Sono Franco PUGLIESE, Presidente dell'Associazioone Culturale RINASCITA di Troisdorf e collaboratore esterno del Consolato Generale …

Richiesta di preventivo da Franco per Locazione Immobili da Andria (Barletta-Andria-Trani), Puglia

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Andria (Barletta-Andria-Trani), Puglia
Richiesta inviata il
Da parte di Franco [nascosto]
Telefono: [nascosto]
E-mail: [nascosto]
Sono Franco PUGLIESE, Presidente dell'Associazioone Culturale RINASCITA di Troisdorf e collaboratore esterno del Consolato Generale d' Italia in Colonia (Germania). A noi si é rivolta la signora tedesca Wilma BROSSWICH- COLASUONNO vedova di un vostro compaesano di Andria. La signora, dopo il decesso del marito avvenuto il XX agosto del XXXX, ha rinnovato un contratto di affitto per un locale adibito ad attivitá commercisale. La situazione debitoria nei confronti del locatario era già debitoria ma attualmente, malgrado innumerevoli solleciti, telefonate, lettere, comunicazioni mails la situazione si è ulteriormente aggravata tanto che ora esiste un arretrato, se non vado errato, di almeno dieci mensilità.La signora è stanca delle promesse mai mantenute dell'affittuario per cui ha deciso di iniziare una azione di sfratto per morosità.
Faccio presente che Il contratto d'affitto non è stato registrato e, qualche mese fa, ne ho dato notizia alla Tenenza della Guardia di Finanza di Andria (Tenente Casaluce)
Ringrazio e, in attesa di sollecita risposta, colgo l'occasione per porgere distinti saluti saluti.
Cav Franco Pugliese

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Francesco Samà

Francesco Samà

Avvocato
Via Guglielmo Marconi - Firenze (Firenze)

Chi le risponde è l'Avv.Francesco Samà di Firenze , il consiglio che mi sentirei di dare alla sig.ra è di registrare quanto prima il contratto di locazione, soltanto una volta registrato ed aver pagato le relative sanzioni , potrà ottenere dal giudice lo sfratto per morosità , senza un contratto registrato infatti non è possibile ricorrere ai riti speciali locativi , ma al contrario dovrà instaurare una causa ordinaria per occupazione senza titolo Spero di essere stato sufficientemente chiaro ma per ogni altra delucidazione sono disponibile ecco i miei contatti : [rimosso] tel X [rimosso] XX
Cordaili saluti
Avv.Francesco Samà

Mario Rox

Mario Rox

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

Preliminarmente, secondo un consolidato principio di legittimità «la mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità» (Cass. sent. n. XXXXX/XXXX).
Tuttavia la Terza Sezione Civile ha affermato di non poter confermare tale orientamento interpretativo in quanto la volontà del Legislatore è quella di porre un freno al fenomeno delle locazioni ‘in nero’. E nemmeno ritiene possa essere sanata la nullità del patto con la registrazione tardiva.
Così, la Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. XX/XXXX, depositata il X gennaio, ha chiesto alle Sezioni Unite di fare chiarezza sulla questione così da evitare «un contrasto potenzialmente foriero di disorientanti oscillazioni interpretative che potrebbero conseguirne».
Pertanto, per quanto riguarda la mancata registrazione del contratto la situazione è alquanto dibattuta.
Tuttavia, io proponderei per ritenere la registrazione un adempimento meramente fiscale che non intacca la validità e quindi l'esistenza del contratto.
Mi contatti per avviare qualsiasi azione civile.
i miei contatti: [rimosso]
oppure mi chiami al [rimosso]
Cordiali Saluti
Avv. Adolfo Santaniello

Daniela Berti

Daniela Berti

Avvocato
Via Aurelio Saffi - Bologna (Bologna)

Nor Pugliese,

con riferimento alla Sua richiesta, lo studio scrivente si trova in Bologna, tuttavia è disponibile per un colloquio telefonico al fine di capire il contenuto della problematica e nel caso di azione giudiziaria verrà gestita con l'ausilio di un collega sul posto.

Il fondo spese richiesto per azione di sfratto per morosità ammonta ad Euro XXX,XX oltre IVA, CPA e spese vive.

La prego pertanto, se interessata, di contattarmi al numero telefonico [rimosso] oppure via mail a: [rimosso] .

La ringrazio per l'attenzione e La saluto cordialmente.

