Infortunio avvenuto il XX/XX/XXXX, richiesta danno biologico in data XX/XX/XXXX Prot.XXXX - seconda richiesta, in …

Richiesta di preventivo da Armando per Infortunistica sul Lavoro da Risigliano (Napoli), Campania

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Risigliano (Napoli), Campania
Richiesta inviata il
Da parte di Armando [nascosto]
Telefono: [nascosto]
E-mail: [nascosto]
Infortunio avvenuto il XX/XX/XXXX, richiesta danno biologico in data XX/XX/XXXX Prot.XXXX - seconda richiesta, in data XX/XX/XXXX - terza richiesta in data XX/XX/XXXX-
la risposta - in data XX/XX/XXXX la domanda non risulta agli atti dell'ufficio personale, comunque detta richiesta è prescritta

Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com

Adr Mediaform Italia

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Mediatore
via Scipione L'Africano 9 - Città Metropolitana di Napoli (Giugliano in Campania)

Minichini avrei bisogno di più dati le lascio il mio cell [rimosso] .
Mi chiami Venerdi,se vuole.
Cordialmente

Gianclaudio De Zottis

Gianclaudio De Zottis

Avvocato
Via Renella Fulvio - Caserta (Caserta)

Buonsaera no se ci sono ricevute ad ogni modo mi contatti e per partire le cheido un anticipo di euro XXX

Maria Florinda Di Leva

Maria Florinda Di Leva

Avvocato
Corso Vittorio Emanuele III - Napoli (Torre Annunziata)

Si può ritenere che il diritto sia prescritto.
Infatti Il diritto alle prestazioni previdenziali INAIL si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia:
· per l’infortunio, dal giorno dell’infortunio; però, in caso di erronea individuazione da parte dell’INAIL della causa dello stesso, inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore infortunato ha consapevolezza della causa violenta effettiva dell’infortunio (Cassazione civile, sez. lav XX gennaio XXXX, n. XXX);
· per la malattia professionale, dal momento della manifestazione della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. XXXX e XXXX cod.civ come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l’assicurato (Cassazione civile, sez. lav XX dicembre XXXX, n. XXXXX);
· da quando lo stato inabilitante si sia consolidato in misura non inferiore al minimo indennizzabile, per conseguire la rendita per inabilità permanente;
· per le prestazioni spettanti ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché possa iniziare il decorso della prescrizioneè indispensabile il realizzarsi della morte dell’assicurato e della conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell’eziologia professionale del decesso, che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cassazione civile, sez. lav X febbraio XXXX, n. XXXX).
E’ utile tenere presente che la prescrizione è sospesa durante la liquidazione amministrativa delle prestazioni, che deve essere esaurita nel termine di XXX giorni, per il procedimento relativo alla liquidazione delle prestazioni economiche, e di XXX per quello relativo alla revisione della rendita.
Ove l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente. Tale ricorso può essere presentato anche per silenzio - assenso ai sensi dell’art. X della legge n.XXX/XX quando l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di XX giorni dalla denuncia del caso. Ricevuto il rigetto del ricorso, oppure non avendo ricevuto risposta entro XX giorni, l’assicurato può presentare ricorso giudiziario al giudice del lavoro.
Inoltre, il termine triennale di prescrizione, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, può essere interrotto con qualunque atto di messa in mora.

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