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Richiesta di preventivo da Andrea per Locazione Immobili da Milano, Lombardia

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Milano, Lombardia
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Da parte di Andrea [nascosto]
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Il mIo condominio ha rifatto i sottobalconi considerando la spesa come condominiale qundi suddivisa pro quota tra tutti i condomini. Giistificazione: lo ha deciso l'assemblea "che è sovrana" secondo l'amministratore, che ha considerato i sottobalconi importanti per il decoro dello stabile e quindi di proprietà comune. Io mi sono opposto e non ho pagato quanto richiestomi(X.XXXEuro) in quanto il degrado dei sottobalconi è stato causato dalla mancata manutenzione dei pavimenti degli inquilini sovrastanti e perchè secondo il codice la manutenzione è a carico dei condomini sottostanti. Io abito all'ultimo piano, il mio terrazzo ”vede il cielo” e, per evitare di danneggiare il sottobalcone ho rifatto il pavimento a mie spese: il mIo
sottobalcone, contrariamente agli altri, non ha mai subito danni, Continuo a ricevere raccomandate di sollecito con dichiarazione di messa in mora. Vorrei sapere a quali conseguenze vado incontro continuando a non pagare e quanto mi costerebbe andare iin giudizio,difesa inclusa.

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Gold
Giulio Mario Guffanti

Giulio Mario Guffanti

Avvocato
Via Antonio Cechov 48 - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Buonasera Sig. Gandellini,la questione temo sia leggermente più complessa di quanto rappresentata da Lei.Ho dato una scorsa alle più recenti normative in tema si balconi, sotto-balconi e quant'altro ne segua, e credo che per poterLe dire se sia sostenibile una opposizione al pagamento di quanto chiesto dal Condominio dovrei analizzare la delibera che autorizza i lavori, e dall'altra parte avere alcuni ragguagli di fatto circa la conformazione del Condominio e la posizione del Suo appartamento. Solo dopo una analisi di questi elementi posso dirLe se Le converrebbe o meno opporsi al Condominio ed alla richiesta di pagamento; il costo di questa prima consulenza, considerando lo studio necessario e l'analisi dei documenti, se effettuato nella forma della consulenza telematica (Lei mi invia la documentazione per mail e io Le rendo il parere) ha un costo di euro XXX,XX oltre iva, se, invece, ritiene opportuno anche un appuntamento in cui mi consegna i documenti, allora euro XXX,XX oltre iva.Appurato quanto sopra, che Le consiglio vivamente di verificare prima di effettuare "inutili" resistenze che Le comporteranno una spesa maggiore alla fine, se riterrò opportuna una opposizione, allora potrò quantificarLe la difesa; tenga conto che in media - giusto perchè Lei abbia un'idea - una opposizione in materia condominiale per un valore di euro X.XXX,XX va dai X.XXX,XX euro oltre iva ai X.XXX,XX euro oltre iva; mi duole non poter essere più preciso ma allo stato non ho elementi per darLe un'idea più precisa del costo.Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmenteAvv. Giulio Mario Guffanti   

Ugo Paolo Santoro

Ugo Paolo Santoro

Avvocato
Via Teodosio - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Andrea, se la spesa è stata deliberata dall'assemblea con le maggioranze di Legge purtroppo non ci sono alternative : o si impugna la delibera assembleare nei XX giorni dall'avvenuta  deliberazione o si rischia di ricevere un ingiunzione di pagamento disposta dall'Autorità Giudiziaria per morosità nel saldo delle spese condominiali e a quel punto ci si deve opporre entro il termine perentorio di XX giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e nasce una causa ordinaria .Sarebbe opportuno sentirsi telefonicamente anche perchè la spesa da sostenere varia in funzione dell'attività concretamente da svolgere (peraltro vertendo in materia condominiale prima di andare innanzi al Giudice si dovrebbe promuovere un tentativo di conciliazione avanti ad un mediatore) ; Le lascio i miei recapiti telefonici (XX [rimosso] X [rimosso] XXX) .In attesa La saluto cordialmente .Avv. Ugo Paolo Santoro

Avv. Francesca Benussi

Avv. Francesca Benussi

Avvocato
Corso Lodi - Città Metropolitana di Milano (Milano)

qualora la delibera assembleare non sia stata da Lei impugnata, lei è tenuto a pagare il costo del rifacimento del balcone perchè l'assemblea in maggioranza ha così deliberato.Se persevera ovviamente verrà emesso un decreto ingiuntivo a suo carico, ove Le verrà richiesta la somma capitale oltre interessi e spese legali.Potrà, se vuole, anche opporre il decreto e questo inevitabilmente La vedrà esposta a delle spese.Rimango a disposizione.Cordiali salutiAvv. Francesca BenussiCorso Lodi n. XXX XXXXX Milano tel X [rimosso] XX

