Sono divorziata dal XXXX, il problema costante di tutti questi anni è stato ricevere con …
Richiesta di preventivo da Marisa per Diritto di Famiglia da Fermo, Marche
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Adducendo una perdita di lavoro, ma senza chiedere al giudice la revisione del mantenimento da corrispondere, nell'agosto XXXX l'ex-coniuge decise di cominciare a versare la quota per X solo figlio secondo lui pari a XXX,XX euro. I versamenti non sono mai stati regolari e a nulla sono valse sollecitazioni legali di sorta. Attualmente l'ultima somma risossa fa capo ad un importo parziale del mensile di giugno. Riservandomi di dare maggiori spiegazioni in merito alla mia situazione, chiedo come poter agire per rientrare in possesso di quanto dovutomi. Grazie.
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studio abc
Agenzia_pratiche Via Quadronno - Città Metropolitana di Milano (Milano)sig.ra Marisa,la sentenza di divorzio che stabilisce l'assegno di mantenimento è esecutiva fino a che non venga sostituita da altro provvedimento equipollente di revisione/modifica.Pertanto, se il Suo ex marito non ottempera spontaneamente ai pagamenti, potrà intraprenedere una serie di azioni (iscrizione di ipoteca su immobili, pignoramento mobiliare, immobiliare nonché pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri crediti vantati a qualsiasi titolo dal suo ex marito nei confronti di terzi). Evidenzio, tuttavia, che le singole rate del mantenimento sono soggette a termine di prescrizione quinquennale.Pertanto, l'assegno dell'agosto XXXX va a prescriversi ad agosto prossimo (nel giorno fissato in sentenza per il pagamento, di solito ad inizio mese), e così via per le rate successive.Pertanto, onde evitare di incorrere in prescrizione, con un conteggio aggiornato e con la copia esecutiva della sentenza di divorzio che dispone l'assegno, sarebbe opportuno agire immediatamente con il precetto e con la successiva azione esecutiva, previe indagini patrimoniali.Qualora volesse procedere in tal senso, rimango a Sua disposizione.Non esiti a contattarmi, potrà venirmi a trovare presso il mio studio sito in Macerata, Via Morbiducci n. XX.Cordiali saluti.Avv. Anna Di Cosmo
Avvocato Giuseppe Antonio Brundu
Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)Se non vi è stata alcuna revisione della sentenza di matrimonio il suo ex marito deve continuare a corrispondere quanto stabilito nella sentenza stessa.La sentenza costituisce titolo esecutivo per procedere con esecuzione forzata in caso di suo mancato adempimento
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