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Richiesta di preventivo da Landi per Diritto di Famiglia da Salerno, Campania

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Salerno, Campania
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Da parte di Landi [nascosto]
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Vorrei poter sapere come gestire al meglio una successione destinata a mio figlio che è minorenne è erede in rappresentanza di suo padre che è deceduto.i beni sono in comproprieta con gli zii ci sono X appartamenti dei garage e terreni .fino a quattro anni fa io ho vissuto li poi per svariati motivi ho lasciato l'appartamento ma ho lasciato tutti i mobili all'interno ed ho chiuso l'appartamento.circa un anno fa come di mia abitudine andavo a pulire l'appartamento ma quando sono arrivata li non mi è stato possibile entrare perché avevano messo un lucchetto al cancello senza avvisarmi ,ho chiesto le chiavi ma non mi sono state date. come posso risolvere ? chiedo un vostro consiglio e un preventivo per le spese da affrontare .grazie

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Nora,
innanzitutto Le consiglierei di sporgere querela per violazione di domicilio in caso avesse trovato aperto l'appartamento dove dimorava.
Successivamente, se fossi in Lei, convocherei i Suoi cognati e proporre loro una divisione consensuale dei beni in comunione; nella negativa, darei corso al giudizio di divisione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
I costi, è evidente, dipendono dalle due opzioni che Le ho testè riferito.
In ogni caso le spese della difesa, nel giudizio di divisione, sono a carico della massa, cioè a carico di tutti i condividenti in solido.
L'occasione mi è assai gradita per porgerLe distinti saluti.
avv. Giuseppe Ciaccio

Michela Parzani

Michela Parzani

Avvocato
Via Carmagnola - Brescia (Chiari)

Gent.ma sig.ra Landi,
purtroppo sono un po' distante dalla Sua residenza, tuttavia, per poterLe dare una consulenza precisa, qualora lo desideri, avrei bisogno di avere qualche informazione in più.
Sicuramente, Lei deve tutelare il figlio!
Se desidera può contattarmi al mio indirizzo mail [rimosso]
Cordialmente.
avv. Parzani

Avvocato Angelo Cocozza

Avvocato Angelo Cocozza

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Caserta (Santa Maria Capua Vetere)

Egr. Signora,
Preliminarmente occorrerebbe precisare se é trascorso meno di un anno dallo spoglio affinché si Valuti l'opportunità di un'azione di reintegra nel possesso dell'immobile dove é stato apposto il lucchetto.. Lei ha il diritto/dovere di agire a tutela dei diritti ereditari di suo figlio minore quale genitrice esercente la patria potestá, mediante un'azione ereditaria da avviarsi nel c/o il tribunale competente del luogo dove é stata aperta la successione. Le spese da affrontare variano in ragione dei valori del l'asse ereditario. Potrá dunque telefonarmi per una disamina gratuita e piú approfondita del suo caso al mio studio : X [rimosso] XXX .
Cordiali saluti.
Avv. Angelo Cocozza

avv.Adriano Cagliani

avv.Adriano Cagliani

Avvocato
Via Paolo Veronese - Milano (Milano)

Nora,
data la complessità della fattispecie, soprattutto per il numero di beni e di coeredi coinvolti, LE chiedo cortesemente di contattarmi telefonicamente in Studio, senza alcun impegno.
Cordialità.

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Buonasera,
a un primo sguardo ritengo che la questione da lei esposta sia più complessa di una semplice successione, ma riguardi lo scioglimento della comunione ereditaria.Se ho capito bene la sua problematica è capire come tornare ad avere il possesso di un immobile che fino ad un anno fa era utilizzato da lei e suo figlio.
Anzitutto, vi è da sottolineare la permanenza della comunione su un bene può essere gestita con difficoltà: infatti ogni decisione va presa collettivamente con gli altri comproprietari e l’uso individuale della cosa comune va ovviamente concordato con gli altri comunisti. Pertanto la comunione può essere sempre sciolta e divisa con un accordo (cioè un contratto) tra i titolari del bene stesso. Non vi è, infatti, alcun obbligo di rimanere in comunione. Quindi qualsiasi comproprietario, qualunque sia la sua quota di appartenenza alla comunione, può, in ogni momento, domandare lo scioglimento della comunione, indipendentemente dalla adesione degli altri comunisti.
Se c'è accordo tra i comunisti si procede alla ripartizione, se non c'è accordo ci si rivolge al Tribunale che disporr lo scioglimento in via giudiziale.
Alla luce di quanto sopra, ritengo che sia necessario che Lei si rivolga ad un legale vicino alla sua residenza anzitutto per una consulenza per capire che strada prendere per non vedere pregiudicati i diritti di suo figlio quale comunista, ovvero partecipante alla comunione.
Spero di essere stata in qualche modo utile.
Cordiali saluti

