Vorrei procedere con una richiesta forzata di mantenimento dal padre di mia figlia (che da …

Richiesta di preventivo da Maria per Separazione e Divorzio da Pesaro (Pesaro e Urbino), Marche

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Pesaro (Pesaro e Urbino), Marche
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Vorrei procedere con una richiesta forzata di mantenimento dal padre di mia figlia (che da circa X anni non provvede al mantenimento).
so che esiste la possibilità di detrarre direttamente dalla busta paga (lui lavora da luglio XXXX in una ditta, fino a poco tempo fa non lavorava) il mantenimento fissato da un giudice (e noi non siamo mai stati da un giudice).

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Michele Conti

Michele Conti

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi, 18 - Provincia di Forlì-Cesena (Forlì)

Buonasera Sig.ra Cardinale,
La Sua situazione, ahimè, non è così poi poco frequente. Ebbene, la legge prevede una tutela nel caso in cui il coniuge tenuto al mantenimento non versi quanto impostogli dal giudice. Cercherò di essere breve ma allo stesso tempo esaustivo circa le strade da intraprendere a propria tutela.
Per poter promuovere delle azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere dall’altro genitore il contributo al mantenimento dei figli, è necessario innanzitutto avere in mano un titolo ossia, in tal caso, un provvedimento del giudice che quantifichi l’ammontare della somma da versare.
Ciò vale sia per le coppie che si siano separate di fatto che per quelle che si separino con un procedimento davanti al giudice.
Pertanto, in mancanza di questo provvedimento, il primo passo da fare è quello di rivolgersi a un legale per ottenerlo.
Una volta ottenuto il titolo per agire, è consigliabile inviare una diffida al genitore inadempiente (sempre fatta tramite un avvocato), ricordandogli l’importo dovuto e non versato da quest’ultimo nonché rinnovando l’invito a provvedere entro un termine (in genere XX giorni).
In un caso come il suo, ove esistano cioè anche arretrati, nella diffida è anche possibile chiedere al genitore inadempiente non solo il pagamento delle somme non versate, ma anche quello relativo ai mancati aggiornamenti ISTAT dell’assegno.
La richiesta va fatta entro cinque anni (ad es. nell'aprile XXXX si possono richiedere gli arretrati che si riferiscono fino all'aprile XXXX, ma non prima).
Va detto, però, che per azzerare questo periodo di prescrizione e far decorrere nuovamente i cinque anni, è sufficiente una richiesta scritta (fatta con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata). In tal caso si usa dire che la “prescrizione” si interrompe e il termine ricomincia a decorrere da capo.
In seguito, sulla base della risposta ottenuta dal genitore inadempiente, magari anche dalla sua inerzia, si potrà decidere che passi ulteriori compiere.
Qualora emerga che il genitore inadempiente si stia sottraendo volontariamente al proprio obbligo per ragioni di “ripicca”, potrà sporgersi una denuncia penale contro di lui.
Va detto che quella della querela contro l’altro genitore costituisce una delle strade più battute dai genitori che si trovano in questo tipo di situazioni (anche perché non comporta un esborso di denaro), ma non sempre è di utilità per chi intenda solo ottenere il pagamento del mantenimento.
Il prezzo di una querela redatta da un legale può aggirarsi attorno ai XXX € più IVA, C.P.A. ed eventuali diritti di segreteria.
