Preventivo costo pratica di divorzio . , chiedo queste informazioni per il mio compagno, …

Richiesta di preventivo da Linda per Separazione e Divorzio da Lodi, Lombardia

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Lodi, Lombardia
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Preventivo costo pratica di divorzio .

, chiedo queste informazioni per il mio compagno, i dati penso necessari sono i seguenti:
Separazione omologata XX/XX/XXXX
Una figlia di XX anni studentessa (vive con la madre)
casa di proprietà comune con coniuge.

grazie

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Gold
Giulio Mario Guffanti

Giulio Mario Guffanti

Avvocato
Via Antonio Cechov 48 - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Linda,

i dati che mi ha mandato sono sicuramente
utili, ma la parte di mio interesse per preventivarLe il divorzio del Suo
compagno è se vi sia un accordo tra i coniugi a procedere al divorzio alle
condizioni di separazione o se vi siano questioni da discutere (quali per
esempio la divisione dell’immobile coniugale). Se il divorzio fosse consensuale
il costo è di euro XXX,XX (settecento/XX) oltre iva, se, invece, si profilano
discussioni per definire gli accordi di divorzio allora tenga conto che in
media i divorzi non consensuali vanno da un minimo di euro X.XXX,XX ad un
massimo di euro X.XXX,XX oltre iva, a seconda dei tempi e della complessità e
durata delle trattative con la controparte per arrivare al divorzio.

Mi duole, ma per ora non posso essere più
preciso in quanto non ho abbastanza dettagli e, soprattutto non potendo
prevedere quanto saranno lunghe le trattative con controparte.

Se ritenete potremmo fissare un primo
appuntamento per la consulenza in modo che a seguito di maggiori informazioni possa
essere più preciso e darvi un’idea di tempi e strade percorribili, il costo
della prima consulenza è di euro XXX,XX oltre iva cpa.

Cordiali saluti

Avv. Giulio Mario Guffanti

Avv. Riccardo Galli

Avv. Riccardo Galli

Avvocato
Via X Giugno - Piacenza (Piacenza)

nora,se si tratta di ricorso congiunto (presentato su accordo di entrambi i coniugi) il preventivo è di circa XXXX euro.Mi faccia chiamare per fissare un appuntamento in studio. Cordiali saluti Avv. Riccardo Galli Via X Giugno, X - Piacenza tel e fax X [rimosso] XXMob [rimosso] Email [rimosso]  

Avv. Francesca Benussi

Avv. Francesca Benussi

Avvocato
Corso Lodi - Città Metropolitana di Milano (Milano)

norami pare di capire che potrebbe essere un divorzio congiunto dato che già in sede di separazione i coniugi si sono separati consensualmente.In questo caso, il prezzo applicato dallo studio è di € X.XXX,XX oltre rimborso forfettario XX%, Cpa X% e Iva XX%.Sono solita ripartire la somma in tre tranche per venire incontro alle esigenze del Cliente.Qualora fosse invece un divorzio contenzioso, il preventivo risulta più articolato trattandosi di attività di tipo diverso da svolgersi.Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e indico qui di seguito il mio cellulare se mi vuole contattare direttamente.Cordiali salutiAvv. Francesca BenussiCorso Lodi n. XXX -XXXXX Milanotel X [rimosso] XX - fax X [rimosso] XX - cell: [rimosso]

- ()

ra Linda,  saprebbe dirmi se entrambi sono d'accordo per divorziare oppure no? Se ognuno desidera un proprio avvocato oppure raggiungendo l'accordo sulle condizioni se sono disponibili a farsi assistere da un solo avvocato?Se crede mi chiami pure senza impegno domattina in studio e potrò darLe tutti i ragguagli del caso.Una Buona Serata 

