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Richiesta di preventivo da Elisa per Processo Penale da Genova, Liguria

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Genova, Liguria
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Da parte di Elisa [nascosto]
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Oggi pomeriggio mi trovavo con il mio compagno in un negozio di articoli per la casa a fare acquisti. L importo della spesa era di X,XX e abbiamo pagato con una banconota da XX euro. La cassiera come resto ci ha dato due pezzi da XX. Ancora dentro il negozio e scesa la prima rampa di scale il mio compagno nel mettere i soldi nel portafoglio si accorge che una banconota e falsa. Subito torna dalla cassiera per chiederle di cambiare la banconota ma lei è successivamente la responsabile e anche la titolare si rifiutano di cambiarle ammettendo di averci dato come resto due banconote da XX ma che avendo loro la macchinetta per verificare i soldi, le banconote che ci hanno dato sono sicuramente vere, nonostante noi non avessimo altre banconote da XX euro se non quelle dateci dalla cassiera. Indispettiti chiamiamo la polizia, la quale verifica l accaduto e fa il verbale denunciando la cassiera. Il poliziotto ci ha detto che ci sarà un procedimento penale e ci ha consigliato di rivolgerci ad un avvocato per tutelarmi anche eventualmente contro il titolare che ha minacciato di muoversi legalmente. Mi auguro che qualcuno degli avvocati presenti possa aiutarci perché non ci siamo mai trovati in situazioni simili e pur avendo ragione non vogliamo rischiare. Grazie

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Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Il quadro normativo di riferimento é il seguente:
TITOLO VII
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. XXX.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro XXX a euro X.XXX:
X) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
X) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
X) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
X) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. XXX.
Alterazione di monete.
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. X e X del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro XXX a euro XXX.

Art. XXX.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. XXX.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite negli articoli XXX e XXX sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. XXX.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro X.XXX.

Sarà sicuramente opportuno rivolgersi ad un legale per valutare eventuali risvolti attinenti ad un risarcimento del danno.

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