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Avvocato Giuseppe Antonio Brundu
Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)
Il quadro normativo di riferimento é il seguente:
TITOLO VII
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. XXX.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro XXX a euro X.XXX:
X) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
X) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
X) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
X) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. XXX.
Alterazione di monete.
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. X e X del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro XXX a euro XXX.
Art. XXX.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
Art. XXX.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite negli articoli XXX e XXX sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Art. XXX.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro X.XXX.
Sarà sicuramente opportuno rivolgersi ad un legale per valutare eventuali risvolti attinenti ad un risarcimento del danno.
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