La richiesta
Buongiorno, Siamo una società da Romania,abbiamo una controversia con una compagnia di Perugia - (l'azienda non ha pagato la lavorazione per la fabbricazione di calzature).Abbiamo il Verdetto della Corte arbitrale da Camera di Commercio Timis (Romania) e il Certificato di un decisione civile o commerciale - ai sensi dell'articolo n. XX del regolamento da Parlamento Europeo n. [rimosso] ,con cui la società italiana ci deve pagare una somma di denaro. Si prega di dirci a chi dobbiamo rivolgere e quali passi dobbiamo fare da ora in poi? Vi ringrazio in anticipo.
Risposta del professionista
Per ogni aspetto della controversia potrà contattarmi al numero dello studio professionale. Buona giornata
Risposta del professionista
L'articolo XX Regolamento n. [rimosso] , prevede che " la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività ". Quindi se la sua decisione è stata emessa dopo il XX gennaio XXXX è possibile procedere alla notifica della decisione arbitrale notificando alla parte contro cui l'esecuzione deve essere iniziata la decisione giudiziale ottenuta e congiuntamente (o separatamente) l'attestato indicato dall'articolo XX del Regolamento (UE) n. [rimosso] , debitamente tradotto nella lingua dello Stato del Paese membro richiesto e contenente un riepilogo dell'obbligazione esecutiva indicata nella decisione secondo il modello riportato sub allegato X dello stesso Regolamento e così come successivamente sostituito dal Regolamento Delegato (UE) [rimosso] della Commissione del XX novembre XXXX. Secondo gli articoli XX e XX del Regolamento n. [rimosso] , dunque, l'esecuzione potrà essere negata solo dietro domanda della parte intimata e non d'ufficio, sulla base delle sole argomentazioni difensive dedotte in giudizio dalla prima ed aventi ad oggetto l'esistenza di uno dei motivi indicati dall'articolo XX come l'ordine pubblico dello Stato richiesto, la violazione dei diritti della difesa ed il contrasto con una decisione resa tra le medesime parti, ragioni dunque sostanzialmente sovrapponibili con quelle indicate dagli articoli XX e XX del Regolamento n. [rimosso] . Per procedere all'esecuzione di detti titoli nello Stato membro di destinazione, infine, il successivo articolo XX stabilisce che su istanza di qualsiasi parte interessata, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia un attestato, utilizzando il modulo riportato all'allegato II del Regolamento contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato.