Sono una cittadina italiana di origine marocchina sposata con un ragazzo marocchino da circa X …
Richiesta di preventivo da Sana per Separazione e Divorzio da Concordia Sulla Secchia (Modena), Emilia-Romagna
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Avv. Anna Maria Camboa
Avvocato Via Pelusia - Provincia di Modena (Modena)Son disponibile se si è sposata in Italia e lo facciamo qui se consensuale posso farle in tutto XXX euro Mi Tel al [rimosso] avv Camboa
Signorini Mariarosa
Avvocato Via Saragozza - Bologna (Bologna)Buon pomeriggio! Ormai anche in Italia è divenuto tutto più breve..è necessario però sapere se il matrimonio è stato trascritto in Italia o meno ed altre informazioni di carattere personale. Se ritiene può telefonarmi al [rimosso] .Cordiali saluti.Avv. Mariarosa Signorini
Stefano Vincenzi
Avvocato Viale Felice Cavallotti - Modena (Sassuolo)
La materia in questione è
piuttosto, complessa e risulta davvero difficile condensare in poche righe le
numerose disposizioni che la regolano, dall'individuazione del Giudice
competente all'individuazione della legge applicabile. Inoltre, non è stato esplicitato se si tratti di divorzio contenzioso o possibilmente concordato. In massima sintesi
valgono le seguenti regole. Nei procedimenti di divorzio tra
coppie internazionali si deve prima individuare il giudice competente, secondo
i criteri dettati dall'art. X del Regolamento UE n. XXXX/XXXX, e poi la legge
da applicare al caso, secondo i criteri dettati indicati nel Regolamento Ue n.
XXXX/XXXX. Dato che nel procedimento di divorzio
sussiste spesso l'esigenza di assumere anche provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e
al mantenimento dei figli e del coniuge, per detti provvedimenti accessori
occorre fare riferimento, per determinare il giudice competente e la legge applicabile,
ai criteri indicati nei Regolamenti che trattano specificamente tali materie.
L'articolo X del Regolamento n.
XXXX/XXXX attribuisce ai coniugi la facoltà di designare di comune accordo la
legge applicabile al divorzio, purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) quella dello Stato della
residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b) quella dello Stato dell'ultima
residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della
conclusione dell'accordo; c) quella dello Stato di cui uno
dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; d) quella del foro, e cioè la
legge del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria scelta dalle parti.
L'articolo X del regolamento
detta poi le regole per l'individuazione della legge quando le parti non
abbiano effettuato alcuna scelta.
Per l'articolo XX del
regolamento, l'applicazione di una norma della legge designata in forza del regolamento stesso può essere esclusa solo quando tale applicazione
risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del luogo in cui ha
sede l'autorità giudiziaria adita.
Per il compenso in un procedimento di divorzio internazionale, se non vi siano particolari complessità, legate ad esempio alla regolamentazione dei rapporti con i figli e alle obbligazioni verso i medesimi od alla regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi, si può ipotizzare una cifra minima fra i X.XXX e i X.XXX euro, oltre Cassa Forense X% e IVA XX%, se concordata fra clienti e professionista (tenuto conto che in base ai parametri professionali il minimo è intorno a € X.XXX,XX).Avv. Stefano Vincenzi
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