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Richiesta di preventivo da - per Infortunistica sul Lavoro da Portogruaro (Venezia), Veneto

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Buonasera,
sono un lavoratore interinale Adecco impiegato all'interno di un industria multinazionale dove ho subito un infortunio sul lavoro.

La dinamica é la seguente:
Quasi al termine dell'ora stabilità per la pausa pranzo (ore XX.XX), attraversavo a piedi il reparto produttivo per fare rientro nell'ufficio di mia appartenenza (R&D), ero dotato di scarpe antinfortunistiche e camice (ovvero tutto ciò che ci era richiesto indossare per transitare in quell'area) ed in compagnia di circa X colleghi con cui formavamo una fila indiana che camminava correttamente all'interno di un corridoio di circa XX cm. (demarcato sul pavimento da X linee di una specifica segnaletica orizzontale) adibito al transito pedonale.
Ero l'ultimo della coda quando ad un tratto il collega prima di me si sposta improvvisamente ed io, seppur distratto dal suo brusco movimento, non faccio in tempo a rivolgergli spiegazione quando inciampo in un cassonetto, alto circa XXcm. (mis.XXxXXcm.), posto proprio all'interno del corridoio (presumibilmente sistemato lì per raccogliere l'acqua piovana cadente dal tetto o forse solo incuriamente abbandonato), mi é impossibile mantenere l'equilibrio, cado in avanti e l'unico gesto che mi viene distinto e allungare le braccia in avanti per cercare di attutire la caduta ma il braccio sx, completamente esteso, viene intercettato nella fase di caduta da un secondo cassonetto posto anteriormente al primo e sempre all'interno del corridoio, sul quale, trovandomi oramai quasi in posizione orizzontale all'altezza del pavimento, mi porta in iperflessione l'articolazione della spalla sx, provocandomi la frattura netta dell'omero.

Il sinistro é avvenuto X mesi fà, vorrei capire quali sono i termini di prescrizione per instaurare una causa risarcitoria e se quest'ultima é legata ad una mia querela di parte o e possibile svincolarla dal termine dei XXgg. a mia unica disposizione o se la legge prevede altri termini, ma soprattutto a che entità possono ammontare i danni materiali, biologici ed esistenziali per un infortunio del genere, al fine di valutare se vale la pena di mettere a rischio un eventuale rinnovo di contratto.

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Studio abcd

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Egregio Signore,
nel caso di specie (infortunio sul lavoro) il termine di prescrizione civilistico è quinquennale, decorrente dal fatto, termine che risulta interrotto non solo con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione prima della scadenza del quinquennio. Infatti, "il secondo comma dell'art. XXX c.p.c. dispone che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza" (così Corte di Cassazione, con sentenza n. XXXXX dell'X luglio XXXX).
Nel caso da lei esposto, ritengo ragionevolmente fondato considerare che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni poste dall'art. XX D.Lgs. XXX/XX in materia di collocazione e segnalazione delle vie di circolazione dei pedoni, non potendosi considerare imprevedibile ed abnorme la sua condotta.
La condotta descritta è anche penalmente rilevante sotto il profilo del reato di lesioni colpose di cui all'art. XXX c.p. L’art. XXX c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € XXX. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € XXX a € XXX; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € XXX a € X.XXX. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da EURO XXX a euro X.XXX e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”. Il terzo comma è stato rivisitato dalla L. XXX/XXXX che ha previsto un inasprimento della pena se le lesioni sono la conseguenza di violazioni di norme del Codice della Strada o quelle relative alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In base al disposto del quinto comma della norma “il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e seconda capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Per una compiuta valutazione della posizione in termini di consulenza mi necessitano ulteriori elementi di valutazione.
All'uopo, potrà contattare lo Studio al n. X [rimosso] X per fissare un appuntamento, nel corso del quale potrò esporle il mio parere e illustrare le possibili soluzioni, anche con riferimento agli aspetti economici.
Con i miglior saluti.
avv. Gianluca Liut

Mario Rox

Mario Rox

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

È infortunio sul lavoro se… L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
Il lavoratore deve dare notizia dell’infortunio al datore di lavoro. In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Dopo essere stato informato dell’incidente, il datore ha due giorni di tempo per presentare all’Inail la denuncia di infortunio. L’obbligo di denuncia non c’è se, in base al certificato medico e alla relativa prognosi, l’infortunato viene dichiarato guaribile in tre giorni oltre a quello dell’evento. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Istituto il certificato medico.
Cordiali Saluti
Avv. Adolfo Santaniello

Monica Mariantoni

Monica Mariantoni

Avvocato
Piazza I Maggio - Rieti (Rieti)

Buonasera,
Lei dice che sono trascorsi X mesi dal sinistro, sino ad ora non è stata fatta neanche denuncia all'INAIL?
Questo perchè il sinistro verrebbe pagato dall'INAIL e nei confronti del datore di lavoro lei potrebbe agire solo per l'eventuale danno differenziale.
I termini prescrizionali della causa sono di XX anni e quindi possono essere svincolati da una eventuale querela per lesioni che soggiace al termine dei XX giorni. Nel caso di specie, a meno che il datore di lavoro non voglia essere collaborativo, non ritengo sia necessario sporgere tale querela ma agire eventualmente solo dinanzi al giudice del lavoro per il danno differenziale di cui sopra.
Stante quanto sopra poichè, in base alla Sua volontà (ed anche in base alla valutazione INAIL) il sinistro potrebbe rimanere in tale ambito senza coinvolgere il Tribunale, ritengo che il Suo datore di lavoro non dovrebbe farle problemi anche se nella pratica, purtroppo, spesso accade che i datori di lavoro siano reticenti e poco collaborativi in tali circostanze.
Però su questo non mi ha dato elementi.
Per cui riepilogando: Lei è nel diritto di avere un indennizzo INAIL ed è ancora nel diritto di fare causa al Suo datore di lavoro per l'intero danno in caso di ostruzionismo oppure del differenziale in caso di collaborazione.
Per quanto riguarda l'entità dei risarcimenti, purtroppo sarebbe necessaria una perizia medica che accerti il grado di invalidità che le è residuato a causa dell'infortunio (Lei non mi dice se il periodo di malattia è terminato e se ha difficoltà nell'escursione articolare).
In ogni caso consideri che in caso di esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare, volendo tenerci proprio al minimo, si possono riconoscere X o X punti corrispondenti a circa X.XXX,XX euro.

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