Voglio sapere quanto costa adottare i miei unici nipoti (di XX e di XX anni …

Richiesta di preventivo da Paolo per Diritto di Famiglia da Siena, Toscana

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Siena, Toscana
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Da parte di Paolo [nascosto]
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Voglio sapere quanto costa adottare i miei unici nipoti (di XX e di XX anni ) , che non hanno più i genitori ,senza l'aggiunta del mio cognome.
Risiedo a sinalunga (si) e ho XX anni e data la mia età se occorre molto tempo per completare la pratica. grazie

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Simona Saltarelli

Simona Saltarelli

Avvocato
Via Federico Montevecchi - Provincia di Rimini (Santarcangelo di Romagna)

a Lei! La ringrazio per il Suo contatto. La procedura che Lei dovrebbe intraprendere è quella regolata dagli art. XXX cc. che permette a persone singole o coniugi che abbiano compiuto i XX anni di età ed abbiano almeno XX anni in più dell'adottando. Il figlio adottivo è equiparato ai figli legittimi, anche ai fini della successione ( e credo che sia questo che interessa a Lei), ed aggiunge al Suo cognome quello del genitore adottante. Conserva pero il vincolo con la famiglia di origine con tutti i conseguenti diritti e doveri. La procedura è di per se semplice. Il ricorso va presentato dinnanzi al Tribunale nel circondario in cui l'adottante ha la residenza ( e quindi nel suo caso dinnanzi al Tribunale di Siena). Il consenso dell'adottante e dell'adottato deve essere manifestato al Presidente del Tribunale competente con apposita dichiarazione. Il Tribunale verifica solo se tutte le condizioni di legge sono state rispettate e se l'adozione conviene all'adottato. Alla fine di questo iter il Tribunale decide con sentenza. Per quanto riguarda i tempi variano da Tribunale a Tribunale ma credo che nel giro di X/X mesi iter procedimentale si possa concludere. Sono necessari alcuni documenti che sono: X) copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando da richiedere al comune di nasciat; X) estratto dell'atto di nascita dell'adottante; X) certificato di matrimonio se coniugato e o di stato libero( se non sposato); X) certificato di morte dell'adottando; X) certificato di stato di famiglia dell'adottante in bollo e X) certificato di residenza adottante e adottando in bollo. Per adottante si intende Lei. Per adottando si intendono i suoi nipoti quindi essendo in due i certificati indicati vanno richiesti per i singoli nipoti.Costi vivi da sostenere sono €. XX,XX per contributo unificato ed €. XX,XX necessari per iscrizione a ruolo. E €. XXX,XX per pagamento tassa di registrazione della sentenza.Ora per quanto riguarda il costo della procedura varia ma si aggira intorno ad €. XXXX,XX più o meno.Se ha bisogno di altre informazioni sono a Sua completa disposizione e mi può contattare liberamente. Qui trova tutti i miei riferimenti. Pur tuttavia mi pare corretto che Le dica che il mio studio è a Santarcangelo di Romagna ( Rimini) e che forse dovrebbe trovare un Collega su Siena. Ma se vorrà avvalersi del mio patrocinio sarò ben lieta di aiutarla. Le auguro una buona giornata.Cordiali saluti.Avv. Simona Saltarelli

Gold
Avv. Laura Melis

Avv. Laura Melis

Avvocato
Via Giovanni Pascoli - Provincia di Lucca (Lucca)

Sig. Congedo,sono l'Avv. Laura Melis da Lucca e sono disponibile a rappresentarLa nella procedura di adozione dei suoi nipoti.Per quanto riguarda i costi, come spese vive ministeriali: € XX,XX per contributo unificato ed € XX,XX per marca da bollo; il mio compenso per una procedura di adozione è di € X.XXX,XX oltre CPA ed escluse le spese di trasferta.Per quanto riguarda i tempi, si tratta di X-XX mesi complessivamente, in media, ovviamente più è rapido l'avvocato a condurre la procedura più si velocizza l'esito.Per ogni chiarimento mi telefoni al [rimosso] oppure risponda a questa mail.In attesa di riscontro, porgo distinti saluti,Avv. Laura Melis

Avvocato Giuseppe Lelio Adamo

Avvocato Giuseppe Lelio Adamo

Avvocato
Piazza Mazzini Giuseppe - Provincia di Lecce (Lecce)