Il reato del quale risponderebbe il genitore inadempiente è, in tale ipotesi, quello di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, di cui all'art. XXX c.p. In esso può incorrere “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge”.
Tuttavia l’unico l’effetto, in caso di condanna, potrà essere la reclusione fino a un anno o una multa e non l’effettivo pagamento del richiesto mantenimento, a meno che il genitore che formula la denuncia non decida anche di costituirsi parte civile. In tal caso egli potrà ottenere il mantenimento e le somme pregresse in sede di esecuzione della sentenza.
Ma ovviamente è mia buona abitudine sostenere che "i soldi si prendono dove ci sono!"
Va tenuto presente, tra l’altro, che questo tipo di denuncia non è ritirabile perché riguarda gli interessi di soggetti minori ai quali la legge riserva una maggior tutela. Ciò significa che anche nel caso in cui l’altro genitore riprenda i pagamenti, continuerebbe il procedimento penale a suo carico. Insomma: è una strada che non consente più ripensamenti.
Inoltre si tratta di procedimenti che hanno una durata piuttosto lunga, non solo per quanto riguarda il loro inizio, ma anche per quanto concerne i tempi della loro conclusione.
Sul piano civile, invece, le strade da poter percorrere sono più di una.
Se dovesse emergere, da parte del genitore obbligato, una concreta impossibilità al pagamento per ragioni oggettive (come la perdita di lavoro o problemi di salute), la strada migliore sarebbe quella di chiedere il contributo dei parenti ascendenti. Che significa questo? Se da un lato la legge prevede che debbano essere, in primo luogo, i genitori a provvedere al mantenimento dei figli, dall’altro, qualora essi non abbiano i mezzi necessari per farlo, saranno tenuti a provvedere “gli altri ascendenti legittimi o naturali (in special modo i nonni), in ordine di prossimità (art. XXX cod.civ.).
Altra strada percorribile, è quella di ricorrere al giudice civile affinché risolva le “controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento” dei figli (art XXX ter cod. proc. civ.).
Il coniuge potrà depositare, a mezzo di un legale, un ricorso a tribunale del luogo di residenza del minore.
In tal caso, il giudice, convocate le parti e constatate da parte del genitore gravi inadempienze o comportamenti che comunque arrechino pregiudizio al minore, potrà modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di XX euro a un massimo di X.XXX euro a favore della Cassa delle ammende”.
In caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice potrà:
- disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e
- ordinare ai terzi (come il datore di lavoro), che una parte delle somme dovute al coniuge obbligato vengano versate direttamente agli aventi diritto.
Se il genitore tenuto al pagamento dovesse risultare formalmente disoccupato e nullatenente, la cosa migliore da fare sarà quella di procurarsi le prove di eventuali attività svolte al nero.
Il genitore che abbia in mano il titolo e che abbia accertato l’esistenza di beni mobili, immobili o di somme di denaro nella titolarità del genitore obbligato, potrà intraprendere la strada dell’esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo.
Essa può consistere nel pignorare i beni mobili del debitore (come ad esempio l’arredamento di casa), gli eventuali immobili o ancora le somme di denaro di cui il egli sia creditore (come ad esempio, lo stipendio o il denaro depositato su un conto bancario).
Nel caso in cui vengano aggrediti beni immobili, tuttavia, le procedure avranno una durata di molti anni.

