Sono separato da tre anni fatti il XX aprile u.s. voglio chiedere il divorzio anche …

Richiesta di preventivo da Claudio D per Separazione e Divorzio da Napoli, Campania

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Napoli, Campania
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Da parte di Claudio D [nascosto]
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Sono separato da tre anni fatti il XX aprile u.s. voglio chiedere il divorzio anche se la mia ex coniuge per motivi economici vuole opporsi (lei non espleta lavoro ed ha XX anni). ho due figli minori per i quali verso un assegno di mantenimento di XXX euro. dal mio stipendio (lavoro in polizia) mi rimane a fine mese circa XXX euro. chiedo qual è il primo passo da fare e se lei si puo' opporre per avere ancora di piu' di quel che verso e quali le mie spese per iniziare la richiesta di divorzio? ringranzio anticipatamente

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Mario Rox

Mario Rox

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

In caso di divorzio il giudice non potrà non tener conto del suo reddito e di quanto le potrebbe rimanere decurtate le spese di mantenimento. Nulla questio per i figli i quali hanno il diritto al mantenimento, per quanto riguarda la sua moglie, la cui età le permetterebbe di lavorare, potrebbe vedersi negato un assegno corposo per i motivi su esposti.
Non abbia remore a contattarmi telefonicamente o anche via email.

Stefano Lamberti

Stefano Lamberti

Praticante_avvocato
Via Vittoria Colonna - Napoli (Napoli)

Egr.gio Sig. D'andrea,
in riferimento alla Sua richiesta Le significo quanto segue.
Per quanto riguarda la procedura inerente al divorzio, essa presenta tempi piuttosto lunghi; una volta raggiunti i tre anni di separazione, andrà presentata la relativa istanza al Giudice, il quale, fissata l'udienza di comparizione per entrambi i coniugi, valuterà discrezionalmente i provvedimenti più opportuni.
Premesso che non ci si può opporre al divorzio voluto da uno dei coniugi, una volta trascorsi i tempi di legge:
- se la parte convocata non si presenta si procede d'ufficio (vale, praticamente, il silenzio-consenso) e in tempi burocratici più brevi.
- ne caso in cui il coniuge ha dei diritti da far valere in danno dell'altro (figli, alimenti ecc.) sarà il Giudice a decidere sulla scorta degli atti e documenti presentati;
- i tempi chiaramente andranno a dilatarsi, allorquando non vi sia concordanza sugli emolumenti dovuti, assegnazione della casa coniugale ed altro.

Per ciò che concerne la pretesa pecuniaria della sua ex moglie, Le rappresento che, versando Lei già una cifra relativamente alta in relazione a quello che è il suo stipendio attuale di funzionario di pubblica sicurezza, il Giudice dovrebbe tenere in considerazione questo dato (non potendo Lei svenarsi oltremisura).
Per ciò che concerne le spese relative alle competenze professionali, le stesse ammonterebbero ad Euro XXX, oltre i costi relativi alle spese vive ed a quelle di giustizia (contributo unificato di Euro XX,XX- marca da bollo di Euro XX).
Per qualsiasi necessità di cui avesse bisogno, o nel caso volesse prendere appuntamento - senza alcun impegno- resto a Sua completa disposizione.
Cordialmente saluto, augurandole buon lavoro.
Cordialità.
Avv. Stefano Lamberti

Avv. Ruggero Profili

Avv. Ruggero Profili

Avvocato
Via Santa Lucia - Napoli (Napoli)

Buonasera, innanzitutto chiederemo la riduzione dell'assegni che lei a tutt'oggi corrisponde che mi appare indubbiamente eccessivo se non altri redditi oltre lo stipendio Per le spese se si tratta di divorzio giudiziale e non congiunto possiamo proporle un preventivo forfettario di € XXXX da corrispondere in X ratei. Se dovessimo trovare un accordo consideri la metà al fine di procedere con un divorzio congiunto. Può contattarci telefonicamente al XXX/ [rimosso] . Cordiali saluti.

Domenico Luigi Branco

Domenico Luigi Branco

Avvocato
Via Alessandro Scarlatti - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

Da quanto mi ha riferito nulla osta al deposito di un ricorso per divorzio, che può essere congiunto (cioè consensuale tra i coniugi, che di comune accordo stabiliscono le condizioni) - ma mi ha anticipato che non sarebbe questo il caso - ovvero giudiziale con opposizione della controparte. Ciò non toglie che è sempre opportuno inoltrare una richiesta formale di invito al divorzio congiunto. In assenza di modifiche delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, non vi sono ragioni per temere il mutamento delle condizioni già stabilite in sede di separazione. Per quanto riguarda le spese, Le posso dire che un ricorso del genere non viene patrocinato, in media, al di sotto dei millecinquecento euro, ma sono impossibilitato a parlare di cifre economiche a causa del divieto imposto dal regolamento del presente portale. Tuttavia La invito a favorire presso il mio studio in Napoli, alla via A. Scartatti n. XXX, previo appuntamento telefonico da concordare a mezzo dei seguenti recapiti X [rimosso] XX e [rimosso] .
Cordiali saluti
Avv. Domenico Luigi Branco

