Il mio ex datore di lavoro ha un debito verso di me per buste paghe …
Richiesta di preventivo da Simone per Lavoro Controversie da Verona, Veneto
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e TFR. Le buste sono in mio possesso; la cifra totale che mi spetta è poco meno di XXXXX euro.Attendo riscontro grazie
Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com
Corrado Perseghin
Avvocato Via Timavo - Provincia di Verona (Verona)
Possiamo occuparcene tranquillamente. Le posso fissare un primo appuntamento in studio gratuitamente nel quale poi ci si accorda su tutto e liberamente potrà decidere su quanto è necessario e se proseguire con il nostro studio o avvalersi di altro professionista.
Nel farlo le porgo i più cordiali e sinceri saluti
Alessandro Iacovazzi
Avvocato Via Cancello Rotto - Bari (Bari)
Carcereri,
potrà adire il giudice del lavoro per il recupero delle somme chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo. Occorrerà fare dei conteggi da un consulente del lavoro per chiedere la somma corretta inclusiva di tutte le spettanze.
Bisognerà anche verificare l'attuale stato dell'azienda e valutare eventualmente una segnalazione all'ispettorato e all'inps.
Cordiali saluti.
Avv. Riccardo Zanon
Avvocato Via Don Giovanni Minzoni - Padova (Abano Terme)
Buonasera,
Direi che bisogna muoversi in questo modo: messa in mora con intimazione di pagamento, verifica solvibilità del debitore tramite banca dati, azione per il recupero del credito tramite decreto ingiuntivo.
Il costo della prima consulenza per lo Studio della pratica, é gratuito. In tale sede esaminiamo la Sua situazione lavorativa e le buste paga. Una volta esaminata la pratica, saremo lieti di proporLe un preventivo per il recupero del credito, valutata anche la solvibilità del Suo datore di lavoro.
Ci può contattare allo X [rimosso] XX oppure inviando una mail a [rimosso] .
Cordiali saluti.
Elena Sarah Siri
Avvocato Corso Orazio Raimondo - Imperia (Sanremo)
Normalmente inizierei con una richiesta stragiudiziale, con raccomandata a.r. per il pagamento delle somme ancora dovute, a titolo di busta paga e e TFR.
Qualora il Suo datore di lavoro non rispondesse entro il termine intimato (normalmente X/XX gg) si procederà con ricorso davanti al giudice del lavoro, presso il tribunale competente.
Per quanto i costi:
raccomandata di diffida: € XXX + X% cassa + XX% iva
causa in tribunale: il costo da parametri è pari ad € X.XXX,XX- oltre cassa avvocati X% e iva XX% (valore causa XX.XXX,XX).
Con i miei migliori saluti.
Vittorio Amedeo François
Avvocato Via Jacopo Nardi - Firenze (Firenze)
Le consiglio di agire con un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro.
Se vuole farsi assistere dal nostro studio mi chiami al n° X [rimosso] X.
Saluti
Avv Vittorio A.François
Fabrizio Vincenzi
Avvocato Via Bartolomeo Guidobono - Savona (Savona)
SI può procedere subito con decreto ingiuntivo.
Trattandosi di retribuzione, potrà fare affidamento sulla provvisoria esecutorietà e pignorare in caso di mancato adempimento spontaneo.
Buon proseguimento di giornata.
Fabrizio Vincenzi
Giovanna Riviera
Avvocato Via Tito Speri - Mantova (Mantova)
Mi chiami pure al [rimosso] .
Cordialità
Giovanna Riviera
Angela Mellino
Avvocato Viale ottavio cesare augusto n. 9 - Foggia (napoli)Bisogna fare un decreto ingiuntivo, depositando le buste paga, il contratto di lavoro che prova l inizio del rapporto di lavoro, le modalita', orario, qualifica, livello e mansioni, si deposita infine la lettera di licenziamento o di dimissioni.
Chiara Gricone
Avvocato Via Padova - Catania (Catania)
Dalle sommarie informazioni pare che Lei abbia svolto del lavoro non remunerato.
Presumo abbia firmato delle buste paga senza per questo aver ricevuto nulla.
Da quanto sopra sembra esperibile un tentativo di recupero del credito con una procedura ingiuntiva: sulla base del contratto di lavoro e delle stesse buste paga, potrà agire con ricorso per decreto ingiuntivo ed ottenere, in poco tempo, un titolo esecutivo che Le permetterà, in difetto di un adempimento spontaneo da parte del Suo ex titolare, di effettuare un pignoramento verso la società o privato che sia.
Tenga conto che, in genere, il diritto al pagamento di quanto dovuto si prescriverà in X anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell'ambito giuslavoristico vige però la cosiddetta prescrizine presuntiva: nel Suo caso, essendo percettore di una remunerazione mensile, nel caso in cui non agisca in alcun modo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il Suo credito di presumerà estinto.
Per quanto forse difficile paia da capire, questo non è altro che un inversione dell'onere della prova: se non farà nulla entro un anno (trattandosi di remunerazione mensile), il Suo ex datore di lavoro potrà dichiarare di aver pagato le due mensilità oggi contestate, facendo ricadere su di Lei l'onere di provare il contrario.
Per farla breve: Lei dovrebbe immediatamente diffidare il Suo ex datore di lavoro con una lettera racc. con a.r. a firma di un avvocato; chiedere il pagamento di tutto quanto dovuto, analiticamente quantificato con tanto di interessi, ed intimarne l'adempimento entro massimo XX giorni.
In difetto di riscontro, agisca con ricorso per decreto ingiuntivo.
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