Pietro Gianluca Di Stefano

Pietro Gianluca Di Stefano

Avvocato
Via Cesare Battisti 21 - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Egregio Sig. Gandellini,in generale le delibere condominiali sono impugnabili in sede giudiziale, se sussitono validi motivi di contestazione, per vizi che comportano l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa sospensiva.Nel primo caso (annullamento) la delibera può essere impugnata entro il termine perentorio di XX giorni.In caso di vizi di nullità, la delibera condominilae è impugnabile senza limitazioni di tempo.Per quanto riguarda le iniziative del condominio, in caso di morosità nel pagamento dei contributi condominiali, il condominio di norma procede proponendo domanda di ingiunzione di pagamento sulla base della delibera dell'assemblea condominiale che ha approvato i lavori con il relativo piano di ripartizione delle spese.A seguito del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, il giudice competente, se sussistono i presupposti di legge, emetterà un decreto iniguntivo (di norma provvisoriamente esecutivo).Contro il decreto ingiuntivo il debitore ingiunto potrà fare opposizione entro XX giorni dalla notificazione del provvedimento, instaurando un giudizio ordinario che avrà per oggetto l'accertamento del credito azionato dal condominio. Per una disamina più approfondita della sua posizione e per formulare un preventivo di spesa adeguato, potrà contattare il mio studio per fissare un appuntamentonei prossimi giorni.Cordiali saluti.Avv. Pietro Gianluca Di StefanoVia sant'Agnese XX  - MilanoTel. XX. [rimosso] X - Mobile [rimosso] [rimosso] www.gianlucadistefano.it

Fabrizio Mendola

Fabrizio Mendola

Avvocato
Corso Genova - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Egregio Signor Andrea, Ho ricevuto la Sua richiesta. Può contattarmi al n. [rimosso] per poterLe indicare come procedere.Cordiali saluti.Avv. Fabrizio Mendola 

Porzia Di Cosola

Porzia Di Cosola

Avvocato
Viale Bianca Maria - Milano (Milano)

Egr. Sig. purtroppo l'amministratore ha ragione. Avrebbe dovuto impugnare il verbale di assemblea. Relativamente ai sotto balconi,  per la manutenzione ripartizione delle spese dei sotto balconi,  si ha nel momento in cui si nota che il sotto balcone è visibile dalla strada (come, del resto, i frontalini dello stesso balcone) e che, di fatto, fanno parte della facciata dell’edificio, quindi, la manutenzione  e la spesa spettano al condominio ex art. XXXX c.c. Quindi, relativamente al sotto balcone si sono fatte strada due diverse interpretazioni. Secondo una  prima ricostruzione sia il piano di calpestio del balcone, sia il sotto balcone competono interamente al proprietario che esercita il calpestio (in deroga al XXXX c.c.). Una seconda tesi ha sostenuto che relativamente al sotto balcone, la manutenzione e la spesa competono al condominio ex art. XXXX c.c. in quanto si tratta di un elemento visibile dalla strada e, pertanto, rientra nella nozione di facciata dell’edifico (o di parte ed elemento della facciata del fabbricato). Quanto, invece, agli elementi esterni del balcone (frontalini, balaustre particolari, fregi ornamentali) sono considerati condominiali ex art. XXXX c.c. in quanto parte integrante della facciata oppure in quando fanno parte del disegno dell’edifico (facciata) o sono un vero e proprio elemento architettonico dell’edificio (o della facciata). In particolare, i frontalini, le balaustre dei balconi, anche se elemento della struttura esterna del balcone, sono anche destinati a garantire l’integrità architettonica dell’edificio come componente della facciata, ecco, quindi, che sono un bene comune  ex art. XXXX c.c. In conclusione, sebbene i balconi costituiscano parte integrante dell’appartamento che vi ha accesso, come prolungamento del piano e sebbene molti elementi dei balconi sono accessori alla struttura dei medesimi balconi (e, quindi, degli appartamenti che vi hanno accesso), è innegabile che molti di questi stessi elementi sono da considerarsi beni comuni perché legati alla facciata dell’edificio,  ai sensi e per gli effetti dell’art. XXXX c.c.Potrei verificare se la spesa da lei effettuata per la riparazione del suo sottobalcone possa ancora essere inserita nel conteggio totale delle spese.Ad ogni modo bisognerebbe valutare di cosa stiamo parlando, di dove sono posizionati i balconi e verificare se il caso de quo rientra o no nelle considerazioni sopra espresse (parte comune o proprietà esclusiva?) Resto a disposizione per una maggiore valutazione .Distinti salutiAvv. Porzia Di Cosola         

Avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo

Avvocato
Via San Marco - Città Metropolitana di Milano (Milano)

Egr.
Sig. Gandellini,i sottobalconi sono parte integrante della facciata, quindi rientrano tra le parti comuni dell'edificio.  In
tal senso sono del resto orientate sia la giurisprudenza che la dottrina prevalenti, che hanno ormai consolidato l'indirizzo secondo cui
spettano al proprietario dell’appartamento le spese effettuate per
impermeabilizzare e pavimentare a nuovo il balcone, mentre spettano a tutti i
condomini, anche a quelli che eventualmente non sono proprietari di balconi, e
vanno divise secondo le tabelle millesimali, le spese per il ripristino delle
parti esterne dei balconi come i frontalini (termine corretto per indicare la parte bassa esterna dei balconi),
le piantane, le fasce marcapiano, gli sporti, la ringhiera e il parapetto.Resto a disposizione e porgo saluti cordiali.avv. Giovanni Bonomo

 

 

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