Nel suo caso, il pignoramento del X/X dello stipendio potrebbe essere la strada più efficace perché costringe a "far scendere in campo" il titolare del padre di sua figlia, obbligando lo stesso a rilasciare dichiarazioni vincolanti anche per lo stesso.
Sicuramente la cifra che si potrà prelevare mensilmente non sarà pari a quanto da lui dovuto ma sarebbe un buon inizio.
Scusandomi per essermi dilungato oltremisura, colgo l'occasione per porgerLe le mie più vive cordialità unitamente ai mie auguri di una buona Pasqua.
MC

Avvocati Giovanni e Maria Cecilia Gerace

Avvocati Giovanni e Maria Cecilia Gerace

Avvocato
Via Aschenez - Reggio di Calabria (Reggio Calabria)

Ra Maria Cardinale,
per rispondere alla Sua domanda, dovrei essere messo al corrente di alcuni elementi della situazione, ed in particolare, se è stata emessa una sentenza di divorzio o di separazione nella quale il giudice statuisce le somme a titolo di mantenimento per la figlia.

In sostanza, la forma di tutela più utilizzata nella pratica è la possibilità di richiedere al giudice l’ordine diretto al terzo (in genere il datore di lavoro), di provvedere direttamente al pagamento dell’assegno dovuto a moglie e figli.

Tale possibilità è stata estesa anche alle separazioni consensuali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. XXX del XX/XX/XXXX, e la stessa Consulta con sentenza n. XXX/XX ha statuito che l’ordine ai terzi può essere imposto oltre che dal Collegio anche dal Giudice Istruttore, e quindi sostanzialmente in corso di causa.

Il magistrato tuttavia prima di emettere un simile provvedimento richiede sempre la dimostrazione del ritardato pagamento, nonostante l’intimazione.

E’ buona norma quindi, al fine di poter richiedere l’ordine di pagamento nei confronti del terzo, prima notificare il titolo esecutivo al debitore con l’atto di precetto: ciò in modo da poter dimostrare in modo inoppugnabile al magistrato la situazione creatasi in danno del coniuge avente diritto.

Dunque il giudice in presenza della dimostrazione dell’inadempimento, ordinerà al datore di lavoro di corrispondere, parte della retribuzione conseguente alla somma dovuta mensilmente all’avente diritto.

In tal senso, a parte il caso classico del datore di lavoro, si possono annoverare, altresì, il conduttore dell’immobile di proprietà del marito, i soggetti tenuti al pagamento di una somma rateale, quali adempimento di un debito e ovviamente gli enti previdenziali e pensionistici.

Se interessata, può contattare il nostro studio legale per concordare tutte le problematiche del caso.

Distinti Saluti
Avv. Giovanni Gerace [rimosso] e-mail: [rimosso]

Mario Rox

Mario Rox

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

Anche quando non costituisce reato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, rileva quale illecito civile, offrendo al coniuge più debole (ed anche ai figli, sulla base dei rilievi di legittimità operati dalla Corte Costituzionale sulla disposizione codicistica) le seguenti tutele specifiche previste dall'art. XXX c.c.:
- Ordine di pagamento diretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex art. XXX, X° comma, c.c possono fare istanza al giudice affinchè egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina e giurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondere all'esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto, ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma intera dovuta dal terzo, ove ciò realizzi l'assetto economico fissato con la separazione o il divorzio;
- Sequestro: A fronte dell'inadempienza, altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, previsto sia dall'art. XXX c.c. che dall'art. X, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. XXX/XXXX). Si tratta di un provvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato anche in via provvisoria e non richiede il periculum in mora;
- Ritiro del passaporto: altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudice tutelare affinchè lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nella pratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivanti dall'applicazione di tale misura, di indurre all'adempimento dell'obbligo.
È da precisare, infine, che, nei casi di separazione e divorzio le condanne al pagamento di somme relative agli obblighi di mantenimento, ancorchè stabilite in via provvisoria, sono caratterizzate dall'immediata esecutorietà, rappresentando conseguentemente titoli esecutivi in virtù dei quali gli aventi diritto possono agire per la riscossione delle somme spettanti, potendo altresì aggredire, in caso di inadempienza, anche i beni dell'obbligato con il pignoramento (mobiliare o immobiliare) per le somme via via maturate.
Cordiali SAluti
Avv. Adolfo Santaniello

Alessandra Solfuri

Alessandra Solfuri

Avvocato
Via Nino Bixio - Pesaro e Urbino (Pesaro)

Si signora ... ha ragione. E' necessario fare l'esecuzione forzata sulla base del titolo da lei posseduto (separazione o divorzio). Dovrà pertanto notificare un precetto a suo marito, rivalutando le somme non pagate secondo gli indici instat, e poi procedere con un pignoramento presso terzi nei confronti della ditta in cui lavora attualmente suo marito. Tenga conto che per legge non è possibile pignorare più di X/X dello stipendio percepito dal lavoratore. Quello che dice lei ... (detrarre direttamente dalla busta paga) è possibile in sede di separazione ma non è il suo caso. Le consiglio pertanto di andare da un avvocato presentargli i titoli, spiegare la situazione e valutare insieme a lui se procedere o meno alla notifica del precetto e al successivo pignoramento (che è possibile fare solo trascorsi XX giorni dalla notifica del precetto).
Spero esserLe stata utile.
Nel mentre le porgo i miei più sentiti auguri per le imminenti festività pasquali.

