Sono interessato a una difesa per causa in corso tribunale di Teramo per salvaguardare la …
Richiesta di preventivo da Di Giuseppe per Processo Civile da Roseto degli Abruzzi (Teramo), Abruzzo
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Francesco Di Marco
Avvocato Corso Appio Claudio - Latina (Fondi)
Gentilissimo Giuseppe,
deduco che lei ricoprisse all’interno della s.a.s. la posizione di amministratore accomandatario, rispondendo per questo anche col suo patrimonio personale.
Come forma di tutela, il fondo patrimoniale può rivelarsi strumento molto utile, aggredibile dai creditori solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, o estranei a quei bisogni della stessa non conosciuti dal creditore (art. XXX c.c.).
Ora, l’art. XX, n. X, della Legge Fallimentare estende tale tutela anche ai beni sottoposti a fallimento, ma per compiere opportune valutazioni, occorre verificare tutte le circostanze che potrebbero incidere nel caso concreto (se vi fu annotazione e non solo trascrizione del fondo; se il matrimonio sia ancora in essere o si sia sciolto e, se sì, se vi siano figli minori; se è stata costituita ipoteca sul fondo; se il tempo trascorso tra l’annotazione dell’atto e la dichiarazione di fallimento sia maggiore di due anni, poiché, per essere efficace, l’art. XX L.F. impone che siano trascorsi almeno due anni; e via discorrendo).
Le faccio inoltre presente che in giudizio la prova ricade sul debitore, per cui è ben possibile che il creditore nel frattempo agisca (come mi pare di capire che stia accadendo nel Suo caso), stando poi al debitore dare prova della legittimità ed efficacia del fondo, paralizzando così le pretese del creditore.
Inoltre, se la causa è in corso, occorre verificare lo stato degli atti e se Lei non abbia già provveduto a conferire mandato ad altro collega.
Quanto allo scioglimento del fondo, è una problematica parallela ma successiva alla precedente e, chiaramente, presuppone che il fondo non sia stato aggredito ed espropriato. L’orientamento prevalente ritiene che il fallimento sciolga certamente la comunione legale (art. XXX c.c.) ma, di per sé, non il fondo patrimoniale, che si scioglie invece nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi ad esempio in caso di divorzio) (art. XXX c.c.), nonché, seguendo l’orientamento più recente della Cassazione, anche per comune volontà dei coniugi, ricorrendone i presupposti e seguendo tutti adempimenti formali.
Per approfondimenti, può scrivermi su [rimosso] e fissare un colloquio, anche via skype, o ottenere un parere e un preventivo di spesa.
Resto a disposizione e Le porgo i più cordiali saluti.
avv. Francesco Di Marco
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