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Egr. Sig. Claudio le spiego brevemente, passo per passo, la procedura di divorzio, nonché le fasi necessarie per divorziare dal proprio partner e giungere infine a fornirle le necessarie spiegazioni alla domanda che mi sottopone.
Innanzitutto è possibile accedere alla procedura di divorzio in Italia in sei casi distinti:
- Dopo X anni dall'omologa della separazione consensuale;
- Dopo X anni dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale (con sentenza definitiva si intende che la sentenza è passata in giudicato, cioè non è più impugnabile);
- Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o ad una pena superiore a XX anni, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale, per induzione o sfruttamento della prostituzione; per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
- Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
- Se il matrimonio non è stato consumato;
- Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
In presenza di questi casi specifici è possibile presentare domanda di divorzio.
La domanda di divorzio può essere presentata seguendo due strade alternative: la domanda di divorzio congiunto e la domanda di divorzio giudiziale.
X) Domanda di divorzio congiunto.
Seguendo questa modalità la domanda per divorziare viene presentata in modo congiunto da entrambi i coniugi, nel caso siano concordi circa gli effetti che produrrà il divorzio. In questo caso è permessa l'assistenza di un unico legale. Il tribunale che seguirà la pratica di divorzio sarà quello in cui i coniugi avevano l'ultima residenza in comune, oppure dove risiede attualmente uno dei due. Precisiamo che per la causa di separazione consensuale, cosi come per il divorzio congiunto, non è più possibile agire senza l'assistenza di un legale a seguito dell'introduzione del “Decreto Competitività” emanato nel XXXX.
X) Domanda di divorzio giudiziale.
Nel caso non ci sia l'accordo sul divorzio, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un legale, che procederà con la presentazione del ricorso. Nel ricorso per il divorzio l'avvocato andrà a riportare oltre alle generalità dei coniugi i seguenti dati:
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
- le relative conclusioni sui quali si fonda il ricorso per il divorzio;
- i mezzi di prova che intende presentare;
- deve essere inoltre riportata la presenza di figli legittimi/legittimati/adottivi (che non è il suo caso;
In seguito alla presentazione del ricorso per il divorzio, il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza di comparizione che, unitamente al ricorso, deve essere notificata dal ricorrente al convenuto entro i termini indicati dal Presidente.

Esistono procedure differenti a seconda che si tratti di divorzio congiunto o giudiziale.

a) Per la procedura di divorzio congiunto è sufficiente lo svolgimento di una sola udienza. La Legge richiede che i coniugi compaiano personalmente in Tribunale per essere ascoltati. Nel colloquio si verifica che la comunione spirituale e materiale non possa essere più mantenuta o ricostituita. In Camera di Consiglio si valuta che il contenuto del ricorso sia conforme alla normativa vigente, si verifica l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. X L. XXX/XX, e si emette quindi la sentenza di divorzio.

b) Il divorzio giudiziale si svolge invece davanti al Presidente del Tribunale, che ha il compito di tentare la conciliazione tra i coniugi, che devono essere entrambi presenti con il proprio avvocato difensore.

Se la conciliazione da parte del Presidente non va a buon fine, egli procederà con l'emanazione di un'ordinanza in cui vengono indicati i provvedimenti provvisori ed urgenti da applicare nell'interesse sia dei due coniugi che dei figli (ad esempio: assegno di mantenimento, regolamentazione del diritto di visita, …), generalmente facendo proprie le condizioni stabilite in sede di separazione, ma è libero di disporre diversamente. Inoltre il Presidente può ascoltare i figli anche se hanno un'età inferiore ai XX anni, purché siano “capaci di discernimento” (L.XX/XX art.XXX-sexies). Nella stessa ordinanza il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice Istruttore, incaricato di seguire la causa di separazione e fisserà anche la data dell'udienza di comparizione e trattazione davanti a quest'ultimo. Il procedimento di divorzio proseguirà poi con il rito ordinario.
Solo nel caso di divorzio congiunto si hanno ulteriori udienze secondo il rito ordinario del processo civile.
Nel divorzio congiunto la sentenza viene decisa in camera di Consiglio a seguito della prima e unica udienza. La sentenza di divorzio viene quindi notificata a entrambe le parti e ne verrà data comunicazione anche all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio.
Il divorzio giudiziale invece si conclude con sentenza del tribunale composto di tre giudici.
La sentenza precisa:
L'eventuale assegno divorzile e/o l'assegno di mantenimento a favore del coniuge o della prole;
La destinazione della casa coniugale e dei relativi altri beni di proprietà;
L'affido dei figli con specifica delle modalità e dei tempi di visita. Si precisa che qualora il Tribunale, posteriormente alla sentenza, ravvisi (anche grazie alla raccolta di prove da parte di uno dei coniugi) che le condizioni relative ai figli contrastano con l'interesse di quest'ultimi, potrà adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.
Se l'accertamento delle questioni sopra indicate dovesse comportare una istruttoria lunga e complessa, la legge sul divorzio prevede che il Tribunale pronunci "sentenza non definitiva di divorzio", cioè una sentenza che non definisce completamente il processo, che prosegue in ordine a tali questioni accessorie, ma che definisce la questione relativa allo stato civile dei coniugi.
Nel caso di sentenza non definitiva di divorzio, la parte che non condivide la decisione presa dal Tribunale deve ricorrere con appello immediato, in quanto non è ammessa per legge riserva di appello. L'appello immediato potrà essere fondato soltanto su “errores in procedendo” o su altre questioni di legittimità.
Precisiamo inoltre che prima che venga emessa la sentenza di divorzio, non è possibile richiedere una decisione definitiva sul mantenimento. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. XXXX del XX aprile XXXX.
Premessa la procedura che dovrà essere seguita, rispondo al quesito che lei mi ha sottoposto.

