Sono in comunione di beni con la moglie ed ho ricevuto in eredità un appartamento …

Richiesta di preventivo da Mario per Diritto di Famiglia da Montemarciano (Ancona), Marche

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Montemarciano (Ancona), Marche
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Da parte di Mario [nascosto]
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Sono in comunione di beni con la moglie ed ho ricevuto in eredità un appartamento da mia madre che è defunta. In caso di separazione cosa spetta a mia moglie?

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

studio abc

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Via Quadronno - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Sig. Petrelli.
L'art. XXX del codice civile prevede che i beni o il denaro pervenuti in eredità ad un coniuge non entrano a far parte della comunione legale a meno che nel testamento non sia specificato che i beni sono attribuiti alla comunione.
In caso di spearazione sua moglie quindi non potrà accampare pretese sull'immobile; tuttavia, la stessa potrebbe sfruttare tale circostanza per accampare la pretesa ad un assegno di mantenimento un pò più alto, ove ce ne siano i presupposti (per essere più precisa dovrei analizzare la situaizone economico-patrimoniale complessiva di entrambi i coniugi).
Inoltre, se Lei locasse l'immobile ereditato, i guadagni derivanti dal canone incassato entrerebbero nella cosiddetta comunione differita, ossia rimarrebbero nella titolarità esclusiva Sua, ma allo scioglimento della comunione (cioè con la separazione), ciò che eventualmente residua, e quindi ciò che non sia stato consumato, cadrebbe automaticamente in comunione e dovrebbe essere diviso a metà.
Rimango a Sua disposizione per qualsiasi approfondimento, chiarimento o per una consulenza preliminare per la eventuale procedura di separazione.
Può contattarmi in privato al n. X [rimosso] XX.
Cordiali saluti.

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Petrelli,
i beni ricevuti a seguito di donazioni o come eredità rientrano tra i beni personali che non concorrono alla formazione del patrimonio in comunione L’articolo XXX del Codice Civile a tal riguardo alla lettera b) recita che sono considerati beni a gestione separata ‘i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione’. Pertanto nel suo caso, avente ad oggetto un’eredità arrivata dopo il matrimonio in regime di comunione, essa non diventerà di proprietà comune: vale a dire che le eredità ricevute non entrano nella comunione dei beni. In parole povere, se una persona riceve una donazione o è beneficiaria di eredità, e nel rapporto matrimoniale della suddetta persona vige la comunione dei beni, questa non avrà effetto alcuno sui valori ricevuti in donazione o in eredità.
Spero di averLe risposto in maniera esauriente. Le lascio altresì i miei recapiti, qualora dovesse avere bisogno di chiarimenti o di assistenza: [rimosso] - cell [rimosso] .
Un cordiale saluto.
Avv. Alessandro Solazzi

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

L'eredità non entra nella comunione dei beni e, dunque, l'appartamento ereditato resta di Sua proprietà esclusiva. Tuttavia, nel caso in cui Lei venda detto appartamento, è necessario redigere un atto in cui Sua moglie si dichiari a conoscenza che la somma ricavata, deriva proprio dalla vendita di detto immobile. Diversamente, quel denaro o i beni che con esso Lei andrà ad acquistare, entrerebbero nella comunione.
Pertanto, in ordine all'eredità a cui Lei è stato chiamato, a Sua moglie non spetta nulla, neppure in caso di separazione. Casomai, Sua moglie sarà chiamata ad ereditare nel caso, facendo i dovuti scongiuri ed augurandoLe lunghissima vita, di Sua premorienza rispetto a lei, sempreché nel frattempo non sia intervenuto il divorzio.
Resto a Sua disposizione per approfondire la questione, se vorrà e con l'occasione, La saluto cordialmente.

Dott. Giorgio Marchetti
STUDIO LEGALE AVV. MANZOTTI
Loreto (AN)

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

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Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Egr. Sig. Mario,
innanzitutto l'immobile in quanto pervenutoLe da successione, se non espressamente attribuito dal defunto alla comunione, non cade in essa e dunque Lei ne è l'esclusivo proprietario.
Se, poi, lei si separa sua moglie non potrà vantare alcun diritto a meno che l'immobile, come non credo sia, non rappresenti la casa nella quale risiede la famiglia.
Se cosi fosse, invece, e aveste anche un figlio minore, il Giudice della separazione potrebbe attribuire la casa a sua moglie se ed in quanto affidataria del minore, perché il figlio non subisca il trauma di lasciare l'immobile che rappresenta il nucleo degli affetti famigliari e sociali
mi contatti se ha bisogno di ulteriori delucidazioni

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