Cristina Di Donfrancesco

Cristina Di Donfrancesco

Avvocato
via mari - Pesaro e Urbino (urbino)

Nora,
sono specializzata in separazioni e divorzi e posso aiutarla, se vuole possiamo incontrarci anche a Pesaro.
Mi contatti al num. [rimosso]
Saluti
Avv. Cristina Di Donfrancesco

Andrea Avv. Bianchi

Andrea Avv. Bianchi

Avvocato
Piazzale Primo Maggio - Pesaro e Urbino (Pesaro)

Gent.ma Sig.ra Maria
Quello che dice lei si può, anzi si deve, fare.
Mi contatti che fissiamo un appuntamento. Tenga presente che se lei ha i requisiti per accedere al gratuito patrocinio possiamo richiederpo.
Cordialità
Avv. Andrea Bianchi
X [rimosso] X

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Buonasera,
Per poter promuovere delle azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere dall’altro genitore il contributo al mantenimento dei figli, è necessario innanzitutto avere in mano un TITOLO ossia, in tal caso, un provvedimento del giudice che quantifichi l’ammontare della somma da versare.

Ciò vale sia per le coppie che si siano separate di fatto che per quelle che si separino con un procedimento davanti al giudice.

Pertanto, in mancanza di questo provvedimento, il primo passo da fare è quello di rivolgersi a un legale per ottenerlo.
Una volta ottenuto il titolo per agire, è consigliabile inviare una diffida al genitore inadempiente (sempre fatta tramite un avvocato), ricordandogli l’importo dovuto e non versato da quest’ultimo nonché rinnovando l’invito a provvedere entro un termine (in genere XX giorni).
Nella diffida è anche possibile chiedere al genitore inadempiente non solo il pagamento delle somme non versate, ma anche quello relativo ai mancati aggiornamenti ISTAT dell’assegno.

La richiesta va fatta entro cinque anni (ad es. nel settembre XXXX si possono richiedere gli arretrati che si riferiscono fino al maggio XXXX, ma non prima).
In seguito, sulla base della risposta ottenuta dal genitore inadempiente, si potrà decidere che passi ulteriori compiere.

Il genitore che abbia in mano il titolo infatti e che abbia accertato l’esistenza di beni mobili, immobili o di somme di denaro nella titolarità del genitore obbligato, potrà intraprendere la strada dell’esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo.
Essa può consistere nel pignorare i beni mobili del debitore (come ad esempio l’arredamento di casa), gli eventuali immobili o ancora le somme di denaro di cui il egli sia creditore (come ad esempio, lo stipendio o il denaro depositato su un conto bancario).

Qualora poi emerga che il genitore inadempiente si stia sottraendo volontariamente al proprio obbligo per ragioni di “ripicca”, potrà sporgersi una denuncia penale contro di lui.
Tuttavia l’unico l’effetto, in caso di condanna, potrà essere la reclusione fino a un anno o una multa e non l’effettivo pagamento del richiesto mantenimento, a meno che il genitore che formula la denuncia non decida anche di costituirsi parte civile. In tal caso egli potrà ottenere il mantenimento e le somme pregresse in sede di esecuzione della sentenza.

In conclusione è necessario rivolgersi al giudice per ottenere il titolo attraverso un ricorso se non vi è pendenza di matrimonio; oppure se siete ancora sposati attraverso una separazione consensuale o giudiziale con cui verrà poi stabilito anche il mantenimento figli.

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