Cristina Ghioldi

Cristina Ghioldi

Avvocato
Viale Daniele Ranzoni - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Linda, con
riferimento ai dati che mi ha indicato, non è per completezza improprio richiamare contestualmente
 un’informativa generale
circa l’attuale sistema di costi e prezzi in materia forense, cosicchè potrà
scegliere oltre al costo la qualità professionale ad esso connessa.  Il divorzio breve (Legge X maggio XXXX n. XX) riduce
in modo significativo i tempi tra separazione e divorzio (da tre anni a sei o
dodici mesi, a per completezzaseconda che la separazione sia consensuale o giudiziale). Le
diverse "modalità" (divorzio
breve, negoziazione assistita, accordi innanzi all'ufficiale di stato
civile ad esempio) si riflettono sul compenso dovuto all'avvocato, e,
quindi, sui costi che i coniugi devono affrontare. Si è passati, come già
saprà, dalla legge n. XXX del XXXX, alla riduzione dei tempi (da X a X anni)
per il divorzio dopo la separazione, alla negoziazione assistita ed agli
accordi innanzi all’ufficiale di stato civile, di cui agli artt. X e XX
della  l. n. XXX del XXXX (con cui si
evita il passaggio  in Tribunale), al
recente divorzio breve di cui alla legge X.X.XXXX n.XX (in vigore  dal XX.X.XXXX). Inoltre, il compenso
dell’avvocato è connesso  alla
“intensità” dell’attività espletata, “intensità” che, nel caso di specie, si
può individuare nella presenza di figli, economicamente autosufficienti e non, patrimonio
immobiliare dei coniugi, ecc.. Stante la variabilità dei costi, può il cliente
farsi un’idea preliminare sul compenso da sostenere (l. n. XXX/XXXX). Stante l’attuale struttura parametrica di cui al
dm n. XX del XXXX, i parametri sono
formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi
dovuti. Inoltre,  si applicano quando
all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente, il compenso non sia
stato consensualmente determinato il compenso attraverso un preventivo
esauriente. La struttura parametrica elaborata con il dm n. XX/XXXX è
caratterizzata, infatti, dalla massima facilità applicativa e da estrema
flessibilità, consentendo con immediatezza di determinare il compenso
spettante;  il cliente e l’avvocato (ma
anche il giudice), qualora nella 
pattuizione fanno riferimento ai parametri per il compenso, non devono fare
altro che: •individuare l’autorità giudiziaria (e non)adita ; •il valore della
controversia (e quindi la fascia di valore), che, nel caso di specie, è
indeterminabile; •le fasi del giudizio (studio controversia, fase introduttiva,
attività istruttoria, fase decisionale) in cui vi è stata attività
professionale; •procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi
in cui vi è stata attività professionale. 
L’attuale struttura parametrica, infatti, svincola la determinazione del
compenso da criteri quantitativi collegati al numero di atti difensivi redatti
(non ci sono più i diritti di procuratore), o dal numero di udienze cui il
difensore ha partecipato, stabilendo un compenso unitario per ogni fase
processuale, anche se con una forbice ampia: importo minimo, importo medio,
importo massimo. Occorre evidenziare che per l’attivazione del procedimento è
dovuto anche il contributo unificato, che è, per fortuna, di importo modesto.
Si va, infatti, dalle XX,XX euro per la separazione consensuale e per le domanda
congiunta dei coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ad euro XX,XX per i procedimenti contenziosi e per la
separazione personale dei coniugi in via giudiziale. Per la determinazione del
compenso spettante all’avvocato, occorre preliminarmente accertare il valore
della causa di separazione/divorzio (e quindi, la fascia di valore
parametrico), e ciò a prescindere dalla procedura adottata. Ai fini della
liquidazione degli onorari di avvocato, la causa di separazione e/o di divorzio
va considerata di valore indeterminato. Fatte tali doverose premesse, in ordine
alla parcella dell’avvocato in caso di negoziazione assistita e divorzio breve,
si evidenzia quanto segue. 