Stefano Lamberti

Stefano Lamberti

Praticante_avvocato
Via Vittoria Colonna - Napoli (Napoli)

Egr.gia Signora Landi,
in riferimento alla Sua richiesta Le significo quanto segue:
considerato il fatto che Suo figlio risulta erede universale del defunto padre, si dovrebbe procedere ad una divisone giudiziale dei beni del de cuius.
Il primo passaggi oda affrontare è quello relativo all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
E' possibile adire l'autorità Giudiziaria volti a consentire l'immissione in possesso dei suddetti beni facenti parte dell'asse ereditario, ancor più ove ciò possa risultare necessario ai fini della tutela del minore.
In merito ai presumibili costi da sostenere per l'esperimento dell'azione giudiziaria, si rappresenta quanto segue:
X- Costi relativi ad iscrizione a ruolo del giudizio;
In merito questa voce, la quantificazione potrà essere effettuata solo all'esito della quantificazione dell'asse ereditario; alla luce di quanto da Lei descritto è verosimile che occorrerà sostenere il costo pari ad Euro X.XXX dovuto per i giudizi di valore superiore ad Euro XXX,XXX.
X- Competenze professionali: da quantificarsi in Euro X.XXX.
Le Lascio, per qualunque informazione i miei recapiti.
Cell. [rimosso] ;
Studio: XXX.XXXXXXX
Fax: XXX.XXXXXXX

Camilla Arnone

Camilla Arnone

Avvocato
Via Simone Cuccia - Palermo (Palermo)

Gent.le Sig.ra Landi,
Lieta dell'incontro professionale, Le manifesto la volontà di rispondere al suo quesito tramite telefono mobile o fisso ( i relativi recapiti sono indicati nel mio profilo professionale). Potrà contattarmi tranquillamente negli orari e nei giorni, qui di seguito indicati: Lun, Merc e Ven dalle XX,XX alle XX,XX. E' chiaro che via mail tutti i giorni. Di conseguenza, a lettura avvenuta stia certa che le rispondero' in modo completo e dettagliato.
L'occasione è gradita per porgerle cordiali saluti
avv. Camilla Arnone

Angela D'Amato

Angela D'Amato

Avvocato
Strada Provinciale Altimari - Salerno (Casa Rocco D'amato)

Gent.le sig.ra Landi,
nel caso in cui lo spoglio o turbativa (l'installazione del lucchetto) sia avvenuta da meno di un anno è possibile agire giudizialmente con un'azione possessoria ai sensi del combinato disposto degi artt. XXXX c.c. e XXX c.p.c.
Le azioni possessorie, sono giudizi con tempi procedurali, molto più celeri rispetto ai giudizi civili ordinari, dal momento che si compongono di una fase necessaria a cognizione sommaria (art.XXXsexies), che si concludono con la pronuncia dell’ordinanza possessoria di accoglimento o di rigetto, e di una fase a cognizione piena ove ognuna delle parti può fissare la prima udienza di comparizione e trattazione. Il legislatore lascia alle parti la possibilità di chiedere, allo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza possessoria, la fissazione dell'udienza e quindi il proseguo del giudizio nella forma del processo a cognizione piena
L'art. XXXX c.c. prevede che "chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (XXXX), tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. XXX e seguenti)"; mentre l'art. XXX c.p.c. afferma che: "Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo XX.
II. Il giudice provvede ai sensi degli articoli XXX-bis e seguenti, in quanto compatibili
III. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo XXX-terdecies
IV. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo XXX-novies, terzo comma".
I presupposti per l'esercizio di tale azione sono la privazione del possesso (installazione del lucchetto); la violenza o clandestinità (esiste spoglio violento o clandestino quando l'elemento oggettivo rappresentato dalla privazione permanente del possesso altrui sia collegato all'elemento soggettivo insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore); animus spoliandi insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà del possessore.
Vi è altresì la possibilità di richiedere la condanna degli autori dello spoglio al risarcimento del danno patito durante il periodo di provazione del possesso.
Dovrà agire Lei in qualità di tutore legole di Suo figlio minore.
L'importo da pagare per l'iscrizione a ruolo del giudizio è di € XXX,XX (valore della causa indeterminato:XXX,XX diviso la metà) oltre una marca da bollo da X,XX € più le spese di notifica.
Mentre il preventivo per gli onorari è di € XXX,XX.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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