato richiede un'attenta e compiuta valutazione della questione, per dar corso alla quale necessito di ulteriori informazioni, che lei potrà fornirmi in occasione dell'appuntamento che potrà fissare telefonando allo Studio di Portogruaro (VE), Corso Martiri della Libertà n. XXX, al numero X [rimosso] X, nel corso del quale potrò esporle il mio parere in merito, anche con riferimento agli aspetti economici.
Posso anticiparle che la quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari (o anche riservatari), legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
In tal modo il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore di estranei perché spettante per legge ai legittimari.
L'intangibilità della quota di legittima va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario, cioè, ha diritto ad un dato valore, non ad una data composizione della sua quota.
La legge ha posto deroghe all'intangibilità della quota di legittima con l'istituto della cautela sociniana (art. XXX c.c.) e del legato in sostituzione di legittima (art. XXX c.c.).
Quando la quota di legittima è intaccata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa.
Le indico di seguito i miei recapiti:
Telefono diretto [rimosso]
E-mail [rimosso]
Resto in attesa di un suo cortese riscontro.
Con i migliori saluti.
avv. Gianluca Liut
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