Buonasera vorrei fare un ricorso al inps per ottenere la legge XXX artX commaX.a …

Richiesta di preventivo da Ergys per Processo Civile da Brescia, Lombardia

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Brescia, Lombardia
Richiesta inviata il
Da parte di Ergys [nascosto]
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Buonasera vorrei fare un ricorso al inps per ottenere la legge XXX artX commaX.a me hanno riconosciuto artX commaX

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Carlo Bettinelli

Carlo Bettinelli

Avvocato
Via Antonio Gramsci - Brescia (Brescia)

Il ricorso che deve instaurare presso il giudice del lavoro si chiama accertamento tecnico preventivo, da effettuarsi entro X mesi dal verbale dell'inps che ha respinto la domanda.Il costo per la parte legale e' pari ad euro XXXX, tutto compreso.Se vuole una consulenza presso il mio studio sono a disposizione, il costo per l'appuntamento e' pari ad euro XXX.La ringrazio e la saluto cordialmente.Avv. Carlo BettinelliVia Gramsci XX, BresciaCell. [rimosso] Tel. X [rimosso] XX

Avvocato Rossana Delbarba

Avvocato Rossana Delbarba

Consulente_legale
Brescia - Provincia di Brescia (Brescia)

Ergys,innanzitutto mi presento: sono l'Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba del Foro di Brescia e mi occupo in prevalenza di diritto civile.Detto ciò, sarei lieta di poterLe fornire un consulto legale sull'opportunità di procedere con il ricorso ai sensi della Legge n. XXX art. X comma X, previa attenta disamina di tutta la documentazione medica. All'uopo, potremmo fissare un appuntamento conoscitivo/informativo presso il mio studio in Brescia. Vorrà, quindi, cortesemente comunicarmi giorni e orari di Sua disponibilità.Segnalo che il compenso che richiedo per lo studio della documentazione e il consulto è di € XX che verrà detratto dalle spese legali per eventuale successivo conferimento di incarico.Nell'attesa di Sue, invio distinti saluti.Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Antonio Fascia

Antonio Fascia

Avvocato
Via Fratelli Folonari - Provincia di Brescia (Brescia)

mi può contattare al numero [rimosso] (o lasci sms la richiamo io ).cordiali saluti.

Studio Legale Iarussi

Studio Legale Iarussi

Avvocato
Via Firenze - Provincia di Mantova (Asola)

Gent.mo,lo studio è disponibile ad assisterLa. Mi dia i dettagli della vicenda scrivendo all'indirizzo [rimosso] .I miei più cordiali salutiAvv. Daniele Iarussi

Michele Zantedeschi

Michele Zantedeschi

Avvocato
Via Trento - Provincia di Verona (Pescantina)

Egregio
signor Ergys,

per
rispondere nel modo più preciso ed esaustivo possibile inizierò questo parere
legale con l’enunciazione della norma, per poi passare all’orientamento
giurisprudenziale, e quindi concludere con il mio parere pro veritate.

In primis sono qui di seguito a riportare i due commi della
legge da Lei citati:

“L. XX/XX/XXXX, n. XXX

Art. X  (Soggetti aventi diritto)

E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.… omissis …;Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici. …”





L’articolo X comma X della legge XXX sottolinea
che, nel momento in cui, la minorazione fisica, o le minorazioni fisiche,
richiedano interventi assistenziali permanenti (poiché viene a
mancare l’autonomia individuale correlata all’età) la già comprovata
situazione di handicap assume la cosiddetta connotazione di “gravità”.

In tema di accertamento della gravità della
situazione di minorazione, la Cassazione ha espresso che: “la sussistenza dell'handicap
deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni
mediche di cui all'art. X,
legge n. XXX
del XXXX, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante
documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità
della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette
commissioni. (Rigetta, App. Genova, XX/XX/XXXX)” [Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, XX/XX/XXXX, n. XXXXX (rv. XXXXXX)].

In merito alle modalità di contestazione la legge XX luglio
XXXX, n. XXX (conversione del D.L.XX/XXXX), prevede all’articolo XX per i
ricorsi giudiziali in materia assistenziale (invalidità civile e legge XXX/XX)
l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo (art. XXX bis c.p.c.).

L’INPS
ha recepito le novità procedurali con la Circolare N° XXX del XX-XX-XXXX, che
emana disposizioni organizzative ed operative finalizzate a consentire
all’Istituto Assicuratore di affrontare puntualmente il contenzioso
previdenziale ed assistenziale, con l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico
preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno
delle pretese che i ricorrenti intendono far valere in giudizio. Infatti
l’espletamento di tale accertamento (mediante CTU) diventa condizione di
procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in
giudizio dei diritti in materia di invalidità.

In
particolare, le procedure INPS prevedono una fase precedente all’accertamento
tecnico, in cui il dirigente medico INPS di Sede, ricevuta notizia del ricorso,
dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in
giudizio l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma
d’ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell’accertamento medico legale
impugnato, attivando la procedura di autotutela.

Laddove
invece tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario
l’esperimento dell’accertamento tecnico obbligatorio preventivo, l’INPS si
costituisce in giudizio, designando nel contempo il medico INPS incaricato
della partecipazione alle operazioni peritali.

Una
volta espletata la CTU, le due parti (INPS e ricorrente) hanno un termine di XX
giorni per eventualmente contestarne le conclusioni, e quindi depositare il
ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione.

In
assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla
rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. XXX c.p.c con decreto
pronunciato fuori udienza entro XX giorni dalla scadenza del termine previsto
per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso, omologa
l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del CTU e provvede sulle spese.

Il
decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato al ricorrente ed
all’INPS che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e
subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o
della provvidenza, deve provvedere al pagamento della stessa entro XXX giorni
dalla notifica.

Tutto
ciò premesso, sono a consigliarLe di avviare l’ATP (Accertamento Tecnico
Preventivo) (art. XXX c.p.c.), previa acquisizione di una perizia medico-legale
che evidenzi l’errore di valutazione effettuato dall’INPS. All’uopo è opportuno
individuare medico-legale esperto della materia che sia disponibile a sostenere
la propria perizia anche in sede giudiziale sia di accertamento preventivo sia
nel merito.

Tale
perizia si renderà indispensabile sia per la redazione dell’ATP, e quindi per
porre il quesito al giudice ed al CTU nel modo più coerente e confacente al
caso de quo, ma anche per evidenziare l’erronea valutazione effettuata
dall’INPS, così da indurre l’ente a rivedere la propria posizione, anche in
autotutela evitando così i costi e le lungaggini del procedimento giudiziario
sopra descritto.

All’uopo
sono a manifestarLe la mia disponibilità ad assisterLa nella fase di ATP al
costo di € XXX,XX (fase di studio della controversia); € XXX,XX (fase
introduttiva del giudizio); € XXX,XX (fase istruttoria); [tariffe medie
applicate in base al D.M. XX/XXXX, ridotte del XX%], oltre accessori di legge,
contributo unificato e spese di trasferta.

Sono
a ribadirLe che nel caso in cui l’INPS, una volta letto il ricorso per ATP,
dovesse convincersi del Suo diritto a che Le venga applicato il comma X dell’art.
X L. XXX/XX, e quindi rivedere il proprio precedente giudizio in autotutela, l’ulteriore
spesa di € XXX,XX per la fase istruttoria non sarà dovuta.

Resto
a Sua disposizione per ogni e qualsivoglia ulteriore chiarimento si dovesse
rendere necessario al buon fine della pratica, e colgo l’occasione per
salutarLa distintamente.

 

Verona,
lì XX giugno XXXX                                                     Avv.
Michele Zantedeschi

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