Vorrei sapere qualcosa in più su come far partire una testata giornalistica; di partenza è …

Richiesta di preventivo da Biagio per Processo Civile da Salerno, Campania

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Salerno, Campania
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Vorrei sapere qualcosa in più su come far partire una testata giornalistica; di partenza è un sito web online di tipo magazine, ma vorrei farlo partire come testatagiornalistica.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Mario Rox

Mario Rox

Avvocato
Corso Giuseppe Garibaldi - Città Metropolitana di Napoli (Napoli)

Per depositare o registrare una testata giornalistica i passi da seguire sono semplici.

Innanzitutto, occorre recarsi presso l’Ufficio Stampa del Tribunale di propria competenza, ovvero del proprio territorio di residenza o della sede legale della società che editerà la testata giornalistica.

Richiedere alla Cancelleria del Tribunale l’apposita documentazione per la registrazione o deposito della testata giornalistica, dove sara’ inoltre richiesto: una dichiarazione con firma autenticata con indicati nome e domicilio del Proprietario e del Direttore Responsabile, Titolo e Natura della pubblicazione.

Il Direttore Responsabile di una testata giornalistica puo’ essere escritto sia nell’albo dei giornalisti pubblicisti che professionisti. La differenza tra un giornalista pubblicista ed un professionista è che il pubblicista non ha svolto alcun esame per accedere all’albo.

Occorrono inoltre:
Certificati di nascita, residenza e cittadinanza del Direttore Responsabile e del Proprietario o Editore;
Documenti che confermano il possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;
Un documento che comprovi l’iscrizione da Pubblicista o da Professionista all’Ordine dei Giornalisti.

Nel caso delle testate tecniche, è possibile chiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale.

Nella domanda di registrazione della testata occorre specificare le generalità della casa editrice proprietaria della testata, il server provider nel caso delle testate online (la tiratura, la distribuzione, l’indirizzo della redazione, l’indirizzo e le generalità dello stampatore nel caso si testate cartacee).

Se la testata contiene spazi pubblicitari, occorre essere registrati anche al R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione).

NB:

Possono iscriversi all’Elenco Speciale tutti i soggetti che, pur non esercitando l’attività di giornalista, intendano assumere la direzione di testate giornalistiche, periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, con esclusione di testate giornalistiche sportive e cinematografiche, devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente (il soggetto che intende assumere la direzione della testata giornalistica) ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. XX legge XXX/XXXX).

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Voglio, ex multis, riferirti di una sentenza del Tribunale di Modica in cui si dice: "In questa prospettiva devono essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche online pubblicate con periodicità «e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note»"

E ancora: "Il sito internet, sulla base delle indagini della Polizia postale, veniva poi aggiornato periodicamente e con cadenza pressochè quotidiana".

Cosa molto importante: "Se invece il blog è utilizzato solo come una sorta di "palestra" per l'espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti la registrazione, avverte il giudice unico, non è certo necessaria"

Questo è uno degli elementi che ha fatto decidere al giudice per la condanna: "Nel caso esaminato però risulta all'autorità giudiziaria che prima di pubblicare sul sito «Accade in Sicilia» era necessario contattare Ruta e sottoporre l'articolo alla sua preventiva valutazione in veste, in pratica, di editore responsabile".

Quindi diciamo che il blogger in oggetto presentava più di un elemento di colpa:

Aveva definito il suo blog come «Accade in Sicilia - Giornale di informazione civile».
L'utilizzo del termine Giornale è significativo.

Il blog era aggiornato su base praticamente giornaliera.

Il blogger pubblicava articoli di altri autori solo dopo essere stato contattato ed aver valutato lo stesso, praticamente operando in maniera equivalente ad editore responsabile.

Diciamo, quindi, che il problema è sorto per la volontà di dare un carattere giornalistico al tutto.
Immagino che si sia posto in competizione con le testate giornalistiche locali, cosa che non è stata apprezzata ed ha portato alla denuncia.

Bisogna stare attenti, secondo il mio parere, proprio a questo aspetto.
Non bisogna invadere il campo dei giornali presentandosi in maniera troppo simile a quest'ultimi.

Per il resto, il diritto di libera opinione è sempre tutelato e garantito.

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Premettendo che non è materia che seguo, mi è capitato recentemente di approcciare il problema.
Per ciò che attiene gli adempimenti burocratici, occorre richiedere la registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la testata ha la redazione.
L'iscrizione in tribunale è obbligatoria solo se l’aggiornamento è regolare (giornaliero, settimanale ecc.). Se l’aggiornamento avviene una tantum il giornale non costituisce testata giornalistica e dunque non c’è obbligo di iscrizione al tribunale. Occorre poi prevedere le seguenti figure: il direttore responsabile (deve avere il titolo di pubblicista o giornalista professionista ed è responsabile penalmente), il proprietario e l’editore (responsabili civilmente).
La documentazione necessaria per l’iscrizione è la seguente:X)compilazione di un apposito modulo rilasciato dalla cancelleria del tribunale; X) dichiarazione con firma autenticata indicante nome e domicilio del proprietario e del direttore, titolo e natura della pubblicazione;X)certificati di nascita, residenza e cittadinanza del direttore e del proprietario, e i documenti che confermano il possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;X)documento che comprovi l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
Quando il proprietario è una persona giuridica (es. l’associazione, anche non riconosciuta), è necessario presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
E’ necessario indicare il provider che ospita il sito con indirizzo completo e numero di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni. E’ opportuno quindi verificare che la società provider sia autorizzata a fornire al pubblico il servizio internet.
Nelle pagine del sito devono sempre essere indicati (è obbligo di legge) luogo e anno della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore (per i giornali online è il provider che concede lo spazio Web), dell’editore e il nome del direttore responsabile. E’ comunque consigliabile chiedere sempre le modalità di iscrizione ai singoli Tribunali di competenza perché ci possono essere eventuali differenziazioni.
Se il direttore percepisce introiti dal progetto è necessaria anche iscrizione al Roc (Registro degli operatori di comunicazione). Se il giornale è no profit non è necessaria l'iscrizione. Puoi comunque consultare il sito AGCOM.
Spero di esserLe stata di aiuto.
Cordiali saluti

Giulia Vignolo

Giulia Vignolo

Avvocato
Via Germanico - Roma (Roma)

Se ha necessità di un parere in merito alla sua richiesta posso farglielo avere al prezzo di XXX euro. Resto in attesa di un suo cortese riscontro.
Cordiali saluti
Giulia Vignolo

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Avvocato Giuseppe Antonio Brundu

Via Ugo la Malfa, 3B, Sassari, SS, Italia - SS (Sassari)

Consulta il sito www.ilrestodelcarlino.it

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