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Rosalia Cancellara

Avvocato
Rosalia Cancellara

Rosalia Cancellara

Indirizzo
Via Tiburtina Roma

Albo
Avvocato iscritto all'Albo di Roma
Matricola: AA00100 (verifica)

Contatti
Telefono:
Email: liacancellara@tiscali.it

Presentazione

Laureata presso la Sapienza di Roma nel 2011, frequenta con profitto la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso il medesimo istituto conseguendo il relativo titolo nel maggio 2013.
Iscritta all'albo degli Avvocati di Roma dal 2014, vanta un' esperienza pluriennale in primari Studi della Capitale.
Specializzata in diritto della famiglia e tutela del soggetto debole, svolge la professione con passione e competenza sia in campo civile che penale.
Attualmente frequenta il corso "Deontologia e Tecnica dell' Avv. Penalista" presso la Camera Penale di Roma per conseguire l'abilitazione all'esercizio della Difesa d'Ufficio.
Attiva anche nel sociale e nel no profit, collabora come volontaria allo Sportello per i Diritti dell'Associazione Antigone presso il carcere di Rebibbia NC.

Servizi Offerti

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Curriculum di Rosalia Cancellara

Laureata presso la Sapienza di Roma nel 2011, frequenta con profitto la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso il medesimo istituto conseguendo il relativo titolo nel maggio 2013. Iscritta all'albo degli Avvocati di Roma dal 2014, vanta un' esperienza pluriennale in primari Studi della Capitale. Specializzata in diritto della famiglia e tutela del soggetto debole, svolge la professione con passione e competenza sia in campo civile che penale. Attualmente frequenta il corso "Deontologia e Tecnica dell' Avv. Penalista" presso la Camera Penale di Roma per conseguire l'abilitazione all'esercizio della Difesa d'Ufficio. Attiva anche nel sociale e nel no profit, collabora come volontaria allo Sportello per i Diritti dell'Associazione Antigone presso il carcere di Rebibbia NC.

Ultime 10 Risposte (su 2 totali)

Preventivo Avvocato per Infortunistica Stradale

Domanda del 22/10/2014 11:10 da Venezia (Venezia)
Salve mi trovo implicata in una situazione in cui a seguito di un incidente stradale,pur avendo testimoni e prove di esser stata vittima in quanto guidavo nella strada principale e un auto mi h tagliato la strada proveniente da una poazzola lateral,mi trovo recapitato un verbale con multa ecc dove [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Salve signora, il prezzo della causa dipende dal valore della stessa, quindi occorre che lei sia più precisa sul valore della eventuale controversia per poter farle un preventivo! cordialità Avv. Rosalia Cancellara

Preventivo Avvocato per Separazione e Divorzio

Domanda del 15/10/2014 10:30 da Canegrate (Milano)
Buongiorno, Sono separata consensualmente con omologa dal XXXX. In quella sentenza ho accettato impegni onerosi per me soprattutto perchè il coniuge minacciava suicidio e per fare tutto più veloce e senza nuovi litigi per il bene di mia figlia mi sono fatta convincere dall'avvocato, unico per entrambi, a sottoscrivere mantenimento [...]
Risposta del 11/12/2021 14:30
Gentile signora, l’omologa della separazione consensuale non è un provvedimento immutabile e inamovibile ed è la stessa legge a chiarire che le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni e degli accordi in essa contenuti. Questo sia in relazione all’affidamento della prole (art. XXX ter c.c.) che con riguardo alle condizioni economiche pattuite in quella sede. Ciascuno dei due coniugi, dunque, adducendo motivazioni rilevanti e provate, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il riesame degli accordi ormai superati. In generale, le parti ricorrono al giudice quando sia intervenuto un mutamento nelle condizioni economiche di uno di essi o sia sopraggiunta l’esigenza di modulare diversamente l’affidamento dei figli. La modificazione delle condizioni è il provvedimento che viene emesso dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi separati qualora le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale o contenute nella sentenza in caso di separazione giudiziale siano mutate. Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli: questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento. In presenza di un figlio minore non è possibile esperire la nuova procedura di negoziazione assistita. In ogni caso, sappia che la Sezione I civile della Corte di Cassazione, con decisione n. XXXX/XXXX, ha stabilito che può essere annullata una separazione consensuale ottenuta con menzogne e raggiri. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti Avv. Rosalia Cancellara