Sono socio di una socetà snc con due fratelli...vorrei togliermi dalla socetà come devo muovermi …

Richiesta di preventivo da Gondoli per Società da Modena, Emilia-Romagna

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Modena, Emilia-Romagna
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Da parte di Gondoli [nascosto]
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Sono socio di una socetà snc con due fratelli...vorrei togliermi dalla socetà come devo muovermi ?

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Gabriele Prampolini

Gabriele Prampolini

Avvocato
Via F. Moscardini - Provincia di Reggio Emilia (Guastalla)

Buonasera, sig. Gondoli,

in merito alla Sua richiesta di consulenza,

per approfondire e maggiormente chiarire la questione,

La invito contattarmi, senza impegno, ai recapiti indicati in calce, al fine di fissare un incontro.

Se fosse interessato ad una mia assistenza, Le preciso che il mio Studio ha sede a Reggio Emilia.

Nell'attesa di Sue comunicazioni, porgo cordiali saluti.

Avv. Gabriele Prampolini

Studio Legale Avv. Gabriele Prampolini
Via F.lli Gastinelli, XX/X – XXXXX Reggio Emilia (RE)
Telefax X [rimosso] XX
Via A. Pansa, X – XXXXX Reggio Emilia (RE)
Tel. X [rimosso] XX - Fax X [rimosso] XX

Cell. [rimosso]
E-mail: [rimosso]
PEC: [rimosso]

Luciano Santone

Luciano Santone

Avvocato
Via Gian Giacomo Porro - Roma (Roma)

Preg.mo Sig. Gondoli,
a meno che l'atto costitutivo non preveda specificamente cause di recesso (che le consentano di sciogliersi autonomamente dal rapporto sociale al loro verificarsi) può cessare di far parte della società di cui è socio solo previo accordo con gli altri soci oppure attraverso la cessione della propria quota agli altri soci o a terzi.
Non è consentito procedere autonomamente in mancanza delle condizioni di cui Le ho dato ora conto, a meno che la società non sia stato costituita a tempo indeterminato (in questo caso potrà esercitare il diritto di recesso dando però un preavviso di tre mesi).
Resta inteso che, se la Sua intenzione deriva da contrasti con gli altri soci, questa situazione potrebbe integrare una autonoma ipotesi di recesso per giusta causa, ma sarò opportuno valutare caso per caso se le eventuali condotte degli altri soci che Lei intende criticare integrino o meno i contorni della previsione normativa citata
Ovviamente, al fine di valutare adeguatamente la situazione nel suo complesso, rimango a Sua completa disposizione.
Con viva cordialità,
Avv. Luciano Santone

Avv. Roberto Zanchetta

Avv. Roberto Zanchetta

Avvocato
Piazza Garibaldi - Treviso (Ponte di Piave)

Egregio Sig. Gondoli, ho letto la Sua richiesta.
Nel Suo caso di specie, la legge disciplina la figura del cosiddetto recesso del socio (recesso legale):ciò avviene qualora la società di persone sia stata costituita a tempo indeterminato. Vi sono, inoltre, altre ipotesi di esercizio del diritto di recesso qualora sussista una giusta causa ovvero sia previsto nel contratto sociale: in quest'ultimo caso ovviamente vi sarebbe la necessità di visionare il contratto.
Nella pratica, normalmente si procede predisponendo una lettera di recesso secondo le norme dettate dal codice civile. Aggiungo che (poichè lavoro assieme ad un commercialista) egli potrebbe affiancarmi per tutti i sucessivi adempimentoi collegati alla modifica della compagine sociale a seguito della predetta situazione.Per l'eventuale preventivo possiamo risentirci anche telefonicamente alXXX/ [rimosso] .
La saluto distintamente.

studio abc

studio abc

Agenzia_pratiche
Via Quadronno - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Buonasera,
per poterLe fornire una risposta avrei bisogno di leggere l'atto costitutivo e lo statuto della società.
In linea generale, comunque, occorre premettere che il recesso è possibile solo se la società è stata contratta con durata a tempo indeterminato o, in alternativa, se sussiste una "giusta causa", ossia un fatto o una situazione talmente grave da ledere irreversibilmente la fiducia tra i soci, da valutare in base al caso concreto.
Se sussiste uno dei suddetti requisiti, il recesso, ai sensi dell'art. XXXX cod. civ. , deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (salvo atto costiitutivo o statuto non prevedano un termine più lungo).
Le ricordo, comunque, che il socio receduto da una s.n.c. continua a rispondere illimitatamente per quelle obbligazioni che sono state contratte dalla società anteriormente al recesso. Anche per questa ragione, è importante che il recesso venga comunicato agli altri soci con una raccomandata a/r, in modo abbia data certa e faccia prova della ricezione da parte dei destinatari. Nella raccomandata dovrà inoltre chiedere la liquidazione della sua quota. Nella valutazione di tale aspetto potrà fare riferimento al soggetto che seguiva la contabilità dell'azienda, al fine di avere una quantificazione di riferimento.
Per qualsiasi chiarimento potrà contattarmi al n. X [rimosso] XX.
Un cordiale saluto.

Roberta Di Biase

Roberta Di Biase

Praticante_avvocato
Via Papa Pio XII - Salerno (Eboli)

A seconda della durata della snc vi sono diverse soluzioni

Stefano Turra

Stefano Turra

Avvocato
Via Moretto - Brescia (Brescia)

Buon giorno Sig. G. Gondoli, sono l'Avv. stabilito Stefano Turra.
In riferimento alla Sua richiesta le illustro le seguenti indicazioni di ordine organizzativo procedurale.
Innanzitutto la società è una s.n.c. e pertanto secondo quanto previsto dall'art Art. XXXX
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso del socio può essere determinato da una giusta causa, qualora costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta. Non è sufficiente a determinare una giusta causa di recesso né il disaccordo su qualsiasi pretesa, anche se fondata, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso ma deve sussistere una condotta illegittima dell'altro (o degli altri) socio (o soci) tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la così detta affectio societatis È ritenuta causa di recesso per giusta causa, per giurisprudenza consolidata, l'inadempimento da parte degli altri soci delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale.

In caso di recesso, risponderà comunque dei debiti societari, ai sensi dell'articolo XXXX, I comma e cioè nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
In ogni caso dovendo considerare anche l' attività di "avviamento" da lei prestata che riveste una possibile quantificazione monetaria si potrebbe concordare con i fratelli una liberatoria che la esenti da qualsiasi debito contratto dalla società durante l'attività da Lei prestata.

Tale accordo andrebbe riportato nell'atto con il quale si definisce la sua uscita dalla società e avrebbe valore anche verso terzi creditori.

Consideri che i creditori dovrebbero in ogni caso procedere dapprima contro la società e in seguito contro i singoli soci che a loro volta potrebbero poi rivalersi sugli altri.

Rimango a sua disposizione mi scriva pure

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