Vivo in condominio ho una tettoia è in regola con DIA e collaudo …
Richiesta di preventivo da Maurizio per Edilizia, Urbanistica da Pontenuovo (Latina), Lazio
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difesa penale
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Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli - Avv. A. Mollo
Avvocato Via Carlo Mirabello - Roma (Roma)La contatteremo a breve. Cordiali saluti.
Avv. Alessandra Mineo
Avvocato Via Savoia - Roma (Roma)
Egregio,in
merito alle tettoie occorre considerare che l’art. X, comma X, lett. e.X), del
d.P.R. n. XXX/XXXX, include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di
costruire, “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al XX% del volume
dell'edificio principale”.
Se
ne desume a contrario che le pertinenze (tettoie) che comportino un
volume fino al XX% del volume dell’edificio principale o che non siano
qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, possono essere
eseguite con s.c.i.a.
Diversamente,
la chiusura di una preesistente
tettoia deve configurarsi, invero, non già come intervento manutentivo, che
presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di
specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma
di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. X del D.P.R. n. XXX
del XXXX, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La giurisprudenza ritiene, infatti, che tale
intervento comporti un incremento volumetrico e, quindi, un ampliamento del
fabbricato a cui accede. Ciò stante il titolo che necessiterebbe a rigore
sarebbe un permesso ci costruire.
Tuttavia, nel caso di specie, lei segnala di aver
chiuso la tettoia con pannelli amovibili e, pertanto, bisognerebbe in concreto
valutare sia i materiali utilizzati, quale
sia l’uso che lei fa di tale struttura e se - in
effetti – lei provvede solo occasionalmente a dotare tale struttura di pannelli
o se, invece, sono stabili. Tali
elementi giocano un ruolo fondamentale per la qualificazione dell’opera.
Le segnalo, peraltro, che gli abusi edilizi sono
perseguibili non solo penalmente (con l’obbligatorietà per i vigili di
segnalare l’abuso alla procura) ma anche sul piano amministrativo. A breve,
pertanto, le verrà notificato una comunicazione d’avvio del procedimento
amministrativo e ritengo sia il caso di correre ai ripari.
Possiamo - se vuole - fissare un appuntamento per una
consulenza più approfondita visionando
tutta la documentazione afferente al caso (anche se ho notato che non è di
Roma).
Cordiali saluti.
Avv. Alessandra Mineo
Studio Legale Jusdem
Avvocato Via Sardegna - Città Metropolitana di Roma (Roma)MaurizioLa contatteremo quanto prima.Avv. Marcello Padovaniwww.jusdem.itvia Sardegna n. XXXXXXX – RomaEmail [rimosso] Tel./Fax XX [rimosso] XMob. [rimosso] XXX
Sara Mascitti
Avvocato VIA MASCITTI N. 5 - Latina (Latina)Maurizio,innanzitutto bisogna vedere i documenti: Dia, verbale di sopralluogo ecc. li ha?In secondo luogo occorre verificare che le opere corrispondano alla dia.Può contattarmi tramite il mio sito internet se vuole.
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