Facebook QuiAvvocato.com Twitter QuiAvvocato.com Linkedin QuiAvvocato.com

Maria Florinda Di Leva

Avvocato

Maria Florinda Di Leva

Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele III 80058 Torre Annunziata

Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Torre_Annunziata
Matricola: 3372/08 (verifica)

Contatti
Telefono: 0818611834
Email: mariaflorinda.dileva@gmail.com

Presentazione

Servizi Offerti

, , , , , , ,

Ultime 10 Risposte (su 2 totali)

Preventivo Avvocato per Diritto di Famiglia

Domanda del 23/10/2020 08:43 da San Gennaro Vesuviano (Città Metropolitana di Napoli)
Buongiorno, il mio compagno ha X figlie minorenni,non le vede da X anni perché la madre non lo permette,ci potete aiutare,grazie fin d'ora. [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Se tra le parti è stato pronunciato un provvedimento di separazione e/o divorzio nel quale si prevede il diritto di visita per il padre laddove la madre viola un ordine imposto da un provvedimento del giudice come reato previsto dal c.p.. Se quindi la signora si ostina ad impedire l’esercizio del diritto di visita il padre può presentare querela nei suoi confronti per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Preventivo Avvocato per Infortunistica sul Lavoro

Domanda del 23/06/2015 18:01 da Risigliano (Città Metropolitana di Napoli)
infortunio avvenuto il XX/XX/XXXX, richiesta danno biologico in data XX/XX/XXXX Prot.XXXX - seconda richiesta, in data XX/XX/XXXX - terza richiesta in data XX/XX/XXXX- la risposta - in data XX/XX/XXXX la domanda non risulta agli atti dell'ufficio personale, comunque detta richiesta è prescritta [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Si può ritenere che il diritto sia prescritto. Infatti Il diritto alle prestazioni previdenziali INAIL si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia: · per l’infortunio, dal giorno dell’infortunio; però, in caso di erronea individuazione da parte dell’INAIL della causa dello stesso, inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore infortunato ha consapevolezza della causa violenta effettiva dell’infortunio (Cassazione civile, sez. lav., XX gennaio XXXX, n. XXX); · per la malattia professionale, dal momento della manifestazione della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. XXXX e XXXX cod.civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l’assicurato (Cassazione civile, sez. lav., XX dicembre XXXX, n. XXXXX); · da quando lo stato inabilitante si sia consolidato in misura non inferiore al minimo indennizzabile, per conseguire la rendita per inabilità permanente; · per le prestazioni spettanti ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché possa iniziare il decorso della prescrizioneè indispensabile il realizzarsi della morte dell’assicurato e della conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell’eziologia professionale del decesso, che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cassazione civile, sez. lav., X febbraio XXXX, n. XXXX). E’ utile tenere presente che la prescrizione è sospesa durante la liquidazione amministrativa delle prestazioni, che deve essere esaurita nel termine di XXX giorni, per il procedimento relativo alla liquidazione delle prestazioni economiche, e di XXX per quello relativo alla revisione della rendita. Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente. Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio - assenso ai sensi dell’art. X della legge n.XXX/XX quando l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di XX giorni dalla denuncia del caso. Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto risposta entro XX giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario al giudice del lavoro. Inoltre, il termine triennale di prescrizione, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, può essere interrotto con qualunque atto di messa in mora.