Avv. Daniela Berti

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Buonasera signor Franco,
è un piacere conoscerla.
In base alle informazioni da lei fornite la sig.ra tedesca, in qualità di locatrice dell'immobile oggetto della predetta questione, per poter adire le vie legali, e in particolare l'azione di sfratto per morosità, occorre che preventivamente regolarizzi il contratto d'affitto, procedendo alla registrazione dello stesso.
Per ulteriori delucidazioni può contattarmi al recapito [rimosso] XXX.
Saluti
avv Claudio Bianchini

Francesca Calabresu

Francesca Calabresu

Avvocato
Via Villaspeciosa - Cagliari (Decimoputzu)

Egregio signor Franco, mi dispiace ,ma faccio parte del foro di Cagliari.
Cordiali saluti.
Avv. Francesca Calabresu

Avv. Matteo Vannucci

Avv. Matteo Vannucci

Avvocato
Piazza Attias - Livorno (Livorno)

Egr. Cav. Franco,
Innanzi tutto grazie per la richiesta.
Nel caso di specie che mi propone ritengo che la miglior soluzione sia quella di inviare una formale lettera di messa in mora dando un termine breve, di circa XX giorni, per saldare il debito.
In caso di esito negativo sarebbe il caso di cominciare una procedura di sfratto notificando l'atto giudiziario al debitore ed iscrivendo la causa al ruolo; nel caso in cui la controparte dovesse presenziare all'udienza di comparizione delle parti con molta probabilità il Giudice potrebbe concedere un termine di grazia di XX giorni per permettere al locatario di saldare il proprio debito. A seguito di detto termine se la situazione dovesse rimanere invariata lo sfratto diventerebbe esecutivo e si potrebbe procedere al rilascio coatto dell'immobile e contemporaneamente al recupero coatto della cifra oggetto del contendere procedendo a pignoramenti
di beni sia mobili che immobili oltre ad eventuali conti correnti.
Con la speranza di esserle stato di ausilio porto i più cordiali saluti.
Avv. Matteo Vannucci

Avv. Sebastiano Ravì

Avv. Sebastiano Ravì

Avvocato
Capo d'Orlando, C.da Santa Lucia, n.2 - Messina (Capo d'Orlando)

Franco,
I fatti sono milto chiari.
Può inviare una email privata o fornirmi i suoi recapiti per discutere della vicenda.
Cordiali saluti
Avv Sebastiano Ravì

Marco Giacovelli

Marco Giacovelli

Praticante_avvocato
S.S. 630 Formia-Cassino Km 28 - Latina (Spigno Saturnia)

Egregio Presidente Franco,
in materia di locazione ad uso non abitativo, il legislatore non ha operato una predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento per mancato pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, a differenza di quanto invece statuito in materia di locazione ad uso abitativo.
Dal che, il comportamento tenuto nel caso di specie dal conduttore è causa di risoluzione contrattuale ex art XXXX e XXXX c.c a prescindere dal numero di mensilità per le quali quest’ultimo si è reso inottemperante.
Detto ciò, la mancata registrazione del contratto de quo è aspetto da non sottovalutare per le conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare, ovvero per la scelta del mezzo processuale al fine di far valere le proprie ragioni.
Infatti, alla stregua della legge n.XXX/XXXX, meglio precisata come la Finanziaria XXXX, si dispone che: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale, non senza contrasti, tende ad assegnare alla registrazione il valore di una condicio juris da cui dipende l’efficacia e non la validità del contratto di locazione, con la conseguenza che se la stessa interviene tardivamente, rispetto al termine stabilito in generale dalla legge tributaria, il contratto produce effetti fin dal momento della sua conclusione (Tribunale di Messina XXXX maggio XXXX n.XXXX)
Diversamente, se si considera la suddetta nullità come una nullità classica, si dovrebbe allora parlare di occupazione abusiva ed il proprietario dovrebbe agire processualmente per la restituzione della propria unità immobiliare.
In ogni caso, se trattasi di contratto stipulato anteriormente alla normativa di riferimento non si pongono problemi di sorta, almeno sotto l’aspetto giuridico.
Consiglierei al locatore di agire dapprima in via stragiudiziale adottando tecniche relazionali di natura conciliativa ovvero procedere alla stipula di un atto transattivo e, in caso contrario, procedere per un’azione giudiziaria; quest’ultima si renderebbe necessaria per salvaguardare lo stesso rapporto del proprietario con il proprio bene, alla luce del fardello della nullità succitata.
Con l’occasione, La prego gradire cordiali saluti.

Studio Legale dott. Marco Giacovelli
SS XXX Formia – Cassino km XX, [rimosso] X Spigno Saturnia LT
P.I. X [rimosso]
http://drmarcogiacovelli.oneminutesite.it/

Per contatti
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