Assegno di Mantenimento Moglie e Coniuge

Come disciplinato dall’articolo XXX del Codice Civile, il giudice stabilisce che il coniuge al quale non è addebitabile la separazione, nel caso in cui questi non abbia un adeguato reddito, ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.
I presupposti per l’ottenimento dell’assegno di mantenimento sono:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge (moglie o marito) che richiede l’assegno;
- la mancanza, per il beneficiario, di propri adeguati redditi e mezzi di sostentamento;
- una disparità economica tra i coniugi.
Il giudice, al fine di determinare un corretto importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge, dovrà tener conto non solo dei redditi derivanti dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale, di eventuali investimenti e cespiti.
Altro elemento importante per la quantificazione dell’assegno è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge richiedente. Il giudice, infatti, valuterà se costui sia nella concreta possibilità di svolgere una attività lavorativa retribuita, considerando diversi fattori, quali l’età, l’esperienza lavorativa, la situazione di salute, il tempo intercorso dall’ultima prestazione di lavoro e, alla luce di tali valutazioni, potrà disporre una diminuzione dell’assegno.
Dovrà, altresì, essere accertato il tenore di vita dei coniugi, goduto nel corso del matrimonio, e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli consentano di conservare detto tenore, indipendentemente dalla percezione o meno dell’assegno di mantenimento. In caso tale accertamento dia esito negativo, sarà compito del giudice riequilibrare l’effettiva capacità economica dei coniugi, decidendo il quantum più idoneo a stabilizzare, per quanto possibile, la situazione di disparità.
Sia l’avente diritto che l’obbligato, possono sempre richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, purché dimostrino un comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
Mutamenti si possono avere, allorquando, dopo la pronuncia del provvedimento, vi sia un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, o un deterioramento della situazione economica, a causa ad esempio della perdita di lavoro, del fallimento della società amministrata. Altre ipotesi sono l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario o la costituzione di un nuovo nucleo familiare, che comporti il mantenimento di figli nati dalla nuova unione, da parte del coniuge obbligato.
Badi che l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Mi auguro di averle fornito tutte le informazioni utili al caso da lei sottopostomi.
Laddove intendesse decidere di instaurare la predetta procedura, e avesse bisogno di un legale di fiducia può contattarmi tutti i pomeriggi dalle XX.XX alle XX.XX al numero di telefono che troverà sul mio profilo. chiamando potrà chiedere il mio numero di cellulare e chiamarmi per pattuire anche per le spese della procedura.
Cordiali saluti
Avv. Gennaro Buonfiglio

Concetta Ciriello

Concetta Ciriello

Avvocato
Via Giovanni Primicerio - Napoli (Sant'anastasia)

Il divorzio può essere congiunto o o giudiziale. nel primo caso entrambi i coniugi decidono le condizioni, sistema molto più veloce ed indolore. nel caso di contrasti meglio iniziare un divorzio giudiziale, lento e costoso. nel suo caso credo che si possano superare le divergenze anche perchè non è possibile aumentare il mantenimento di tanto stante la busta paga. la casa dove vivono i ragazzi e la moglie è di proprietà? consiglio di far pervenire alla signora una lettera tramite avv dove si preannuncia l'intenzione di voler procedere a divorzio e si invita a contattare lo studio o personalmente o tramite altro collega di sua fiducia. si inizia una fase di mediazione per superare le divergenze che nella maggior parte dei casi ha esito positivo. nel Suo caso credo che non ci siano particolari questioni patrimoniali da risolvere.
per un divorzio congiunto io chiedo XXX € cioè XXX € a coniuge se entrambi sono rappresentati da me, se uno solo è seguito da me chiedo €.XXX il pagamento è dilazionato ma deve avvenire entro il giorno di udienza; per la prima consulenza è richiesta la somma di € XXX se l'incarico viene affidato altrimenti €.XX. nel caso di divorzio giudiziale beh.. il costo è decisamente più altro, circa X [rimosso] € dipende da andamento della causa. sperando di aver fatto cosa gradita e confidando in suo riscontro, cordiali saluti.
Avv. Concetta Ciriello
X [rimosso] XX
[rimosso]

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