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Alice Bertoli

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Alice Bertoli

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Preventivo Avvocato per Diritto di Famiglia

Domanda del 02/07/2015 11:00 da Padova (Padova)
Buongiorno Sono venuto a conoscenza che mia madre circa XX anni or sono con i figli minorenni ha donato o rinunciato alla sua quota di proprietà a favore dei fratelli, la cosa è andata in prescrizione? Posso io entro i XXgg dalla venuta conoscenza del fatto chiedere la revoca? Ringrazio [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Egregio sig. [rimosso] G., Innanzitutto bisognerebbe capire se: a) Sua madre è ancora in vita? bSua madre )ha donato ai fratelli una quota di proprietà (quindi un atto inter vivos cioè tra soggetti viventi) o ha rinunciato ad una eredità a favore dei fratelli? In sintesi le posso dire che, qualora sua madre fosse viva ancora oggi, in ogni caso qualsiasi eventuale azione sarebbe a Lei spettante e pertanto Lei nulla potrebbe fare; se sua madre fosse già mancata bisogna distinguere se avesse effettuato una donazione o avesse rinunciato all'eredità. Certamente si fosse trattato di donazione, nel caso di decesso della mamma, sarebbe dovuto entrare nel patrimonio del de cuius anche tale lascito. Infatti come si calcola la quota di legittima (cioè la quota di eredità che sarebbe a Lei spettata a seguito del decesso della mamma)? Secondo l'art. XXX c.c. per determinare la quota disponibile (e di conseguenza anche quella dei legittimari) sarà necessario agire in questo modo: -formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte; - detrarre  i debiti per calcolare l'attivo (relictum); - riunire fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum), secondo il valore che avevano al tempo della successione; Dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) viene formato l'asse ereditario su cui verranno calcolate la quota dei legittimari. In definitiva, se fosse questo il caso, l' azione potenzialmente esperibile sarebbel'azione di  petizione dell'eredità (AZIONE IMPRESCRITTIBILE) . Ai sensi del II comma dell'art. XXX cod.civ., infatti,  l'azione di petizione ereditaria non si prescrive, salvi gli effetti dell'usucapione, rispetto ai singoli beni ereditari. Se avesse necessità non esiti a contattarmi. cordialmente