Negoziazione assistita In base all’art. X del d.l. XX.X.XXXX n.XXX,
conv. in legge n.XXX/XXXX, la convenzione di negoziazione assistita (con
l’assistenza di almeno un avvocato per parte) può essere  conclusa tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale: •di separazione personale; •di cessazione degli
effetti civili o di scioglimento del matrimonio; •di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della citata
convenzione produce gli effetti, e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio. In presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente
non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito  di convenzione di negoziazione assistita, è
trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per la trasmissione
dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato.
Nel caso di cui alla precedente lettera a), e cioè di nulla osta di regolarità
da parte del Procuratore della Repubblica, non si ha il “passaggio” in Tribunale,
con la conseguenza che, stante l’assenza di una fase giudiziale (presupposto
essenziale per una prestazione giudiziale è che il mandato sia esplicato in un
giudizio, davanti al giudice), per il compenso dell’avvocato occorre fare riferimento
alla tabella XX del d.m. n.XX/XXXX relativa alle prestazioni di assistenza
stragiudiziale. Tale tabella prevede per le controversie di valore
indeterminabile (a seconda della complessità da XXXXX a XXXXX a XXXXXX euro, come
sono le cause di separazione/divorzio) un compenso: •minimo di     € X.XXX,XX. A meno che le parti
(cliente-avvocato) non abbiano preventivamente pattuito un compenso di importo
diverso, atteso che la pattuizione tra le parti prevale sugli importi
parametrici del dm n.XX del XXXX. In presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve
essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che
l’accordo raggiunto risponde all’interesse dei figli, lo autorizza (con
conseguente successiva trasmissione da parte dell’avvocato, dell’accordo
raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato). In tale
caso, il compenso si determina con i criteri di cui alla precedente lettera a)
stante l’assenza del “passaggio” in tribunale, e quindi con la tabella
parametrica stragiudiziale (n. XX) del dm n. XX/XXXX. Quando invece il
Procuratore della Repubblica, ritiene che l’accordo non risponde all’interesse
dei figli, trasmette l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita al
Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti. In tale caso, però non viene evitato il “passaggio in
tribunale”. Per il compenso, quindi, non può che farsi riferimento alle
prestazioni giudiziali, e quindi, alla tabella X del dm n. XX del XXXX, e come
già detto, sempreché le parti non abbiano concordato un diverso importo
quale compenso professionale, senza fare riferimento alle tabelle
parametriche del dm n.XX/XXXX.

Divorzio breve L’art. X della l. X.X.XXXX n. XX “riduce” i tempi
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, a dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi
(anziché tre anni) innanzi al Presidente del Tribunale nelle procedure di
separazione personale, ed a sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche
quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. La riduzione
dei tempi non incide però sulla procedura da seguire per la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, e conseguentemente sul compenso spettante
all’avvocato, che è quello di cui alla tabella X (valore indeterminato) del dm
n. XX/XXXX e riportato alla precedente lettera A) sub.b

 Accordi di separazione/divorzio
innanzi all’ufficiale di stato civile.  In base all’art. XX del d.l XX.X.XXXX n.XXX,
conv. in l. n. XXX/XXXX, i coniugi, con l’assistenza facoltativa di un
avvocato, innanzi all’ufficiale dello stato civile, possono concludere un
accordo congiunto di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio (l’accordo non può contenere patti di trasferimento
patrimoniale). Tale procedura non si applica in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
ovvero economicamente non  indipendente.  In tale procedura, nel caso di assistenza
dell’avvocato, per il compenso professionale, stante la mancanza del “passaggio
in tribunale”, occorre fare riferimento alla tabella n. XX del dm n. XX/XXXX
relativa alle prestazioni stragiudiziali. Si può, quindi, concludere che, nel
caso di assistenza e difesa del cliente nella procedura di negoziazione
assistita o divorzio breve, oppure  nella
redazione degli accordi di separazione/divorzio innanzi all’ufficiale di stato
civile, per il compenso dell’avvocato si deve fare riferimento alla tabella
giudiziale (tabella X) oppure alla tabella 
stragiudiziale (tabella XX) del dm n. XX del XXXX, a secondo se vi è
stata o meno “il passaggio in tribunale” della controversia Linda, lo studio
resta a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento o richiesta.
Cordialità, Studio Ghioldi (email: [rimosso] )


 

 

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