Paolo C in merito alla Sua richiesa Le posso anticipare che è possibile quanto da Lei richiesto, nei limiti di quanto in seguito leggerà.Il nostro ordinamento giuridico disciplina l’adozione dei maggiorenni, ed è permessa a chi abbia compiuto XX anni e non abbia figli minori o abbia figli maggiorenni che vi acconsentano. Richiede, inoltre, il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché dell’eventuale coniuge di quest’ultimo.Adottante può essere una coppia di coniugi, ma anche una persona sola, ed è consentita l’adozione da parte di uno solo dei coniugi purchè l’altro dia il suo consenso, se non è separato legalmente.Normalmente, in presenza delle condizioni richieste dalla legge l’adozione viene dichiarata dal Tribunale con decreto, che viene annotato a margine dell’atto di nascita dell’adottato e produce i seguenti effetti:l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio;l’adottato succede all’adottante allo stesso modo di un figlio legittimo, mentre l’adottante non ha diritti di successione nei confronti dell’adottato;tra adottante ed adottato sorge un reciproco obbligo alimentare;l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine, compresi i diritti successori;l’adottato non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottante, salvo alcuni impedimenti matrimoniali, e l’adottante non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottato;l’adozione può essere revocata per indegnità dell’adottato o dell’adottante.Secondo l’originaria formulazione della disposizione dell’art.XXX cod.civ la persona maggiorenne, alla quale fosse stato attribuito il cognome dall’ufficiale di stato civile perché non riconosciuta dai propri genitori naturali, nel caso di adozione assumeva come unico cognome quello dell’adottante, mentre negli altri casi conservava il proprio cognome originario anteponendovi il cognome dell’adottante.La Corte Costituzionale, con sentenza dell’XX maggio XXXX n.XXX, ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione (ultimi due commi dell’art.XXX c.c.)per contrasto con l’art. X della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili della persona e, quindi, anche il diritto all’identità personale. Nel caso dell’adozione di un maggiorenne, difatti, essendo questi una persona ormai adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, seppure imposto dall’ufficiale di stato civile, è un segno distintivo che fa parte integrante dell’identità personale, sicchè la sua eliminazione comporta una lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. X della Costituzione.In particolare,la Corte Costituzionale ha osservato che non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, per cui precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi"; inoltre che la norma in esame appare irrazionale alla luce della riforma dell’adozione attuata con la legge n. XXX del XXXX, con la quale si è posta una netta distinzione fra l’adozione di minori, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se scopo della prima è quello di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo - il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome dell’adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. XX della legge n. XXX del XXXX), salvo la c.d. adozione in casi particolari - mentre assolutamente diversa è la finalità della seconda, poiché tale adozione (art. XXX cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che l’adottato conserva tutti i propri precedenti rapporti, in particolare quelli con la famiglia di origine. Da ciò l’illegittimità costituzionale dell’art.XXX cod. civ. nella parte in cui non prevede che l’adottato maggiorenne, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, possa conservare il cognome originariamente assegnatogli, aggiungendolo al cognome dell’adottante.La tempistica varia da Tribunale a Tribunale, ad ogni buon conto ritengo che un anno o massimo un anno e mezzo siano più che sufficienti. Ovviamente, data la sua ragguardevole età faremo di tutto al fine di consentire il risultato in una tempistica consona.Il costo varia dai X.XXX,XX ai X.XXX,XX Euro oltre spese e tasse.In attesa di un Suo riscontro, Le invio distinti saluti.Avv. Giuseppe Lelio Adamo ____________________________AVV. GIUSEPPE LELIO ADAMOStudio Legale P.zza G. Mazzini XXXXXXX LECCE [rimosso] Tel/Fax XXXX.XX.XX.XXCell. [rimosso] XXX 

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Studio Legale Avv. Daniela Spitoni

Studio Legale Avv. Daniela Spitoni

Avvocato
Via Case Ilva, 18, San Giovanni Valdarno, AR, Italia - AR (San Giovanni Valdarno)

Gent.mo sig. Paolo Congedo, il compenso richiesto dal mio studio per una pratica di adozione di persone maggiorenni è pari ad € XXX per ciascun adottato, a cui devono essere aggiunti i costi della procedura in Tribunale pari ad € XX a titolo di contributo unificato per ciascuna adozione ed € XX per marche da bollo, per ciascuna adozione, oltre € XXX per la registrazione di ciascun procedimento di adozione. Per quanto riguarda i tempi, è difficile fare una stima, in quanto molto dipende dal singolo tribunale, in ogni caso non meno di X-XX mesi. Peraltro, mi permetto di segnalarle che, visto che non intende trasferire il suo cognome ai nipoti, se il percorso dell'adozione è stato scelto solo per fini ereditari, potrebbe essere più opportuno, o comunque, più veloce, risolvere la problematica tramite idoneo testamento, anche olografo (ovvero senza necessità dell'intervento del notaio). Resto a disposizione ed invio i miei più cordiali saluti

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